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Testo unico imposte sui redditi: pubblicato il D.Lgs. 117/2026, vale dal 2027

In Gazzetta Ufficiale è uscito il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che approva il nuovo testo unico delle imposte sui redditi. Il provvedimento è già in vigore, ma le regole del nuovo testo si applicano dal 1° gennaio 2027: fino ad allora valgono le norme attuali, compreso il vecchio TUIR.

Testo unico imposte sui redditi: pubblicato il D.Lgs. 117/2026, vale dal 2027

Cosa devi sapere in 60 secondi

Il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 152 del 3 luglio 2026 (Supplemento Ordinario n. 26/L), approva il nuovo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Non introduce subito nuove aliquote o scadenze di pagamento: riordina in un unico corpus normativo le regole già vigenti in materia di imposte sui redditi, come indicato nelle premesse del decreto.

Il decreto entra in vigore il 4 luglio 2026, giorno successivo alla pubblicazione. Le disposizioni del nuovo testo unico, però, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027, come stabilito dall'articolo 377. Fino a quella data restano in vigore le norme attuali, incluso il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (il TUIR storico), che viene abrogato dal 2027.

  • Pubblicazione: 3 luglio 2026 in Gazzetta Ufficiale
  • Entrata in vigore del decreto: 4 luglio 2026
  • Applicazione del nuovo testo unico: 1° gennaio 2027
  • Contenuto: IRPEF, IRES, regimi speciali, imposizione minima globale e disposizioni transitorie

Cosa cambia con il nuovo testo unico

Il provvedimento nasce dalla delega prevista dalla legge 9 agosto 2023, n. 111 (articolo 21), con le successive modifiche delle leggi 122/2024 e 120/2025. L'obiettivo dichiarato è riordinare in un unico testo le disposizioni legislative vigenti in materia di imposte sui redditi, coordinandole e aggiornandole rispetto alle numerose modifiche introdotte negli anni.

Prima e dopo

  • Prima: le regole su IRPEF e IRES erano distribuite tra il TUIR (DPR 917/1986) e centinaia di leggi, decreti e interventi successivi. Per trovare una norma serviva spesso incrociare più fonti.
  • Dopo: un unico testo strutturato in quattro parti: regime ordinario (IRPEF, IRES, disposizioni comuni e rapporti internazionali), regime speciale, imposizione minima globale, disposizioni varie transitorie e finali.
  • Abrogazioni: dall'1 gennaio 2027 sono abrogati, tra gli altri, gli articoli da 1 a 191 del DPR 917/1986 e numerose disposizioni successive. I riferimenti alle norme abrogate vanno letti nelle corrispondenti disposizioni del nuovo testo unico (articolo 376, comma 2).
  • Interpretazione: l'articolo 375 contiene norme di interpretazione autentica su vari istituti, coordinando il testo con interventi normativi recenti.

Impatto pratico

Per il contribuente e per la partita IVA con reddito d'impresa, nel 2025 e nel 2026 non cambiano le regole operative: dichiarazioni, versamenti F24 e scadenze restano quelli già previsti dalle norme attuali. Il lavoro da fare adesso è di preparazione: conoscere la nuova struttura normativa e verificare, con il commercialista, come i propri casi concreti saranno regolati dal 2027.

A chi riguarda

Il testo unico riguarda tutti i soggetti che rientrano nel campo delle imposte sui redditi, quindi in primo luogo le persone fisiche e le società soggette a IRPEF e IRES. La Parte I del testo disciplina il regime ordinario: imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle società, disposizioni comuni e rapporti internazionali.

La Parte II contiene regimi speciali, sia per persone fisiche sia per società. La Parte III riguarda l'imposizione minima globale, con rilevanza per gruppi societari e soggetti che rientrano in tale disciplina. La Parte IV raccoglie disposizioni varie, transitorie e finali, incluse norme settoriali (ad esempio per banche ed enti creditizi) e le regole di abrogazione e decorrenza.

Interessati sono quindi lavoratori dipendenti e autonomi, imprenditori individuali, società di capitali e di persone, enti e organismi con obblighi fiscali sul reddito, oltre ai professionisti del settore (commercialisti, consulenti del lavoro, studi di revisione) che dovranno aggiornare i riferimenti normativi per le dichiarazioni a partire dal periodo d'imposta 2027.

Cosa fare adesso: passi concreti

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale segnala l'avvio della fase di transizione verso il nuovo testo. Non servono adempimenti immediati per i contribuenti, ma conviene prepararsi con anticipo per evitare errori quando le nuove disposizioni entreranno in applicazione.

  1. Scaricare e consultare il testo ufficiale dal link della Gazzetta Ufficiale indicato in fondo a questo articolo. Il decreto approva l'allegato testo unico: verificare sul link ufficiale la struttura completa e gli articoli rilevanti per la propria situazione.
  2. Continuare ad applicare le norme vigenti fino al 31 dicembre 2026. Dichiarazioni dei redditi, versamenti con F24 (acconti IRPEF/IRES, ritenute, saldi) e scadenze già calendarizzate seguono le regole attuali. Il nuovo testo vale dal 1° gennaio 2027.
  3. Coinvolgere il commercialista o il consulente fiscale. Chiedere una mappa degli istituti che vi riguardano nel nuovo testo (regime ordinario, eventuali regimi speciali, ritenute, plusvalenze, partecipazioni). Per casi complessi verificare sul link ufficiale le norme transitorie della Parte IV.
  4. Aggiornare manuali interni e procedure contabili. Le partite IVA e le società conviene preparare l'aggiornamento dei riferimenti normativi nei modelli di calcolo, nei software gestionali e nelle check-list fiscali per l'anno d'imposta 2027.
  5. Monitorare i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. Il testo unico riordina la normativa, ma l'applicazione pratica richiederà circolari, interpelli e aggiornamenti dei modelli (Redditi, 730, F24). Verificare sul sito ufficiale dell'AdE le istruzioni man mano che saranno pubblicate.
  6. Verificare i riferimenti incrociati. L'articolo 376 stabilisce che i richiami a norme abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo testo unico. Controllare che contratti, delibere e documenti societari non contengano riferimenti obsoleti da aggiornare.

Nota: questo decreto non riguarda direttamente IVA e IMU. Gli adempimenti F24 collegati a IRPEF e IRES restano centrali, ma le modalità di versamento non cambiano per effetto di questo provvedimento.

Scadenze e rischi da non sottovalutare

Le date certe ricavabili dal testo ufficiale sono le seguenti. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avviene il 3 luglio 2026 (Serie Generale n. 152, Supplemento Ordinario n. 26/L). Il decreto legislativo entra in vigore il 4 luglio 2026, giorno successivo alla pubblicazione, come previsto dall'articolo 1, comma 2. Le disposizioni del testo unico allegato si applicano dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 377.

Cosa succede se non si tiene conto del nuovo testo

Fino al 31 dicembre 2026 non ci sono conseguenze per chi continua ad applicare le norme attualmente in vigore: è quanto previsto dal decreto stesso. Dal 1° gennaio 2027, invece, le disposizioni del vecchio TUIR (DPR 917/1986, articoli da 1 a 191) e le altre norme elencate nell'articolo 376 sono abrogate. Usare riferimenti normativi superati o non verificare la corrispondenza con il nuovo testo unico può portare a errori nelle dichiarazioni e nei calcoli d'imposta.

L'articolo 376, comma 2, prevede che i richiami a norme abrogate vadano intesi come riferimenti alle disposizioni corrispondenti del nuovo testo unico. Ignorare questa regola di coordinamento può generare interpretazioni errate, soprattutto in sede di contenzioso o di verifica fiscale. Per sanzioni specifiche e termini di adempimento relativi a singoli istituti, verificare sul link ufficiale le disposizioni del testo unico e le norme di rango superiore che restano applicabili.

Fonte ufficiale

Pubblicazione ufficiale: Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, Decreto Legislativo 19 giugno 2026, n. 117 (GU n. 152 del 3 luglio 2026, Supplemento Ordinario n. 26/L).

Atto normativo: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (codice redazionale 26G00131). Entrata in vigore del decreto: 4 luglio 2026. Applicazione del testo unico allegato: 1° gennaio 2027 (articolo 377).

Domande frequenti

Il nuovo testo unico delle imposte sui redditi vale già da luglio 2026?

Il decreto legislativo n. 117 entra in vigore il 4 luglio 2026, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026. Tuttavia, l'articolo 377 stabilisce che le disposizioni del testo unico allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026 restano quindi in vigore le norme attuali.

Cosa succede al vecchio TUIR (DPR 917/1986)?

L'articolo 376 del nuovo testo unico prevede l'abrogazione, dal 1° gennaio 2027, degli articoli da 1 a 191 del DPR 917/1986, insieme a numerose altre disposizioni elencate nello stesso articolo. I richiami alle norme abrogate vanno intesi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni del nuovo testo unico, come indicato dal comma 2 dell'articolo 376.

Devo cambiare qualcosa nei versamenti F24 da subito?

No. Il decreto approva e riordina la normativa sulle imposte sui redditi, ma l'applicazione operativa del nuovo testo inizia dal 1° gennaio 2027. Acconti, saldi, ritenute e scadenze F24 relative a IRPEF e IRES per il 2025 e il 2026 seguono le regole attualmente in vigore. Verificare sul link ufficiale eventuali istruzioni specifiche dell'Agenzia delle Entrate.

Il testo unico riguarda anche l'IVA?

No. Il decreto legislativo n. 117 riguarda esclusivamente le imposte sui redditi: il titolo del provvedimento è «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi». L'IVA resta disciplinata dalla propria normativa. Per eventuali aggiornamenti sul fronte IVA, verificare sul link ufficiale gli atti dedicati.

Quali parti del testo unico devo leggere per prima cosa?

Dipende dal profilo del contribuente. La Parte I contiene il regime ordinario (IRPEF, IRES, disposizioni comuni e rapporti internazionali) ed è il punto di partenza per la maggioranza dei contribuenti. Chi rientra in regimi speciali deve consultare la Parte II; chi è coinvolto nell'imposizione minima globale la Parte III. Le regole transitorie e di abrogazione sono nella Parte IV, articoli 376 e 377.

Perché è stato adottato questo decreto?

Il decreto attua la delega prevista dalla legge 9 agosto 2023, n. 111 (articolo 21), con le modifiche introdotte dalle leggi 122/2024 e 120/2025. Nelle premesse si indica l'obiettivo di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di imposte sui redditi, come previsto dalla delega per la revisione del sistema tributario.