Cosa sapere in 60 secondi
Il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 19 maggio 2026 (codice redazionale 26A03613) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 167 del 21 luglio 2026. Il provvedimento modifica l’allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, che attua in Italia la direttiva europea sulla sicurezza dei giocattoli. L’obiettivo è recepire la direttiva (UE) 2026/192 della Commissione del 28 gennaio 2026, che aggiorna le regole sull’uso del cobalto nei giocattoli.
Il cobalto è classificato come sostanza CMR 1B. Il decreto indica in quali casi il suo uso resta consentito: acciaio inossidabile, componenti elettrici e magneti a base di neodimio, nei limiti previsti dal testo. Le nuove regole si applicano dal 29 agosto 2026. Il decreto non riguarda pagamenti F24, IMU, IRPEF o IVA: è una norma di sicurezza dei prodotti per imprese del settore giocattoli.
- Pubblicazione: GU Serie Generale n. 167 del 21 luglio 2026
- Data del decreto: 19 maggio 2026
- Applicazione delle disposizioni: dal 29 agosto 2026
- Registrazione Corte dei conti: 7 luglio 2026, reg. n. 941
- Nessun nuovo onere per la finanza pubblica (art. 2)
Cosa cambia con il decreto sul cobalto
Prima di questo provvedimento, l’allegato II, appendice A, del decreto legislativo 54/2011 non conteneva ancora la voce sul cobalto aggiornata secondo la direttiva (UE) 2026/192. L’Italia recepisce così a livello nazionale le modifiche europee alla direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, tenendo conto della classificazione del cobalto come sostanza CMR, del parere del CSRSAE e dell’analisi delle alternative svolta dall’industria dei giocattoli.
Dopo il decreto del 19 maggio 2026
Con l’art. 1 viene aggiunta alla tabella dell’allegato II, appendice A, una nuova voce che disciplina il cobalto (classificazione CMR 1B) e ne delimita gli usi consentiti. Il testo elenca tre situazioni in cui il cobalto può essere presente nei giocattoli o nelle loro componenti, senza deroghe generiche al di fuori di questi casi.
- Prima: regole nazionali sull’allegato II non ancora allineate alla direttiva UE 2026/192 sul cobalto.
- Dopo: inserimento formale del cobalto nella tabella dell’allegato II, appendice A, con usi consentiti specifici.
- Usi ammessi: impurità nel nichel dell’acciaio inossidabile; componenti che conducono corrente elettrica; magneti a base di neodimio se non c’è rischio di ingestione o inalazione.
- Finanziamenti: il decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Impatto pratico
Per produttori, importatori e distributori di giocattoli significa verificare che materiali e componenti rispettino i limiti aggiornati sul cobalto prima del 29 agosto 2026. Chi usa acciaio inossidabile, parti elettriche o magneti deve controllare che rientrino nelle eccezioni previste. Il provvedimento non introduce adempimenti tributari: l’impatto riguarda conformità tecnica e sicurezza del prodotto, non modello F24 o scadenze fiscali.
A chi riguarda
Il decreto interessa soprattutto le imprese che producono, importano o mettono in commercio giocattoli in Italia, incluse le partite IVA del settore manifatturiero e del commercio all’ingrosso o al dettaglio di prodotti per l’infanzia. Riguarda anche chi fornisce componenti (acciaio inossidabile, parti elettriche, magneti a neodimio) destinati all’assemblaggio di giocattoli.
Non riguarda i contribuenti per adempimenti fiscali ordinari: non modifica scadenze IRPEF, IVA, IMU né pagamenti tramite modello F24. È un aggiornamento regolamentare di sicurezza dei prodotti, adottato dal Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 54/2011.
Possono essere interessati enti e associazioni di categoria del comparto giocattoli, laboratori di prova e consulenti sulla conformità CE. Per sanzioni, controlli e documentazione obbligatoria oltre quanto indicato nel decreto, verificare sul link ufficiale e sul testo integrale del decreto legislativo 54/2011.
Cosa fare adesso
Se la tua impresa opera nel settore giocattoli o fornisce componenti rilevanti, conviene agire prima del 29 agosto 2026. Il decreto non indica portali o moduli specifici: i passi operativi di dettaglio vanno verificati sul link ufficiale e con i consulenti di settore.
- Leggere il testo integrale del decreto 26A03613 e l’allegato II aggiornato del decreto legislativo 54/2011, disponibili in Gazzetta Ufficiale.
- Mappare i prodotti a rischio: individuare giocattoli o componenti che possono contenere cobalto, in particolare acciaio inossidabile, parti elettriche e magneti a base di neodimio.
- Verificare gli usi consentiti: controllare che ogni materiale rientri nelle tre eccezioni previste dall’art. 1 (impurità nell’acciaio inossidabile, conduzione di corrente elettrica, magneti senza rischio di ingestione o inalazione).
- Aggiornare schede tecniche e documentazione di conformità alla luce della nuova voce sulla sostanza cobalto CMR 1B inserita nella tabella dell’allegato II, appendice A.
- Rivedere forniture e contratti con subfornitori che usano materiali potenzialmente interessati, chiedendo attestazioni coerenti con le nuove regole.
- Pianificare controlli sui lotti già in magazzino o in produzione, per evitare immissione sul mercato di giocattoli non conformi dal 29 agosto 2026.
- Monitorare comunicazioni del MIMIT e aggiornamenti europei collegati alla direttiva 2009/48/CE e alla direttiva (UE) 2026/192.
Nota: il decreto non prevede adempimenti su F24 o portali dell’Agenzia delle Entrate. Per procedure di marcatura CE, campionamenti e obblighi di prova specifici, verificare sul link ufficiale.
Scadenze e rischi
Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 167 del 21 luglio 2026. È stato registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2026 (reg. n. 941). La data del provvedimento ministeriale è il 19 maggio 2026.
Termine di applicazione
L’art. 3 stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 29 agosto 2026. Da quella data i giocattoli e le componenti immessi sul mercato devono rispettare la nuova voce sul cobalto nell’allegato II, appendice A, del decreto legislativo 54/2011.
Conseguenze del mancato adeguamento
Il testo pubblicato non elenca sanzioni specifiche né importi di penalità. Il decreto prevede inoltre che non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per le conseguenze in caso di prodotti non conformi (ritiri, blocchi, sanzioni amministrative) occorre verificare sul link ufficiale e sul quadro sanzionatorio del decreto legislativo 54/2011 e della normativa europea sui giocattoli. Non sono previsti rischi diretti su adempimenti fiscali o pagamenti F24.
Fonte ufficiale
Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 19 maggio 2026, codice redazionale 26A03613, GU Serie Generale n. 167 del 21 luglio 2026.
Titolo ufficiale: «Modifiche al decreto legislativo n. 54/2011, per il recepimento della direttiva (UE) 2026/192 della Commissione del 28 gennaio 2026 che modifica l’allegato II, appendice A, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il cobalto».
Domande frequenti
Il decreto del 19 maggio 2026 riguarda pagamenti F24 o scadenze fiscali?
No. Il provvedimento aggiorna le regole di sicurezza dei giocattoli sul cobalto, recependo la direttiva (UE) 2026/192 nel decreto legislativo 54/2011. Non introduce nuovi adempimenti fiscali per contribuenti o partite IVA e non modifica scadenze IRPEF, IVA o IMU.
Da quando si applicano le nuove regole sul cobalto nei giocattoli?
Secondo l’art. 3 del decreto, le disposizioni si applicano a decorrere dal 29 agosto 2026. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 167 del 21 luglio 2026.
In quali casi il cobalto può essere usato nei giocattoli?
Il decreto consente il cobalto (classificato CMR 1B) solo in tre situazioni: come impurità nel nichel dell’acciaio inossidabile usato in giocattoli e componenti; nelle componenti destinate a condurre corrente elettrica; nei magneti a base di neodimio se non c’è rischio che siano ingeriti o inalati.
Chi deve adeguarsi al decreto?
Il provvedimento riguarda imprese che producono, importano o commercializzano giocattoli in Italia, oltre a chi fornisce componenti rilevanti come parti elettriche, acciaio inossidabile o magneti. Non interessa direttamente i contribuenti per adempimenti tributari ordinari.
Il decreto prevede nuovi costi per lo Stato o per le imprese?
L’art. 2 prevede esplicitamente una clausola di invarianza finanziaria: il decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per eventuali costi di adeguamento produttivo o di certificazione delle imprese, il testo non indica importi: verificare sul link ufficiale e con i consulenti di settore.
Dove consultare il testo completo e gli allegati aggiornati?
Il decreto è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale al link ufficiale del provvedimento 26A03613. Per l’allegato II completo del decreto legislativo 54/2011 e per eventuali istruzioni operative del Ministero delle imprese e del made in Italy, verificare sul link ufficiale.