Cosa devi sapere in 60 secondi
Il decreto del 21 maggio 2026 del Ministero della Giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 177 del 1° agosto 2026, fissa i nuovi compensi orari per gli esperti che fanno parte dei tribunali di sorveglianza. La decorrenza è retroattiva: vale dal 1° febbraio 2024, data già usata per l’aggiornamento dei compensi degli esperti penitenziari di cui all’art. 80, comma 4, della legge 354/1975.
Le tariffe aggiornate sono chiare e differenziate per categoria professionale. Gli psicologi hanno diritto a 30,00 euro l’ora lordo IRPEF; criminologi e mediatori culturali a 25,00 euro l’ora lordo IRPEF. Il provvedimento allinea i compensi degli esperti dei tribunali di sorveglianza a quelli degli esperti dell’amministrazione penitenziaria, come previsto dall’art. 67 del DPR 115/2002.
- Psicologi: 30,00 €/ora lordo IRPEF
- Criminologi e mediatori culturali: 25,00 €/ora lordo IRPEF
- Decorrenza: 1° febbraio 2024
- Pubblicazione: GU 1° agosto 2026 (codice 26A03950)
Cosa cambia con il decreto
Prima dell’adeguamento, l’ultimo aggiornamento dei compensi in favore degli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza risale al decreto interdirettoriale del 9 maggio 2002, con decorrenza dal 1° gennaio 2001. Da oltre vent’anni le tariffe non erano state riallineate al trattamento economico degli esperti dell’amministrazione penitenziaria, come impone l’art. 67 del DPR 115/2002.
Il nuovo decreto colma questo gap. Si basa sull’aggiornamento già operato con il decreto n. 2 del 16 gennaio 2024 della Direzione generale del personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, attuato alla luce della legge 21 aprile 2023, n. 49 sull’equo compenso delle prestazioni professionali. Anche per gli esperti dei tribunali di sorveglianza valgono ora le stesse logiche tariffarie degli esperti penitenziari.
Prima e dopo
- Prima: compensi fissati dal decreto del 9 maggio 2002, con decorrenza 1° gennaio 2001; nessun adeguamento successivo agli esperti penitenziari aggiornati nel 2024.
- Dopo: compensi orari di 30,00 € (psicologi) e 25,00 € (criminologi e mediatori culturali), lordo IRPEF, con decorrenza 1° febbraio 2024.
- Impatto di bilancio: oneri pari a 746.349 euro per il 2026 e 258.856 euro annui dal 2027, a carico del capitolo 1360 «spese di giustizia».
L’impatto pratico riguarda soprattutto chi ha prestato servizio come esperto di sorveglianza dal febbraio 2024 in poi: i compensi liquidati secondo le vecchie tariffe potrebbero dover essere ricalcolati. Per importi arretrati e procedure di conguaglio, verificare sul link ufficiale e con l’ufficio amministrativo del tribunale competente.
A chi riguarda
Il decreto interessa in modo diretto gli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza che svolgono le funzioni di cui all’art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Sono coinvolte tre categorie professionali: psicologi, criminologi e mediatori culturali, scelti tra le categorie indicate dall’art. 80, comma 4, della stessa legge e tra i docenti di scienze criminalistiche.
Indirettamente, il provvedimento riguarda anche il personale amministrativo degli uffici giudiziari che gestisce la liquidazione delle spese di giustizia. Ai sensi dell’art. 165 del DPR 115/2002, la competenza a emettere l’ordine di pagamento spetta al funzionario amministrativo addetto all’ufficio, salvo diversa attribuzione al magistrato. I pagamenti transitano sul capitolo di bilancio 1360, gestito dalla Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia.
Per i contribuenti che percepiscono questi compensi, l’art. 50, comma 1, lettera f), del TUIR (DPR 917/1986) li qualifica come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Non si tratta quindi di una norma generale su F24, IMU o IVA per tutti i contribuenti, ma di un aggiornamento retributivo con rilevanza fiscale per chi incassa l’indennità.
Cosa fare adesso
Se sei un esperto componente di un tribunale di sorveglianza, o se gestisci la liquidazione di questi compensi, ecco i passi concreti da seguire.
- Consulta il testo integrale del decreto del 21 maggio 2026 (codice 26A03950) sulla Gazzetta Ufficiale per verificare la categoria professionale di appartenenza e la tariffa applicabile.
- Identifica le prestazioni svolte dal 1° febbraio 2024 in poi e controlla se i compensi già liquidati corrispondono alle nuove tariffe orarie (30,00 € o 25,00 € lordo IRPEF).
- Contatta l’ufficio amministrativo del tribunale di sorveglianza per eventuali conguagli su prestazioni già retribuite con tariffe precedenti. Il decreto non indica una scadenza operativa specifica: verificare sul link ufficiale le istruzioni che il Ministero eventualmente emanerà.
- Per le prestazioni fuori residenza, ricorda che l’art. 67, comma 2, del DPR 115/2002 prevede spese e indennità di trasferta (riferite ai magistrati di tribunale) per gli esperti che prestano servizio fuori dalla propria residenza. Verificare sul link ufficiale l’applicazione concreta di questo comma.
- Sul piano fiscale, tratta i compensi come redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50 TUIR). Conserva certificazioni, ordini di pagamento e documentazione delle ore lavorate per la dichiarazione dei redditi e per eventuali verifiche dell’Agenzia delle Entrate.
- Se sei partita IVA, il decreto di riferimento penitenziario (n. 2/2024) distingue tra compenso lordo IRPEF e compenso al netto di IVA e oneri previdenziali; l’art. 1 del presente decreto indica esplicitamente importi lordo IRPEF. Per la gestione di IVA e ritenute, verificare sul link ufficiale o con un commercialista la modalità applicata dal tribunale che eroga il compenso.
Il decreto non prevede adempimenti F24 per i contribuenti ordinari. Riguarda la liquidazione delle spese di giustizia a carico del bilancio del Ministero della Giustizia.
Scadenze e rischi
Il decreto fissa una decorrenza economica retroattiva al 1° febbraio 2024, allineandosi alla data già prevista dal decreto n. 2 del 16 gennaio 2024 per gli esperti dell’amministrazione penitenziaria. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 1° agosto 2026 (Serie Generale n. 177). Il provvedimento è stato registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2026 (registro n. 2006).
Il testo non indica scadenze fiscali per i contribuenti né termini perentori entro cui gli esperti devono presentare domande di conguaglio. Per eventuali tempistiche operative di liquidazione, verificare sul link ufficiale e presso l’ufficio amministrativo del tribunale competente.
Cosa succede se non si agisce
- Per gli esperti: il rischio principale è percepire compensi calcolati sulle tariffe pre-2024, inferiori a quelle spettanti dal 1° febbraio 2024. Senza verifica con l’ufficio, eventuali differenze potrebbero non essere riconosciute.
- Per gli uffici amministrativi: la gestione dei pagamenti deve avvenire con i fondi del capitolo 1360. Il decreto quantifica gli oneri (746.349 € nel 2026; 258.856 € annui dal 2027), ma non prevede sanzioni per ritardi di liquidazione.
- Sul piano fiscale: i compensi restano redditi assimilati al lavoro dipendente. Omissioni o errori nella dichiarazione IRPEF seguono le regole ordinarie del TUIR; il decreto non introduce nuove penalità specifiche.
Fonte ufficiale
Atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, n. 177 del 1° agosto 2026.
Decreto del Ministero della Giustizia del 21 maggio 2026: «Adeguamento dell'indennità dovuta agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza con decorrenza 1° febbraio 2024» (codice redazionale 26A03950).
Consulta il testo ufficiale qui: Gazzetta Ufficiale — Decreto 21 maggio 2026 (26A03950).
Domande frequenti
Quanto spetta agli esperti psicologi dei tribunali di sorveglianza?
Il decreto fissa un compenso orario di 30,00 euro, lordo IRPEF, per gli esperti rientranti nella categoria professionale degli psicologi. La tariffa vale con decorrenza dal 1° febbraio 2024 per le funzioni di cui all'art. 70 della legge 354/1975.
Qual è la retribuzione per criminologi e mediatori culturali?
Per criminologi e mediatori culturali componenti dei tribunali di sorveglianza spetta un compenso orario di 25,00 euro, lordo IRPEF. Anche in questo caso la decorrenza è il 1° febbraio 2024, come indicato dall'art. 1 del decreto.
Posso chiedere un conguaglio per prestazioni svolte dal febbraio 2024?
Il decreto prevede decorrenza retroattiva dal 1° febbraio 2024, quindi le prestazioni già retribuite con tariffe anteriori potrebbero richiedere un ricalcolo. Il testo non stabilisce una procedura o una scadenza specifica: verificare sul link ufficiale e con l'ufficio amministrativo del tribunale di sorveglianza competente.
Come vengono tassati questi compensi ai fini IRPEF?
L'art. 50, comma 1, lettera f), del TUIR (DPR 917/1986) include i compensi corrisposti agli esperti del tribunale di sorveglianza tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il decreto indica importi lordo IRPEF, quindi la ritenuta e la dichiarazione seguono le regole ordinarie per questa tipologia di reddito.
Chi paga gli esperti e con quali fondi?
Al pagamento si provvede con i fondi del capitolo di bilancio 1360 «spese di giustizia», gestito dalla Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia. L'ordine di pagamento spetta al funzionario amministrativo dell'ufficio, salvo diversa attribuzione al magistrato, come previsto dall'art. 165 del DPR 115/2002.
Questo decreto riguarda tutti i contribuenti e le partite IVA?
No, il provvedimento riguarda specificamente gli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza e la liquidazione delle relative spese di giustizia. Non modifica scadenze F24, IMU o IVA per i contribuenti in generale, se non per chi percepisce direttamente questi compensi e deve gestirne il trattamento fiscale come reddito assimilato al lavoro dipendente.