Ordinamento della Repubblica

Articolo 117 Costituzione: Competenze legislative Stato e Regioni

Stato e Regioni fanno leggi, ma non come vogliono: devono rispettare la Costituzione, l'Unione europea e i trattati internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva su materie «nazionali» (politica estera, difesa, moneta, fisco centrale, cittadinanza, codici civile e penale, giustizia, LEP, norme generali scuola, previdenza obbligatoria, ambiente in tutela, ecc.). Su altre materie — sanità, lavoro, commercio, energia, professioni, protezione civile, credito regionale, ecc. — vige legislazione concorrente: legiferano le Regioni, ma lo Stato fissa i principi fondamentali. Tutto ciò che non è esclusivo o concorrente resta di competenza regionale (residuale). Regioni e Province autonome partecipano anche all'attuazione delle norme UE; Comuni e Regioni hanno potestà regolamentare nelle materie loro attribuite.

Avvertenza: parafrasi didattica. Non è un parere legale. Confronta sempre il testo ufficiale.

Testo ufficiale

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Articolo 117 Costituzione: competenze Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V

L'articolo 117 della Costituzione è la colonna vertebrale del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni nell'Italia contemporanea. Prima della legge costituzionale 3/2001, le Regioni a statuto ordinario legiferavano su un elenco di materie, entro «principi fondamentali» fissati dallo Stato. Dopo la riforma del Titolo V — poi integrata (armonizzazione dei bilanci pubblici nel 2012, riforme successive su enti locali e isole) — il modello è diverso: lo Stato ha legislazione esclusiva su materie tassativamente elencate; su altre materie vige la legislazione concorrente; per tutto il resto spetta alle Regioni la potestà legislativa residuale.

Capire l'articolo 117 è essenziale per chiunque lavori con norme che cambiano a seconda del livello di governo: sanità, commercio, urbanistica, ambiente, formazione professionale, energia, trasporti. Un imprenditore, un cittadino che chiede un permesso edilizio, uno studente di giurisprudizione che prepara un concorso alla PA: tutti incrociano, prima o poi, la domanda «chi fa la legge su questo?».

La guida collega l'articolo 117 all'articolo 5 (autonomie locali e decentramento), all'articolo 114 (Comuni, Province, Regioni, Stato), all'articolo 118 (funzioni amministrative e sussidiarietà) e all'articolo 119 (autonomia finanziaria). Sul piano dei diritti del cittadino, dialoga anche con doveri e partecipazione di cui agli articoli 48 e 54: le leggi da osservare possono essere statali o regionali, sempre nel rispetto della Costituzione.

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Chi esercita la potestà legislativa e quali vincoli

Il primo comma dell'articolo 117 stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, dell'ordinamento dell'Unione europea (oggi «Unione europea» nel linguaggio corrente) e degli obblighi internazionali. Nessuna legge regionale può violare diritti fondamentali, né ignorare trattati o direttive/regolamenti UE validamente applicabili.

Questo comma fissava già prima del 2001 un principio di «co-legislazione» controllata; oggi è l'avviso di compatibilità multilivello: Parlamento italiano e consigli regionali producono leggi, ma entrambi restano subordinati alla Carta e all'integrazione europea. La Corte costituzionale e la Corte di giustizia UE sono giudici di questo equilibrio.

La potestà legislativa va distinta dalla potestà regolamentare (commi finali dell'articolo 117) e dalla potestà amministrativa (articolo 118). Legiferare significa stabilire regole generali astratte; regolamentare dettaglia attuazione; amministrare applica. Confondere i livelli genera conflitti di competenza — uno dei temi più frequenti davanti alla Consulta.

Per il cittadino, il messaggio pratico è: verificare sempre se una materia è di legge statale, legge regionale o entrambe (concorrente). Un regolamento comunale, per quanto incida sulla vita quotidiana, non può invadere materie riservate alla legge.

Legislazione esclusiva dello Stato: l'elenco dell'articolo 117

Il secondo comma elenca le materie di legislazione esclusiva statale. Solo il Parlamento (salvo deleghe) può legiferare pienamente su queste materie; le Regioni non possono sostituirsi con leggi regionali in contrasto. L'elenco è lungo e va letto con attenzione — è il nucleo delle «competence Stato Regioni» per chi studia diritto costituzionale.

Politica estera e UE; asilo e stranieri extra-UE (lettere a-b). Relazioni internazionali, adesione a trattati, immigrazione e asilo sono centrali: lo Stato mantiene unità di indirizzo e conformità agli standard internazionali.

Confessioni religiose (c). Collegamento con gli articoli 7 e 8: intese e rapporti Stato-Chiesa restano nazionali.

Difesa, sicurezza dello Stato, armi (d). Forze armate e ordine pubblico nazionale (esclusa polizia amministrativa locale, di competenza comunale/provinciale).

Moneta, risparmio, mercati, concorrenza, valuta, fiscalità statale, bilanci pubblici, perequazione (e). Qui rientrano politica monetaria (Eurosystem), tutela del risparmio, antitrust nazionale, sistema tributario e contabile dello Stato, armonizzazione dei bilanci pubblici (introdotta dalla riforma costituzionale 2012), perequazione delle risorse tra territori. Tema vicino all'articolo 81 e all'articolo 53 sulle tasse.

Organi dello Stato, leggi elettorali, referendum, Europee (f). Regole su Camera, Senato, Presidente, elezioni nazionali.

Ordinamento amministrativo statale e enti nazionali (g). Struttura ministeri, agenzie centrali.

Ordine pubblico e sicurezza, esclusa polizia locale (h). Coordinamento Forze di polizia nazionali.

Cittadinanza, stato civile, anagrafi (i). Chi è cittadino, registrazioni anagrafiche.

Giurisdizione e processo; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa (l). Codici, riti, organizzazione giudiziaria — cuore dello Stato di diritto.

LEP — livelli essenziali delle prestazioni (m). Standard minimi di servizi civili e sociali su tutto il territorio; base per il controllo sostitutivo del Governo (art. 120).

Norme generali sull'istruzione (n). Quadro nazionale scuola; autonomia scolastica e dettagli possono essere concorrenti o regionali.

Previdenza sociale (o). Assicurazione sociale obbligatoria nazionale (INPS, ecc.), distinta da previdenza complementare concorrente.

Legislazione elettorale e organi locali fondamentali (p). Come si eleggono sindaci e consigli, funzioni base di Comuni e Province.

Dogane, confini, profilassi internazionale (q).

Pesi, misure, tempo, statistiche, opere dell'ingegno (r). Proprietà intellettuale in parte concorrente con attuazione, ma quadro nazionale qui.

Tutela ambiente, ecosistema, beni culturali (s). Esclusiva statale su tutela — materia spesso dibattuta con Regioni in attuazione concreta e valorizzazione concorrente.

Memorizzare l'intero elenco a concorsi è arduo; capire la logica (unità nazionale, diritti fondamentali, politica estera, fiscalità centrale, giustizia) aiuta a collocare casi nuovi.

Legislazione concorrente: Regioni e principi fondamentali dello Stato

Il terzo comma dell'articolo 117 elenca le materie di legislazione concorrente. Regola cardine: nelle materie concorrenti spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo la determinazione dei principi fondamentali riservata allo Stato. Non è duplicazione caotica: lo Stato fissa il telaio; le Regioni adattano e integrano, salvo che non invadano lo spazio dei principi o violino l'equilibrio.

L'elenco concorrente include, tra l'altro:

  • rapporti internazionali e con l'UE delle Regioni;
  • commercio con l'estero;
  • tutela e sicurezza del lavoro;
  • istruzione (salva autonomia scolastica, esclusa istruzione e formazione professionale — queste ultime restano regionali in modo più ampio);
  • professioni;
  • ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione;
  • tutela della salute;
  • alimentazione;
  • ordinamento sportivo;
  • protezione civile;
  • governo del territorio;
  • porti e aeroporti civili;
  • grandi reti di trasporto e navigazione;
  • ordinamento della comunicazione;
  • produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
  • previdenza complementare e integrativa;
  • coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  • valorizzazione dei beni culturali e ambientali e attività culturali;
  • casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
  • enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

La Corte costituzionale ha chiarito che «principi fondamentali» non significa solo «norme generali» del vecchio regime pre-2001: sono prescrizioni essenziali che garantiscono unità economica e parità di trattamento tra cittadini. Quando una legge regionale «svuota» un principio statale, scatta il conflitto.

Esempio didattico: in tutela della salute (concorrente), lo Stato può fissare LEA e principi del Servizio sanitario nazionale; le Regioni organizzano reti ospedaliere e regolano dettagli operativi. In commercio (concorrente), orari negozi o discipline settoriali possono variare tra Lombardia e Sicilia, entro principi nazionali e vincoli UE.

La keyword «legislazione concorrente» è tra le più cercate sui manuali: ricorda sempre la doppia chiave Regione legifera + Stato fissa principi fondamentali.

Competenza residuale regionale e potestà regolamentare

Il quarto comma stabilisce che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. È la cosiddetta competenza residuale: rovesciamento rispetto al vecchio elenco positivo regionale. Oggi, se una materia non è né esclusiva né concorrente, la Regione può legiferare.

Esempi storici di materie residuali: agricoltura regionale, turismo locale, commercio interno in aspetti non coperti da principi statali, polizia regionale di caccia e pesca dove non previsto diversamente. Attenzione: molte materie «di vita» sono in realtà concorrenti o esclusive — la residuale non è un parcheggio automatico per tutto ciò che non si conosce; serve analisi caso per caso.

Sui commi regolamentari: la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di esclusiva (salva delega alle Regioni); spetta alle Regioni in ogni altra materia. Comuni, Province e Città metropolitane regolamentano organizzazione e svolgimento delle funzioni loro attribuite. Il cittadino vede spesso regolamenti edilizi o urbanistici comunali che attuano leggi regionali e statali — cascata normativa multilivello.

L'articolo 117 non descrive le funzioni amministrative: per quelle vale l'articolo 118 (sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza). Legislazione e amministrazione possono essere attribuite a livelli diversi: esempio classico, sanità concorrente in legge ma amministrata dalle Regioni.

Unione europea, Province autonome e parità di genere

Il quinto comma prevede che Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di competenza, partecipino alle decisioni per la formazione degli atti normativi comunitari (UE) e provvedano all'attuazione di accordi internazionali e atti UE, secondo legge statale che disciplina anche il potere sostitutivo in caso di inadempienza. L'Italia multilivello deve «parlare» a Bruxelles senza spezzare unità di Stato.

I cittadini del Trentino-Alto Adige/Südtirol conoscono forme rafforzate di autonomia (articolo 116, statuti speciali): l'articolo 117 integra il quadro generale con un rimando specifico alle Province autonome.

Commi successivi impongono alle leggi regionali di rimuovere ostacoli alla parità di uomini e donne nella vita sociale, culturale ed economica e di promuovere parità di accesso alle cariche elettive — collegamento con l'articolo 3 e l'articolo 51.

Altri commi consentono intese tra Regioni, accordi con Stati esteri nei casi previsti, ratifica di intese interregionali. Sono strumenti di cooperazione, non deroghe alla Costituzione.

Conflitti di competenza ed esempi concreti per il cittadino

Quando una Regione approva una legge che invade esclusiva statale o viola principi fondamentali in materia concorrente, il Governo o le Regioni possono adire la Corte costituzionale (articolo 127). Il Governo può anche impugnare statuti regionali. Il cittadino subisce effetti pratici: una norma regionale dichiarata illegittima cessa di produrre effetti; riforme nazionali possono armonizzare settori frammentati.

Esempio commercio e orari. Discipline su aperture commerciali oscillano tra legge statale su concorrenza, legge regionale concorrente e regolamenti comunali. Verificare quale livello ha agito nell'ultima riforma evita errori per commercianti.

Esempio sanità. LEA e principi nazionali (esclusiva/concorrente mista con LEP) + organizzazione regionale ospedali. Listini e tempi di attesa dipendono dalla Regione, diritti minimi da standard nazionali.

Esempio ambiente. Tutela esclusiva statale, valorizzazione concorrente: autorizzazioni paesaggistiche incrociano norme nazionali e regionali.

Esempio tasse. Sistema tributario dello Stato è esclusivo (lettera e); coordinamento finanza pubblica è concorrente; IRPEF nazionale vs addizionali regionali e comunali — imprese e privati navigano tutti i livelli (art. 53).

Esempio elezioni. Leggi elettorali nazionali (esclusiva f) vs regole regionali su consigli e presidenti di Giunta (art. 48 per elettorato attivo nazionale).

Per imprenditori e professionisti, l'articolo 117 spiega perché un adempimento può essere diverso in due Regioni pur restando in Italia: non è «caos», è federalismo asimmetrico e concorrenza legislativa regolata.

Dal vecchio articolo 117 alla riforma del 2001: perché è cambiato tutto

Fino al 2001 l'articolo 117 elencava le materie su cui la Regione poteva legiferare «nei limiti dei principi fondamentali» statali. Lo Stato restava titolare della potestà residuale; le Regioni erano subordinate al centro su tutto ciò che non era nell'elenco. Centralismo legislativo marcato, critiche per inefficienza e distanza dai territori.

La legge costituzionale 3/2001 ha invertito la logica: elenco tassativo di esclusive statali, elenco di concorrenti, residuale regionale. Obiettivo: regionalizzazione, sussidiarietà, responsabilizzazione. Il percorso non è lineare: riforme costituzionali successive (2012 bilanci, 2022 tentativi di semplificazione, 2023 isole) hanno ritoccato commi senza cancellare l'impianto.

Il dibattito politico continua: chi chiede più autonomia (differenziata, «federalismo fiscale») e chi più unità. L'articolo 117 è il terreno dello scontro. Per lo studio, distingui testo vigente da memoria storica: ai concorsi chiedono il nuovo, ma la Corte confronta anche travisazioni del passato.

Collegamenti utili nel sito: articolo 5 (autonomie), 114 (entità costitutive), 118 (amministrazione), 119 (finanze regionali), 120 (potere sostitutivo e libera circolazione).

Guida pratica: come usare l'articolo 117 senza essere giurista

Schema rapido in tre domande:

  1. La materia è nell'elenco di esclusiva statale (comma 2)? Allora vale (salvo UE) la legge nazionale; la Regione non può contraddirla.
  2. È nell'elenco concorrente (comma 3)? Cerca legge statale sui principi fondamentali e legge regionale di attuazione; verifica conflitti.
  3. Non è in nessuno dei due? Competenza residuale regionale — ma attenzione a materie amministrative e regolamentari.

Per «articolo 117 costituzione spiegato semplice», la sintesi è: lo Stato tiene saldo ciò che unisce il Paese (difesa, giustizia, fisco centrale, cittadinanza); Stato e Regioni co-legiferano su sanità, lavoro, ambiente in parte, commercio, energia; il resto, in linea di principio, lo decide la Regione.

Non sostituisce consulenza legale su un caso concreto (permesso negato, sanzione regionale, conflitto normativo). Per diritti politici e doveri verso l'ordinamento vedi 48 e 54. Per principi generali della Repubblica, articolo 1.

Fonte ufficiale: testo coordinato pubblicato dal Senato e dal sito del Governo; parafrasi didattica su F24Editabile, aggiornata al quadro vigente post-riforma Titolo V.

Collegamenti utili

Domande frequenti

Cosa significa legislazione concorrente?

In materie concorrenti possono legiferare le Regioni, ma lo Stato riserva a sé la determinazione dei principi fondamentali. Le leggi regionali devono restare entro quel telaio.

Chi legifera se una materia non è nell'elenco?

Spetta alle Regioni la potestà legislativa residuale: ogni materia non espressamente riservata allo Stato (né esclusiva né concorrente) è di competenza regionale.

Le Regioni possono fare leggi su immigrazione o difesa?

No. Immigrazione e difesa sono legislazione esclusiva dello Stato (lettere b e d del secondo comma).

Cosa sono i principi fondamentali?

Prescrizioni essenziali che lo Stato fissa nelle materie concorrenti per garantire unità normativa e parità tra cittadini. Oltre quel limite le Regioni possono disciplinare in modo più dettagliato.