Cosa devi sapere in 60 secondi
Il 24 giugno 2026 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato un decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 196 del 25 agosto 2026, che approva i corrispettivi a carico dei beneficiari del meccanismo denominato Energy release 2.0. Tali importi servono a coprire i costi sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) nell'attuazione del meccanismo.
Il provvedimento riguarda i soggetti che aderiscono al meccanismo di anticipazione triennale previsto dal quadro normativo di riferimento (art. 8, comma 4, del decreto ministeriale n. 268/2024, come richiamato nel testo pubblicato). L'allegato al decreto definisce l'entità del corrispettivo e le regole di calcolo sulla base dell'energia anticipata.
- Il GSE emette la fattura del corrispettivo e la invia tramite Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate.
- La fattura è consultabile anche sul portale GSE.
- Il corrispettivo può essere oggetto di compensazione con altri importi tra GSE e beneficiario.
- Per importi precisi, scadenze di pagamento e termini di entrata in vigore: verificare sul link ufficiale della Gazzetta Ufficiale.
Cosa cambia con il decreto
Fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale mancava l'approvazione ufficiale dei corrispettivi che i beneficiari di Energy Release 2.0 devono versare al GSE per la copertura dei costi di gestione del meccanismo. Con il decreto del 24 giugno 2026 il MASE colma questo vuoto e rende operativo l'adempimento economico previsto dall'art. 8, comma 4, del DM 268/2024.
Prima e dopo
Prima: il meccanismo Energy Release 2.0 era già definito, ma l'importo e le modalità del corrispettivo a carico degli aderenti all'anticipazione triennale non erano ancora approvati con il decreto ora pubblicato in GU.
Dopo: il corrispettivo risulta approvato nell'allegato 1 al decreto. Secondo il testo riportato nella pubblicazione ufficiale, è pari a 0,00625 centesimi di euro per kWh, calcolato sull'energia anticipata, con un limite massimo di 1,5 milioni di euro annui complessivi a valere sulle risorse proprie dei soggetti aderenti.
- Impatto pratico: le imprese beneficiarie devono prevedere un costo aggiuntivo legato all'energia anticipata dal GSE.
- Fatturazione: il GSE emette fattura elettronica via SDI, con eventuale applicazione dell'IVA se dovuta.
- Compensazione: l'importo dovuto può essere compensato con somme che il GSE eroga o richiede al beneficiario nel medesimo ambito del meccanismo.
- Controllo documentale: ogni azienda interessata deve allineare contabilità, flussi SDI e portale GSE alle nuove regole.
A chi riguarda
Il decreto non si applica a tutti i contribuenti, ma ai soggetti beneficiari del meccanismo Energy Release 2.0 che aderiscono all'anticipazione triennale dell'energia elettrica gestita dal GSE. In genere si tratta di imprese a forte consumo energetico (clienti finali energivori) iscritte negli elenchi previsti dalla normativa di settore, anche se operano in forma aggregata.
Riguarda anche i soggetti terzi coinvolti nei contratti di anticipazione e restituzione, laddove abbiano assunto obblighi collegati al meccanismo. Per le partite IVA interessate, l'impatto principale è fiscale-contabile: ricezione fattura elettronica via SDI, eventuale IVA, registrazione del corrispettivo e gestione della compensazione con i flussi verso il GSE.
Chi non è coinvolto
Contribuenti, professionisti e piccole imprese che non partecipano a Energy Release 2.0 non hanno adempimenti diretti legati a questo decreto. Non ci sono effetti automatici su F24 ordinari, IMU o IRPEF per chi non rientra tra i beneficiari del meccanismo.
Cosa fare adesso: passi concreti
Se la tua impresa è tra i beneficiari del meccanismo, conviene agire subito per evitare ritardi su fatture, pagamenti e contabilità. Segui questa checklist operativa.
- Verifica la tua posizione: controlla sul portale GSE e nei contratti di anticipazione se rientri tra i soggetti ammessi al meccanismo di anticipazione triennale di Energy Release 2.0.
- Scarica il testo ufficiale: consulta il decreto e l'allegato 1 sulla Gazzetta Ufficiale per confermare importo del corrispettivo, base di calcolo e limiti annui applicabili al tuo caso.
- Monitora lo SDI: predisponi il canale di ricezione fatture elettroniche verso il GSE; la fattura del corrispettivo viene inviata tramite il Sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate.
- Controlla il portale GSE: accedi all'area dedicata Energy Release 2.0 per visualizzare la fattura resa disponibile online e gli eventuali prospetti di compensazione.
- Gestisci IVA e contabilità: registra la fattura secondo l'aliquota IVA indicata, se dovuta, e coordina l'operazione con il commercialista o il responsabile amministrativo.
- Valuta la compensazione: verifica se il corrispettivo può essere compensato con importi che il GSE deve erogare o che devi restituire nell'ambito del meccanismo, per evitare doppi pagamenti.
- Allinea tesoreria e garanzie: considera l'effetto del corrispettivo sui flussi di cassa e sulle garanzie già vincolate per l'anticipazione dell'energia.
Nota: questo decreto non introduce un versamento tramite modello F24 generico per tutti i contribuenti. L'adempimento passa dalla fattura GSE e dalle regole del contratto di anticipazione. Per scadenze precise di pagamento e termini di decorrenza: verificare sul link ufficiale e sul portale GSE.
Scadenze e rischi se non si adempie
Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 agosto 2026 rende noto l'atto adottato il 24 giugno 2026, ma nel riassunto disponibile non sono indicati in modo esplicito i termini di pagamento del corrispettivo né le sanzioni specifiche per il mancato versamento. Per questi elementi è necessario verificare sul link ufficiale della GU e sul testo integrale dell'allegato 1, oltre ai contratti di anticipazione e alle regole operative del meccanismo.
Cosa è già certo dal testo
Il corrispettivo è dovuto dai soggetti aderenti all'anticipazione triennale ed è calcolato sull'energia anticipata, entro il tetto annuo complessivo di 1,5 milioni di euro. Il GSE provvede all'emissione della fattura e alla sua trasmissione via SDI; l'importo può essere compensato con altre partite tra GSE e beneficiario.
Rischi operativi
Chi non monitora lo SDI o il portale GSE rischia di non registrare tempestivamente la fattura del corrispettivo, con possibili conseguenze su IVA, deducibilità e cash flow. Chi ignora gli obblighi contrattuali del meccanismo Energy Release 2.0 può incorrere nelle penali e nelle garanzie già previste nei contratti di anticipazione e restituzione, oltre a quelle eventualmente previste nel decreto integrale.
Fonte ufficiale
Atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — Serie Generale:
Titolo ufficiale: Approvazione dei corrispettivi a carico dei beneficiari, a copertura dei costi sostenuti dal GSE, nell'attuazione del meccanismo c.d. «Energy release 2.0».
Domande frequenti
Cos'è il meccanismo Energy Release 2.0?
Energy Release 2.0 è un meccanismo gestito dal GSE che consente a imprese energivore di ottenere l'anticipazione triennale di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attesa della realizzazione di nuova capacità di generazione. Il decreto del 24 giugno 2026 non istituisce il meccanismo, ma approva i corrispettivi che i beneficiari devono pagare per coprire i costi sostenuti dal GSE.
Quanto devo pagare se sono beneficiario del meccanismo?
Secondo l'allegato 1 al decreto, il corrispettivo è pari a 0,00625 centesimi di euro per ogni kWh di energia anticipata, con un limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro all'anno. L'importo effettivo dipende dal volume di energia anticipata assegnato alla tua impresa: per il calcolo preciso consulta fattura GSE e testo ufficiale.
Devo usare il modello F24 per pagare questo corrispettivo?
Il decreto prevede l'emissione di una fattura elettronica da parte del GSE, inviata tramite SDI, e non indica un versamento generico tramite modello F24 per tutti i contribuenti. Il pagamento e le eventuali compensazioni seguono le regole del meccanismo e del contratto di anticipazione: verifica sul portale GSE e con il tuo commercialista la modalità applicabile al tuo caso.
La fattura del GSE include l'IVA?
Sì, il testo del decreto prevede che gli importi della fattura siano maggiorati dell'aliquota IVA, se dovuta. La fattura arriva tramite SDI ed è disponibile anche sul portale GSE, quindi va registrata in contabilità secondo le regole IVA ordinarie.
Posso compensare il corrispettivo con altri importi verso il GSE?
Il decreto stabilisce che il corrispettivo dovuto è oggetto di compensazione con eventuali importi che il GSE eroga al beneficiario o che il beneficiario deve restituire nell'ambito del meccanismo. Controlla sul portale GSE i prospetti di compensazione per evitare pagamenti doppi o tardivi.
Il decreto riguarda anche le partite IVA che non partecipano a Energy Release 2.0?
No. L'obbligo di corrispettivo riguarda solo i soggetti che aderiscono al meccanismo di anticipazione triennale di Energy Release 2.0. Se la tua attività non rientra tra i beneficiari, non hai adempimenti diretti legati a questo provvedimento.