Cosa devi sapere in 60 secondi
Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 153 del 4 luglio 2026) un decreto del 8 giugno 2026 che riconosce il Centro di saggio «AGREA», con sede in Via G. Garibaldi 5 a San Giovanni Lupatoto (VR), idoneo a svolgere prove ufficiali di campo su prodotti fitosanitari per produrre dati di efficacia, residui, fitotossicità e altri elementi utili alla registrazione.
Il riconoscimento decorre dalla data dell'ispezione del 17 aprile 2026 e resta valido fino al 31 dicembre 2028. Il centro deve comunicare al Ministero quali prove farà e dove, segnalare ogni variazione rispetto all'istanza e sottoporsi a verifiche periodiche degli ispettori iscritti nella lista nazionale prevista dal decreto legislativo n. 194/1995.
- Atto pubblicato il 4 luglio 2026 (codice redazionale 26A03309).
- Istanza del centro presentata il 16 gennaio 2026; ispezione favorevole del 17 aprile 2026.
- Per confermare o modificare gli ambiti operativi: istanza entro febbraio 2028.
- Non riguarda adempimenti F24, IVA o IRPEF dei contribuenti ordinari.
Cosa cambia con il decreto
Prima del decreto, il Centro «AGREA» aveva presentato l'istanza di riconoscimento (16 gennaio 2026) e superato la verifica di conformità ispettiva (17 aprile 2026), ma mancava l'atto ministeriale formale che ne attestasse l'idoneità ufficiale. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2026, il riconoscimento entra nel perimetro normativo previsto dal decreto legislativo n. 194/1995 e dal decreto interministeriale del 27 novembre 1996 sulle prove di campo.
Prima e dopo
Prima: il centro aveva dichiarato di possedere i requisiti a far data dal 16 gennaio 2026, in attesa del provvedimento definitivo dopo l'ispezione. Dopo: il MASAF lo qualifica ufficialmente come centro idoneo a condurre un ampio ventaglio di prove — dall'efficacia dei fitosanitari ai residui, dai tempi di carenza agli studi ecotossicologici — su numerosi settori agricoli e non agricoli.
- Riconoscimento formale per prove su efficacia, resistenza, resa, fitotossicità, effetti collaterali, residui, destino ambientale ed ecotossicologia.
- Ambiti operativi estesi a colture arboree, erbacee, orticole, forestali, ornamentali, aree acquatiche e non agricole, oltre a entomologia, patologia vegetale, diserbo, biostimolanti e altri settori elencati nell'art. 1.
- Obbligo di comunicare al Ministero tipologie di prove e localizzazione territoriale.
- Obbligo di segnalare ogni variazione rispetto a istanza e decreto.
- Mantenimento dell'idoneità subordinato a verifiche periodiche da parte degli ispettori della lista nazionale.
L'impatto pratico riguarda soprattutto aziende del comparto fitosanitario, laboratori, consulenti e produttori che devono far eseguire prove ufficiali di campo per la registrazione o il rinnovo dei prodotti: possono rivolgersi a un centro riconosciuto con sede in Veneto, previa verifica che le prove richieste rientrino negli ambiti autorizzati dal decreto.
A chi riguarda
Il decreto non introduce obblighi diretti per il contribuente o la partita IVA generica. Interessa invece operatori del settore fitosanitario e della ricerca agricola che utilizzano o producono dati registrativi ai sensi del decreto legislativo n. 194/1995.
Soggetti coinvolti
Centro di saggio «AGREA» di San Giovanni Lupatoto (VR): è il destinatario principale del provvedimento e deve rispettare gli obblighi di comunicazione e le verifiche periodiche. Imprese titolari di prodotti fitosanitari (registrazioni, rinnovi, estensioni d'uso) che necessitano di prove ufficiali di campo possono valutare il centro come struttura autorizzata, nei limiti degli ambiti indicati nell'art. 1.
Riguardano anche consulenti agronomici, ditte di servizi fitosanitari, cooperative agricole e organizzazioni di ricerca che partecipano a studi di efficacia o di residui. Per gli agricoltori che usano prodotti già registrati non cambia nulla nella gestione quotidiana del trattamento: il decreto regola chi produce i dati scientifici per l'autorizzazione, non l'uso in campo da parte dell'azienda agricola.
- Ministero dell'Agricoltura (servizio fitosanitario centrale): emittente e titolare dei controlli.
- Ispettori iscritti nella lista nazionale ex art. 4, comma 8, d.lgs. 194/1995: eseguono le verifiche periodiche.
- Contribuenti e partite IVA fuori dal comparto fitosanitario: nessun adempimento aggiuntivo previsto da questo atto.
Cosa fare adesso
Le azioni dipendono dal ruolo che ricopri nel comparto fitosanitario. Per la maggior parte dei contribuenti e delle partite IVA non è richiesto alcun intervento su portali fiscali o moduli F24.
Per il Centro «AGREA»
- Conservare copia del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2026 (codice 26A03309) e della documentazione dell'istanza del 16 gennaio 2026.
- Comunicare al MASAF, con precisione, le tipologie di prove che intende eseguire e la loro localizzazione territoriale, come previsto dall'art. 2, comma 2.
- Segnalare tempestivamente al Ministero ogni variazione rispetto a quanto dichiarato in istanza o previsto dal decreto (art. 2, comma 3).
- Predisporre l'organizzazione interna per le verifiche periodiche degli ispettori della lista nazionale, condizione per mantenere l'idoneità riconosciuta.
- Se intende confermare o modificare gli ambiti operativi prima della scadenza, preparare l'istanza con la documentazione comprovante i requisiti da presentare entro e non oltre febbraio 2028 (art. 3, comma 2).
Per imprese e consulenti del settore
- Verificare sul testo ufficiale del decreto che le prove di campo necessarie rientrino negli ambiti autorizzati dall'art. 1 (tipologie di dati e settori di attività).
- Prima di avviare studi registrativi, contattare il centro per confermare disponibilità, localizzazione delle prove e conformità alle buone pratiche del decreto interministeriale del 27 novembre 1996.
- Archiviare il riferimento al provvedimento nei dossier tecnici del prodotto fitosanitario, utile in fase di istruttoria presso le autorità competenti.
Nota: il decreto non indica portali specifici dell'Agenzia delle Entrate né scadenze fiscali. Per eventuali adempimenti amministrativi verso il MASAF non esplicitati nel testo, verificare sul link ufficiale o contattare il servizio fitosanitario centrale.
Scadenze e rischi
Il decreto fissa tempi certi per la validità del riconoscimento e per un eventuale rinnovo o modifica degli ambiti operativi. Non sono indicati nel testo importi, sanzioni amministrative o riferimenti a pagamenti tramite F24.
Termini utili
- 17 aprile 2026: data dell'ispezione di conformità; il riconoscimento decorre da questo momento (art. 3, comma 1).
- 31 dicembre 2028: scadenza del riconoscimento di idoneità (art. 3, comma 1).
- Febbraio 2028: termine ultimo per presentare istanza di conferma o variazione degli ambiti operativi, con relativa documentazione (art. 3, comma 2).
- 4 luglio 2026: data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 153.
Cosa succede se non si rispettano gli obblighi
L'art. 2 stabilisce che il mantenimento dell'idoneità è subordinato alle verifiche periodiche del possesso dei requisiti da parte degli ispettori della lista nazionale. Il centro deve inoltre comunicare tipologie e localizzazione delle prove e ogni variazione rispetto all'istanza e al decreto: l'inosservanza di questi obblighi può mettere a rischio la regolarità del riconoscimento, ma le conseguenze specifiche (sospensione, revoca, sanzioni) non sono dettagliate nel provvedimento pubblicato.
Per conoscere le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto della normativa fitosanitaria, verificare sul link ufficiale le disposizioni del decreto legislativo n. 194/1995 e della normativa collegata, oppure rivolgersi al MASAF.
Fonte ufficiale
Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, n. 153 del 4 luglio 2026.
Provvedimento: Decreto 8 giugno 2026 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste — Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Agrea», in S. Giovanni Lupatoto, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari (codice redazionale 26A03309).
Consultazione ufficiale: Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, decreto 26A03309.
Domande frequenti
Devo compilare l'F24 o presentare dichiarazioni fiscali per questo decreto?
No. Il decreto riguarda il riconoscimento di un centro di saggio fitosanitario e non introduce adempimenti per contribuenti o partite IVA verso l'Agenzia delle Entrate. Se operi fuori dal comparto fitosanitario, non devi fare nulla in ambito fiscale per effetto di questo provvedimento.
Fino a quando è valido il riconoscimento del Centro AGREA?
Secondo l'art. 3 del decreto, il riconoscimento ha validità dalla data dell'ispezione del 17 aprile 2026 fino al 31 dicembre 2028. Decorso tale termine, per continuare l'attività in qualità di centro idoneo occorreranno nuovi adempimenti previsti dalla normativa fitosanitaria.
Quali prove può eseguire ufficialmente il centro riconosciuto?
L'art. 1 autorizza prove su efficacia, resistenza, resa, fitotossicità, effetti collaterali, residui, tempi di carenza, destino ambientale ed ecotossicologia, con riferimento agli allegati II e III del d.lgs. n. 194/1995. Il riconoscimento copre anche numerosi settori, dalle colture arboree e orticole alle aree acquatiche, fino a biostimolanti e fitoregolatori.
Cosa deve comunicare il centro al Ministero dopo la pubblicazione?
L'art. 2 impone di indicare con precisione le tipologie di prove che verranno eseguite e la loro localizzazione territoriale. Il centro deve anche segnalare ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nell'istanza del 16 gennaio 2026 e rispetto a quanto previsto dal decreto.
Entro quando va presentata l'istanza per confermare o modificare gli ambiti operativi?
L'art. 3, comma 2, prevede che il Centro «AGREA» possa inoltrare apposita istanza, corredata dalla documentazione sui requisiti, entro e non oltre il mese di febbraio 2028. È il termine utile per chi intende rinnovare o ampliare gli ambiti prima della scadenza del 31 dicembre 2028.
Il decreto cambia qualcosa per l'agricoltore che usa normalmente i fitosanitari in azienda?
In pratica no, per l'uso quotidiano in campo. Il provvedimento regola chi può condurre prove ufficiali di campo per la registrazione dei prodotti fitosanitari, non le modalità d'impiego da parte dell'azienda agricola. L'agricoltore continua a seguire etichette, tempi di carenza e norme vigenti sui prodotti già autorizzati.