Cosa devi sapere in 60 secondi
Il 30 luglio 2026 il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Urso, ha firmato un decreto che mette in liquidazione coatta amministrativa la cooperativa «S & N Coop Service – società cooperativa a r.l.», con sede ad Asti (AT) e codice fiscale 01611400050. Il provvedimento è uscito in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 191 del 19 agosto 2026 (codice redazionale 26A04053).
La decisione segue l’istanza dell’Unione italiana cooperative e conferma uno stato di insolvenza emerso dalla revisione associativa e dalla visura camerale: l’ultimo bilancio depositato, al 31 dicembre 2022, mostra un patrimonio netto negativo di euro -214.224,00. Commissario liquidatore è l’avv. Roberto Antonio Aiello, domiciliato a Reggio Emilia.
- Non è una novità fiscale generale su F24, IVA o IRPEF: riguarda una singola cooperativa e chi ha rapporti con essa.
- Il decreto può essere impugnato davanti al TAR competente o, ove previsto, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Per scadenze precise di impugnazione e per le modalità di presentazione crediti: verificare sul link ufficiale.
Cosa cambia con il decreto
Prima del decreto, la «S & N Coop Service» operava come società cooperativa a responsabilità limitata con sede ad Asti, pur segnalando segnali di crisi: bilancio 2022 con attivo patrimoniale di euro 698.263,00, massa debitoria di euro 873.333,00 e patrimonio netto negativo. L’associazione di rappresentanza aveva già avviato il percorso verso la liquidazione coatta amministrativa.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2026, la cooperativa è ufficialmente posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile. L’amministrazione ordinaria cede il controllo al commissario liquidatore, nominato con lo stesso decreto, che gestisce la chiusura dell’attività e la soddisfazione dei creditori secondo le regole della procedura.
Impatto pratico
- I rapporti commerciali, lavorativi e associativi con la cooperativa entrano in una fase di gestione straordinaria.
- I crediti vanno fatti valere nella procedura, non più come semplici richieste al management societario.
- Il commissario liquidatore ha diritto al trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2016).
- Chi intende contestare il provvedimento deve valutare un’impugnazione amministrativa; i termini precisi vanno verificati sul link ufficiale.
A chi riguarda
Il decreto colpisce direttamente la «S & N Coop Service – società cooperativa a r.l.» di Asti e tutti i soggetti legati a essa: soci cooperativi, dipendenti, fornitori, clienti e creditori che hanno crediti verso la società. Anche chi ha contratti in corso o pagamenti pendenti con la cooperativa deve considerarsi interessato.
Interessati sono anche le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo coinvolte nel procedimento e i professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati) che assistono clienti con rapporti verso la società. Le partite IVA e i contribuenti in generale non subiscono modifiche dirette su adempimenti fiscali ordinari: l’impatto riguarda solo chi ha un legame concreto con questa cooperativa.
Il decreto cita inoltre la comunicazione dell’avvio del procedimento del 25 marzo 2025 ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990: i soggetti che all’epoca avevano ricevuto l’avviso e non avevano presentato osservazioni restano comunque vincolati agli effetti della liquidazione disposta ora.
Cosa fare adesso: passi concreti
Se hai un rapporto con la «S & N Coop Service», conviene agire subito per tutelare posizione e documentazione. Ecco una checklist operativa basata su quanto emerge dal decreto.
- Verifica se sei coinvolto: controlla fatture, contratti, buste paga, quote sociali o altri titoli di credito verso la cooperativa (CF 01611400050, sede Asti).
- Scarica il decreto completo dalla Gazzetta Ufficiale e conserva copia del testo pubblicato il 19 agosto 2026: servirà come riferimento ufficiale.
- Identifica il commissario liquidatore: l’avv. Roberto Antonio Aiello, domiciliato a Reggio Emilia, via Boiardi n. 1. Attendi o cerca le comunicazioni ufficiali su come presentare istanze e documenti.
- Raccogli la documentazione dei crediti: fatture, DDT, contratti, estratti conto, certificazioni retributive e ogni prova del credito o del rapporto.
- Monitora Registro Imprese e visura camerale: la procedura e gli eventuali atti successivi del commissario saranno tracciabili sui canali ufficiali delle imprese.
- Valuta un ricorso solo se hai un titolo legittimo e interesse concreto: il decreto prevede impugnazione davanti al TAR competente o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti. I termini esatti vanno verificati sul link ufficiale.
- Non sospendere gli adempimenti fiscali propri: salvo diversa indicazione del commissario nella procedura, le scadenze fiscali personali (F24, IVA, IRPEF) restano quelle ordinarie del singolo contribuente o professionista.
Per tempi, moduli e canali di invio dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa, il decreto non indica dettagli operativi: verificare sul link ufficiale e sulle comunicazioni del commissario liquidatore.
Scadenze e rischi se non agisci
Il decreto è stato adottato il 30 luglio 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 191 del 19 agosto 2026. Da quella data il provvedimento è ufficialmente conosciuto e produce gli effetti previsti dalla legge sulla liquidazione coatta amministrativa delle cooperative.
Termini e impugnazioni
L’art. 2 del decreto stabilisce che il provvedimento può essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale oppure, ove ne sussistano i presupposti di legge, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il testo pubblicato non indica scadenze numeriche per tali ricorsi: per calcolare i termini perentori occorre verificare sul link ufficiale e sul codice del processo amministrativo applicabile.
Rischi per creditori e counterparti
Chi non presenta tempestivamente i propri crediti o non monitora la procedura rischia di perdere o ridurre il recupero delle somme dovute, perché la gestione passa al commissario liquidatore e segue le regole della liquidazione coatta amministrativa. I contratti in essere possono essere sospesi, modificati o risolti nell’ambito della procedura.
Il procedimento era già stato avviato con comunicazione del 25 marzo 2025 ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990: i soggetti interessati che non avevano presentato osservazioni non hanno bloccato l’adozione del decreto. Restare inattivi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale amplifica il rischio di non essere rappresentati nella ripartizione del patrimonio residuo.
Fonte ufficiale
Atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, n. 191 del 19 agosto 2026.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy — Decreto 30 luglio 2026 — Liquidazione coatta amministrativa della «S & N Coop Service - società cooperativa a r.l.», in Asti e nomina del commissario liquidatore (26A04053).
Domande frequenti
Quale cooperativa è stata messa in liquidazione coatta amministrativa?
Il decreto riguarda la «S & N Coop Service - società cooperativa a r.l.», con sede ad Asti (AT) e codice fiscale 01611400050. La procedura è stata disposta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto del 30 luglio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 2026.
Perché è stata avviata la liquidazione coatta amministrativa?
L’Unione italiana cooperative aveva chiesto l’ammissione alla procedura e la revisione associativa ha rilevato uno stato di insolvenza. L’ultimo bilancio depositato, al 31 dicembre 2022, mostra attivo patrimoniale di euro 698.263,00, debiti per euro 873.333,00 e patrimonio netto negativo di euro -214.224,00.
Chi è il commissario liquidatore nominato?
Il decreto nomina commissario liquidatore l’avv. Roberto Antonio Aiello, nato a Cosenza il 25 giugno 1982, domiciliato a Reggio Emilia, via Boiardi n. 1. Al commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2016.
Posso impugnare il decreto se sono un creditore o un socio?
Sì, l’art. 2 del decreto prevede che il provvedimento possa essere impugnato davanti al competente Tribunale amministrativo regionale o, ove ne sussistano i presupposti, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini precisi per depositare il ricorso non sono indicati nel testo pubblicato: verificare sul link ufficiale e con un professionista.
Il decreto cambia le scadenze F24, IVA o IRPEF per tutti i contribuenti?
No. Si tratta di un provvedimento mirato a una singola cooperativa astigiana e alla sua liquidazione coatta amministrativa. Non introduce modifiche generali agli adempimenti fiscali ordinari di contribuenti e partite IVA che non hanno rapporti con la società.
Cosa devono fare i fornitori e i creditori della cooperativa?
Devono raccogliere tutta la documentazione che prova i crediti (fatture, contratti, estratti conto) e seguire le comunicazioni del commissario liquidatore avv. Aiello. Per le modalità e i tempi di presentazione dei crediti nella procedura, il decreto non fornisce istruzioni dettagliate: verificare sul link ufficiale e sui canali indicati dal commissario.