Cosa devi sapere in 60 secondi
Il 3 settembre 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 204 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2026, n. 156. Il titolo ufficiale recita: regolamento recante definizione dei compiti e dell'organizzazione del sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D).
Secondo la nota pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, il provvedimento entra in vigore il 18 settembre 2026. Il decreto attua l'articolo 14-bis, comma 6, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) e coordina il sistema nazionale con il regolamento (UE) 2023/1322 sull'Agenzia europea sulle droghe (EUDA). Non riguarda pagamenti con F24, IMU, IRPEF o IVA.
- Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2026, codice 26G00172
- Entrata in vigore: 18 settembre 2026
- Obiettivo: coordinare segnalazioni anonime su nuove sostanze psicoattive e rischi per la salute pubblica
- Struttura: 28 articoli in 6 capi (definizioni, procedura di allerta, organizzazione, centri collaborativi, disposizioni finali)
Cosa cambia con il regolamento NEWS-D
Prima: sistema frammentato
Fino ad oggi le informazioni sulle sostanze pericolose circolavano attraverso strutture diverse. Dal 2009 era attivo il Sistema nazionale di allerta precoce (SNAP) presso il Dipartimento delle politiche antidroga. Mancava però un regolamento organico che definisse in modo uniforme compiti, procedure e ruoli dei centri collaborativi, come previsto dall'articolo 14-bis del D.P.R. 309/1990.
Dopo: regole operative chiare
Il DPCM n. 156/2026 fissa l'organizzazione del NEWS-D, strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica. Il sistema opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato e si integra con il sistema europeo di allerta sulle droghe previsto dal regolamento UE 2023/1322.
- Segnalazioni anonimizzate: i dati raccolti e trasmessi devono essere anonimizzati; sono esclusi i dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679
- Centri collaborativi di primo livello: tra gli altri, Centri antiveleni (CAV) per intossicazioni e decessi, e la Direzione centrale servizi antidroga (DCSA) per le Forze di polizia
- Centri collaborativi di secondo livello: laboratori di tossicologia clinica e forense, strutture delle Forze di polizia e altri soggetti indicati nel regolamento
- Documenti di output: segnalazioni ad EUDA, informative, allerte e comunicazioni EUDA, predisposti dal NEWS-D e approvati dal Dipartimento
- Ruolo dell'ISS: l'Istituto superiore di sanità concorre agli aspetti bio-tossicologici e chimico-tossicologici e, ai sensi dell'articolo 23, è gestore del NEWS-D per conto della DCSA
- Clausola di invarianza: l'articolo 28 prevede una clausola di invarianza finanziaria; le risorse operative restano quelle già destinate alla gestione del precedente sistema di allerta
L'impatto pratico riguarda le strutture che devono inviare segnalazioni tempestive quando rilevano sostanze anomale, nuove sostanze psicoattive (NPS), intossicazioni o decessi correlati. Per i cittadini e le imprese ordinarie non cambia nulla negli adempimenti tributari.
A chi riguarda
Il regolamento non riguarda direttamente i contribuenti e le partite IVA nel loro rapporto con il Fisco. È un provvedimento organizzativo del settore salute e sicurezza pubblica, adottato dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Soggetti coinvolti
Il decreto individua e coordina una rete di enti e strutture pubbliche che operano nel monitoraggio delle sostanze stupefacenti e psicoattive:
- Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze — referente e responsabile del NEWS-D
- Istituto superiore di sanità (ISS) — verifica, convalida e gestione tecnica del sistema
- Direzione centrale servizi antidroga (DCSA) e Forze di polizia — segnalazioni da sequestri e accertamenti tossicologici
- Centri antiveleni (CAV) — centri collaborativi di primo livello per casi clinici di intossicazione e decesso
- Laboratori di tossicologia clinica e forense, universitari, pubblici e privati, e strutture del Servizio sanitario nazionale
- Strutture pubbliche di base individuate dal Ministero della salute per accertamenti medico-legali sulle sostanze sequestrate (D.M. 23 giugno 2025)
- EUDA — Agenzia dell'Unione europea sulle droghe, destinataria delle segnalazioni nazionali
Professionisti sanitari, operatori dei laboratori e personale delle Forze dell'ordine coinvolti nelle attività di monitoraggio devono adeguarsi alle procedure del NEWS-D. Per verificare l'elenco completo dei centri collaborativi e i requisiti minimi, consultare il testo integrale sul link ufficiale.
Cosa fare: passi concreti per i soggetti interessati
Le azioni qui sotto valgono per enti e strutture indicate nel regolamento, non per il contribuente medio. Chi non rientra tra i centri collaborativi non ha adempimenti da svolgere.
- Leggere il testo integrale del DPCM n. 156/2026 sulla Gazzetta Ufficiale (codice 26G00172) per conoscere definizioni, ambito di applicazione (articoli 2-3) e procedura di allerta (articoli 4-10).
- Verificare se la propria struttura è centro collaborativo di primo o secondo livello ai sensi degli articoli 14-bis del D.P.R. 309/1990 e del presente regolamento (capitoli IV e V, articoli 14-22).
- Adeguare le procedure interne alle segnalazioni anonimizzate: le comunicazioni al NEWS-D devono avvenire in forma anonimizzata, senza dati personali, anche nei casi di intossicazione e decesso. Le tecniche di anonimizzazione sono indicate nel regolamento con riferimento al Parere 5/2014 del Gruppo Art. 29.
- Utilizzare la scheda di segnalazione sul dispositivo informatico dedicato (articolo 8): compilare i campi previsti per campioni biologici e non biologici, incluse le valutazioni sul potenziale rischio tossicologico.
- Rispettare criteri e tempistiche di segnalazione di cui agli articoli 6 e 7: verificare sul link ufficiale i termini precisi applicabili alla propria tipologia di segnalazione.
- Coordinarsi con il referente di competenza: il Dipartimento antidroga per l'approvazione dei documenti di output; l'ISS per la convalida dei dati bio-tossicologici; la DCSA per le segnalazioni provenienti dalle Forze di polizia.
- Trasmettere le segnalazioni ad EUDA quando previsto (articolo 10): i documenti di output includono segnalazioni ad EUDA, informative e allerte, predisposti dal NEWS-D.
- Formare il personale coinvolto sulle nuove definizioni (articolo 1), sul processo a fasi del NEWS-D (articolo 9) e sulle regole di utilizzo e divulgazione dei dati (articoli 24-27).
Nota per contribuenti e partite IVA: questo provvedimento non prevede versamenti, dichiarazioni fiscali o accessi ai portali dell'Agenzia delle Entrate. Non è necessario compilare modelli F24 o aggiornare scadenze tributarie.
Scadenze e rischi
Termine certo: entrata in vigore
La Gazzetta Ufficiale indica espressamente che il provvedimento entra in vigore il 18 settembre 2026, quindici giorni dopo la pubblicazione del 3 settembre 2026. Da quella data le strutture coinvolte devono operare secondo le regole del regolamento NEWS-D.
Altri termini operativi
Gli articoli 6 e 7 del decreto stabiliscono i criteri minimi e le tempistiche per le segnalazioni al NEWS-D. I termini precisi (giorni, ore o altre scadenze procedurali) vanno verificati sul link ufficiale del testo integrale, perché dipendono dal tipo di segnalazione e dal livello del centro collaborativo.
Il regolamento (UE) 2023/1322, richiamato dal D.P.R. 309/1990, prevede che i punti focali nazionali notifichino immediatamente all'EUDA le informazioni su gravi rischi per la salute collegati agli stupefacenti. Le modalità operative di questa notifica sono disciplinate dal presente DPCM.
Cosa succede se non si adempie
Il decreto è un regolamento organizzativo: non prevede sanzioni tributarie né adempimenti per contribuenti o partite IVA. Per le strutture tenute a segnalare, l'inosservanza delle procedure può compromettere il coordinamento nazionale delle allerte e la tutela della salute pubblica, ma le conseguenz specifiche (disciplinari, amministrative o penali) vanno verificate sul link ufficiale e nelle norme di settore applicabili.
L'articolo 28 contiene una clausola di invarianza finanziaria: l'attuazione del provvedimento non deve comportare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando risorse già disponibili presso il Dipartimento antidroga.
Fonte ufficiale
Pubblicazione ufficiale: Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2026, n. 156 (GU Serie Generale n. 204 del 3 settembre 2026, codice redazionale 26G00172).
Entrata in vigore indicata nella pubblicazione: 18 settembre 2026. Atto adottato in attuazione dell'articolo 14-bis, comma 6, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Domande frequenti
Il DPCM 156/2026 obbliga contribuenti e partite IVA a fare qualcosa?
No. Il decreto regola l'organizzazione del sistema NEWS-D per l'allerta rapida sulle droghe e non introduce adempimenti fiscali. Contribuenti e partite IVA non devono compilare F24, presentare dichiarazioni o accedere ai portali dell'Agenzia delle Entrate per questo provvedimento.
Quando entra in vigore il regolamento NEWS-D?
Secondo la nota pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2026, il provvedimento entra in vigore il 18 settembre 2026. Da quella data le strutture coinvolte nel sistema devono applicare le nuove regole organizzative e procedurali.
Cos'è il NEWS-D e a cosa serve?
NEWS-D è il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe, istituito presso il Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Serve a coordinare le informazioni di allerta per individuare tempestivamente rischi legati a nuove sostanze psicoattive o al consumo di stupefacenti già vietati, proteggendo la salute pubblica.
Quali dati possono essere trasmessi al NEWS-D?
Il regolamento prevede che le segnalazioni avvengano in forma anonimizzata, con esclusione dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679. Anche nei casi di intossicazione e decesso i dati devono essere trattati con tecniche adeguate di anonimizzazione, come indicato negli articoli del decreto e nel parere del Garante privacy.
Chi deve inviare segnalazioni al NEWS-D?
Le segnalazioni anonimizzate al NEWS-D devono provenire dai centri collaborativi di primo e secondo livello indicati nel regolamento. Tra questi rientrano Centri antiveleni, la DCSA con le Forze di polizia, laboratori di tossicologia e altre strutture pubbliche competenti. L'elenco completo e i requisiti di ciascun centro vanno verificati sul testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il NEWS-D sostituisce il precedente sistema SNAP?
Il decreto definisce compiti e organizzazione del NEWS-D quale sistema attuale di allerta rapida, evolvendo l'esperienza del Sistema nazionale di allerta precoce (SNAP) attivo dal 2009. Le risorse economiche già destinate alla gestione del precedente sistema di allerta restano utilizzate per l'attuazione del NEWS-D, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria dell'articolo 28.