Cosa devi sapere in 60 secondi
Il 24 giugno 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 144) il decreto del 9 giugno 2026 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della salute. Il provvedimento modifica l'allegato XI del decreto del 23 dicembre 2022 sulle disposizioni nazionali per i pagamenti diretti della PAC, previste dal regolamento (UE) 2021/2115.
In pratica, viene sostituita la tabella delle soglie di consumo di antimicrobici veterinari per l'eco-schema 1, livello 1, «Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale». Le novità principali riguardano una soglia dedicata ai suini in fase di svezzamento (fino a 70 giorni), una nuova soglia per i bovini della linea vacca-vitello e l'equiparazione tra le categorie bovine «Carne altro» e «Carne misto».
- Il decreto sostituisce integralmente la tabella dell'allegato XI del decreto PAC del 23 dicembre 2022.
- Le soglie variano per specie (bovina, suina, ovina, bufalina, caprina) e per orientamento produttivo.
- La modifica nasce da criticità segnalate dalla filiera suinicola e da differenze nell'uso di farmaci in alcune razze bovine.
- Per importi del premio, anno di domanda e scadenze operative: verificare sul link ufficiale.
Cosa cambia con il decreto
Prima della pubblicazione del decreto del 9 giugno 2026, l'allegato XI del decreto del 23 dicembre 2022 conteneva una tabella di riferimento per le soglie di antimicrobici legata all'eco-schema 1. Dopo l'entrata in vigore del nuovo provvedimento, quella tabella è sostituita da una versione aggiornata che introduce regole più specifiche per alcune filiere zootecniche.
Principali novità operative
Per i suini, viene introdotta una soglia dedicata alla categoria «Svezzamento» (70), fino a settanta giorni, per superare le criticità segnalate dalla filiera suinicola. Per i bovini, è prevista una soglia specifica per la «Linea Vacca Vitello» (3), tenendo conto che in alcune razze l'uso di antimicrobici è legato alle problematiche del parto. Inoltre, la soglia dei bovini «Carne (Altro)» (3) viene equiparata a quella dei bovini «Carne misto» (3), in base all'analogia dei cicli di allevamento indicata nel confronto con il sistema ClassyFarm.
- Bovina: Latte 3; Linea Vacca Vitello 3; Carne Rossa 5; Misto 3; Carne (Altro) 3; Carne Bianca 44.
- Suina: Ingrasso 9; Ciclo Aperto 20; Ciclo Chiuso 12; Svezzamento 70.
- Ovina: Latte 0,7; Misto 0,4; Carne 0,1.
- Bufalina: Latte 0,7; Misto 0,7; Carne 0,1.
- Caprina: Misto 0,1; Latte 1; Carne 0,1.
L'impatto pratico riguarda gli allevatori che partecipano o intendono aderire all'eco-schema 1: le soglie aggiornate determinano se il consumo di antimicrobici dell'allevamento rientra nei limiti previsti per accedere al pagamento PAC legato alla riduzione dell'antimicrobico-resistenza. Il provvedimento si basa sul parere del Comitato tecnico scientifico benessere animale (CTSBA) del 15 dicembre 2025 e mira a coinvolgere più aziende nel processo di riduzione degli antibiotici a livello nazionale.
A chi riguarda
Il decreto riguarda in modo diretto gli imprenditori agricoli e gli allevatori che operano nelle specie e negli orientamenti produttivi indicati nella nuova tabella dell'allegato XI: bovini (latte, linea vacca-vitello, carne rossa, misto, carne altro, carne bianca), suini (ingrasso, ciclo aperto, ciclo chiuso, svezzamento), ovini, bufalini e caprini.
È particolarmente rilevante per chi aderisce o vuole aderire all'eco-schema 1 «Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale» del Piano strategico PAC 2023-2027. Interessano anche consulenti agricoli, associazioni di categoria della zootecnia e i responsabili degli allevamenti iscritti al sistema informativo ClassyFarm per la categorizzazione del rischio.
Per i contribuenti e le partite IVA generiche, senza attività zootecnica o domande PAC, il provvedimento non introduce adempimenti fiscali diretti. L'effetto è sulle regole di accesso ai pagamenti diretti PAC per la filiera agroalimentare e zootecnica.
Cosa fare adesso: passi concreti
Gli allevatori e i consulenti agricoli devono allineare le proprie verifiche alla tabella aggiornata pubblicata con il decreto. Non sono indicati nel testo del provvedimento passaggi legati a F24, IMU, IRPEF o IVA.
- Leggere il decreto completo sulla Gazzetta Ufficiale e verificare la tabella sostitutiva dell'allegato XI del decreto del 23 dicembre 2022.
- Identificare la propria categoria di specie e orientamento produttivo (ad esempio suina svezzamento, bovina linea vacca-vitello, bovina carne altro o misto) e confrontarla con la soglia corrispondente.
- Verificare il consumo di antimicrobici del proprio allevamento rispetto alla soglia aggiornata, tenendo conto del sistema di monitoraggio previsto per l'eco-schema 1 (verificare sul link ufficiale le modalità di calcolo e i dati di riferimento).
- Controllare lo stato della domanda PAC relativa all'eco-schema 1 sul portale SIAN o sugli strumenti indicati dal Ministero per l'anno di domanda applicabile (verificare sul link ufficiale).
- Consultare il veterinario o il consulente aziendale per valutare eventuali azioni correttive sul piano farmacologico, soprattutto nelle filiere suinicola e bovina vacca-vitello citate nel decreto.
- Monitorare eventuali atti attuativi successivi del MASAF o del Ministero della salute che possano precisare tempi e criteri operativi di applicazione delle nuove soglie.
Il decreto prevede la trasmissione agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per scadenze di presentazione domande, documenti da conservare e procedure sui portali dell'Agenzia delle Entrate: verificare sul link ufficiale, perché non risultano nel testo del provvedimento.
Scadenze e rischi se non si adeguano
Nel testo del decreto del 9 giugno 2026 non sono indicati termini specifici per la presentazione di domande o per l'adeguamento degli allevamenti alle nuove soglie. La data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è il 24 giugno 2026 (Serie Generale n. 144). Per eventuali date di decorrenza operative e scadenze collegate all'anno di domanda PAC: verificare sul link ufficiale.
Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'eco-schema 1 previsto dall'art. 17 del decreto del 23 dicembre 2022, già oggetto di adeguamenti a partire dall'anno di domanda 2024 in base alla valutazione del consumo di antimicrobici. Le nuove soglie incidono sull'ammissibilità al pagamento legato alla riduzione dell'antimicrobico-resistenza: un consumo superiore al limite della propria categoria può comportare l'esclusione o la perdita del premio PAC collegato a quell'intervento.
Per le conseguenzе amministrative precise (revoca, decurtazione, controlli SIGC) e per i riferimenti normativi applicabili caso per caso: verificare sul link ufficiale e negli atti PAC correlati citati nel decreto, inclusi il regolamento (UE) 2021/2115 e il decreto MASAF del 2 agosto 2024 che aveva introdotto l'allegato XI originario.
Fonte ufficiale
Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, decreto del 9 giugno 2026 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della salute (codice redazionale 26A03136, GU Serie Generale n. 144 del 24-06-2026).
Oggetto: modifica dell'allegato XI del decreto del 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne i pagamenti diretti, in materia di soglie di antimicrobici per l'eco-schema 1 «Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale».
Domande frequenti
Di cosa parla il decreto MASAF del 9 giugno 2026 pubblicato il 24 giugno?
Il decreto modifica l'allegato XI del decreto del 23 dicembre 2022 sui pagamenti diretti PAC, sostituendo la tabella delle soglie di consumo di antimicrobici veterinari per l'eco-schema 1. Riguarda la riduzione dell'antimicrobico-resistenza e il benessere animale negli allevamenti. È firmato dal Ministro dell'agricoltura Lollobrigida e dal Ministro della salute Schillaci.
Quali sono le novità più importanti per gli allevatori suini?
Per la filiera suinicola è stata introdotta una soglia specifica per la categoria «Svezzamento» pari a 70, riferita ai suini dallo svezzamento fino a settanta giorni. Nel decreto si spiega che mancava una soglia dedicata per questa fase e ciò aveva creato criticità per l'accesso al premio dell'eco-schema 1.
Cosa cambia per gli allevamenti bovini da carne e da latte?
La tabella aggiornata prevede soglie differenziate per orientamento produttivo: ad esempio Latte 3, Linea Vacca Vitello 3, Carne Rossa 5, Misto 3, Carne (Altro) 3 e Carne Bianca 44. Per la linea vacca-vitello la modifica tiene conto dell'uso di farmaci legato alle problematiche del parto in alcune razze.
Questo decreto obbliga a pagare qualcosa con il modello F24?
No. Il provvedimento non introduce adempimenti fiscali tramite F24, IMU, IRPEF o IVA. Riguarda le regole per accedere ai pagamenti diretti PAC legati all'eco-schema 1 sulla riduzione degli antimicrobici negli allevamenti. Per eventuali versamenti o adempimenti fiscali separati: verificare sul link ufficiale.
Da quando si applicano le nuove soglie di antimicrobici?
Il decreto sostituisce la tabella dell'allegato XI e prevede pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma nel testo non è indicata una data di decorrenza operativa precisa per gli allevatori. Il quadro normativo di riferimento prevede adeguamenti dell'eco-schema 1 a partire dall'anno di domanda 2024: verificare sul link ufficiale l'applicazione concreta alle domande in corso.
Cosa rischia un allevamento che supera la soglia di antimicrobici?
Le soglie servono a determinare l'accesso al pagamento PAC dell'eco-schema 1 per la riduzione dell'antimicrobico-resistenza. Se il consumo dell'allevamento supera il limite previsto per la propria categoria produttiva, l'azienda può non ottenere il premio collegato a quell'intervento. Per le sanzioni amministrative specifiche e le regole di controllo: verificare sul link ufficiale e negli atti PAC correlati.