Articolo 3 Costituzione: Uguaglianza formale e sostanziale
Primo comma: davanti alla legge siamo uguali; non si possono fare discriminazioni per sesso, origine, lingua, religione, opinioni o condizione sociale. Secondo comma (uguaglianza «sostanziale»): non basta scrivere «uguali» sulla carta. Se povertà, barriere o privilegi impediscono di esercitare davvero libertà e partecipazione, la Repubblica deve lavorare per togliere quegli ostacoli (scuola, sanità, politiche sociali, ecc.).
Avvertenza: parafrasi didattica. Non è un parere legale. Confronta sempre il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
In parole semplici
Primo comma: davanti alla legge siamo uguali; non si possono fare discriminazioni per sesso, origine, lingua, religione, opinioni o condizione sociale. Secondo comma (uguaglianza «sostanziale»): non basta scrivere «uguali» sulla carta. Se povertà, barriere o privilegi impediscono di esercitare davvero libertà e partecipazione, la Repubblica deve lavorare per togliere quegli ostacoli (scuola, sanità, politiche sociali, ecc.).
Esempio concreto
Vietare una legge che tratti peggio qualcuno per religione è uguaglianza formale; borse di studio o servizi pubblici che aiutano chi parte svantaggiato sono strumenti di uguaglianza sostanziale.
Domande frequenti
Uguaglianza formale e sostanziale: differenza?
Formale = stessi diritti e doveri davanti alla legge. Sostanziale = lo Stato agisce per rendere quei diritti effettivamente esercitabili, togliendo ostacoli reali.