Cosa sapere in 60 secondi
Con decreto del 7 luglio 2026, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha posto in liquidazione coatta amministrativa la «Ammar società cooperativa in liquidazione», con sede legale a Torino (codice fiscale 09717050018). Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 165 del 18 luglio 2026.
Il decreto nomina commissario liquidatore il dott. Andrea De Gregorio, domiciliato a Torino in Corso Vinzaglio n. 2. La decisione si fonda sull'art. 2545-terdecies del codice civile e sulle risultanze ispettive che evidenziano uno stato di insolvenza della cooperativa. Il testo indica anche la possibilità di impugnare il provvedimento dinanzi al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.
- Cooperativa interessata: Ammar società cooperativa in liquidazione, Torino.
- Commissario liquidatore: dott. Andrea De Gregorio.
- Pubblicazione ufficiale: GU Serie Generale n. 165 del 18-07-2026.
- Base giuridica principale: art. 2545-terdecies codice civile.
Cosa cambia con il decreto
Prima del provvedimento, la cooperativa risultava già in una fase di liquidazione, ma restava sotto la gestione ordinaria della compagine societaria. Dopo il decreto del 7 luglio 2026, la società è formalmente posta in liquidazione coatta amministrativa: la gestione passa al commissario liquidatore nominato dal Ministero, con poteri e compiti definiti dalla normativa sulle cooperative e dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza richiamato nel testo.
Prima e dopo in sintesi
- Prima: la cooperativa era «in liquidazione» con gestione interna e situazione patrimoniale già segnalata come critica dalle risultanze ispettive e dalla visura camerale.
- Dopo: il Ministero ha disposto la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. e ha affidato la procedura al commissario liquidatore Andrea De Gregorio.
- Effetto pratico: soci, creditori, dipendenti e fornitori devono riferirsi al commissario liquidatore per crediti, contratti e documentazione relativa alla cooperativa.
Il decreto richiama anche il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016 per il trattamento economico spettante al commissario liquidatore. Non sono indicate nel testo nuove scadenze fiscali generali per i contribuenti: eventuali adempimenti collegati a crediti o debiti verso la cooperativa vanno valutati caso per caso con il commissario liquidatore e verificando sul link ufficiale.
A chi riguarda
Il decreto riguarda in modo diretto la «Ammar società cooperativa in liquidazione», con sede a Torino e codice fiscale 09717050018. Non è una misura fiscale generale per tutti i contribuenti o per tutte le partite IVA, ma un provvedimento amministrativo mirato su un singolo ente cooperativo.
Sono coinvolti soprattutto i soci della cooperativa, i creditori (fornitori, istituti di credito, enti pubblici e privati con crediti verso la società), eventuali lavoratori o soggetti con rapporti economici in essere, e il commissario liquidatore nominato dal Ministero. Anche i professionisti e gli enti che avevano rapporti commerciali o contrattuali con Ammar devono monitorare gli atti della procedura.
Per le partite IVA e i contribuenti che non hanno alcun rapporto con la cooperativa, il decreto non comporta obblighi diretti. Per chi invece ha fatture emesse o ricevute, crediti da recuperare o contratti ancora aperti con Ammar, è necessario verificare sul link ufficiale come presentare la propria posizione nella liquidazione coatta amministrativa.
Cosa fare adesso
Se pensi di essere interessato da questo provvedimento, agisci subito raccogliendo la documentazione sui rapporti con la cooperativa e consultando il testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
- Leggi il decreto completo sul link ufficiale della Gazzetta Ufficiale (codice redazionale 26A03566, pubblicazione del 18 luglio 2026).
- Verifica se sei creditore o socio controllando fatture, contratti, delibere, estratti conto e ogni titolo di credito verso «Ammar società cooperativa in liquidazione».
- Identifica il commissario liquidatore: dott. Andrea De Gregorio, domiciliato a Torino in Corso Vinzaglio n. 2, nominato con art. 1 del decreto.
- Prepara la documentazione dei crediti (importi, date, causali, garanzie eventuali) e conserva copia di ogni comunicazione inviata o ricevuta.
- Controlla il Registro delle imprese e gli eventuali avvisi successivi della procedura di liquidazione coatta amministrativa per aggiornamenti ufficiali.
- Valuta un ricorso se ritieni di dover impugnare il provvedimento dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge; i termini precisi vanno verificati sul link ufficiale.
- Non assumere adempimenti generici su F24 solo in base a questo decreto: eventuali versamenti o regolarizzazioni dipendono dai singoli rapporti con la cooperativa e vanno chiariti con il commissario liquidatore o con un professionista di fiducia.
Il decreto segnala che l'avvio del procedimento era stato comunicato il 9 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza osservazioni né controdeduzioni. Chi non aveva partecipato in quella fase deve comunque tutelare i propri diritti nella fase attuale della liquidazione coatta amministrativa.
Scadenze e rischi
Il decreto è datato 7 luglio 2026 e risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 165 del 18 luglio 2026. Questa data segna la pubblicità ufficiale del provvedimento e costituisce il riferimento per chi deve monitorare la procedura o valutare un'impugnazione.
Termini indicati nel testo
- Comunicazione di avvio procedimento: 9 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990; nel decreto si precisa che non sono pervenute osservazioni né controdeduzioni.
- Impugnazione del decreto: il provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente TAR ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge. I termini esatti non sono riportati nel decreto: verificare sul link ufficiale.
Per chi ha crediti verso la cooperativa, il rischio principale è quello di non far valere per tempo la propria posizione nella liquidazione coatta amministrativa, con possibile pregiudizio sul recupero del credito. Per i soci, la procedura comporta la gestione dell'ente da parte del commissario liquidatore e la definizione del passivo secondo le regole applicabili. Il decreto non indica nel testo sanzioni fiscali automatiche per i contribuenti estranei alla cooperativa.
Dalla visura camerale citata nel provvedimento emerge l'ultimo bilancio depositato al 31 dicembre 2021, con attivo patrimoniale di euro 65.810,00, massa debitoria di euro 169.562,00 e patrimonio netto negativo di euro -114.916,00. Questi dati documentano la condizione di sostanziale insolvenza che ha motivato la liquidazione coatta amministrativa.
Fonte ufficiale
Questo articolo si basa sul decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 7 luglio 2026, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della «Ammar società cooperativa in liquidazione», in Torino, e alla nomina del commissario liquidatore (codice redazionale 26A03566).
Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, pubblicazione del 18 luglio 2026, GU n. 165.
Domande frequenti
Quale cooperativa è interessata dal decreto del 7 luglio 2026?
Il provvedimento riguarda la «Ammar società cooperativa in liquidazione», con sede legale a Torino (TO) e codice fiscale 09717050018. Il decreto la pone in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.
Chi è il commissario liquidatore nominato dal Ministero?
È stato nominato commissario liquidatore il dott. Andrea De Gregorio, nato a Pinerolo (TO) il 29 luglio 1996, con codice fiscale DGR NDR96L29G674T. Nel decreto risulta domiciliato a Torino, in Corso Vinzaglio n. 2.
Perché è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa?
Il Ministero ha ravvisato lo stato di insolvenza della cooperativa sulla base delle risultanze ispettive e della visura camerale aggiornata. L'ultimo bilancio depositato, riferito al 31 dicembre 2021, mostra un patrimonio netto negativo di euro -114.916,00, con attivo di euro 65.810,00 e massa debitoria di euro 169.562,00.
Devo compilare un F24 per questo decreto?
Il decreto non introduce un obbligo generale di versamento tramite modello F24 per tutti i contribuenti. Eventuali adempimenti fiscali restano legati ai singoli rapporti con la cooperativa e vanno verificati con il commissario liquidatore o con un consulente, consultando il testo ufficiale.
Posso impugnare il provvedimento e entro quando?
Il decreto prevede che il provvedimento possa essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge. I termini precisi non sono indicati nel testo pubblicato: verificare sul link ufficiale.
Quando è stato pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale?
Il decreto è del 7 luglio 2026 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 165 del 18 luglio 2026, con codice redazionale 26A03566. Da quella data il provvedimento ha piena pubblicità ufficiale.