Ultim'ora fiscale

Deroga SAI: enti locali possono presentare una seconda domanda di finanziamento

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto del 15 aprile 2026 che deroga alle linee guida del 2019 sui finanziamenti FNPSA e Siproimi. Gli enti locali già aderenti alla rete SAI possono presentare un'ulteriore domanda per ciascuna tipologia di accoglienza, ma solo se i posti già comunicati non risultano coperti. La misura risponde all'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e dell'asilo dal 12 giugno 2026.

Deroga SAI: enti locali possono presentare una seconda domanda di finanziamento

Cosa devi sapere in 60 secondi

Il 4 luglio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 153) un decreto del Ministero dell'Interno del 15 aprile 2026 che introduce una deroga alle linee guida allegate al decreto ministeriale del 18 novembre 2019. Il provvedimento riguarda l'accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA) e al funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi).

In pratica, gli enti locali già aderenti alla rete del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) possono presentare un'ulteriore domanda di finanziamento per ciascuna delle tre tipologie di progetto previste dalle linee guida. Non si tratta di una nuova agevolazione fiscale per privati o partite IVA: l'impatto riguarda soprattutto comuni, province, città metropolitane e altri enti locali coinvolti nella gestione dell'accoglienza.

  • Prima: una sola domanda per tipologia di accoglienza (art. 6, comma 1, linee guida 2019).
  • Dopo: possibile una domanda aggiuntiva per ciascuna tipologia, per enti già in rete SAI.
  • Condizione: le domande in deroga si valutano solo se i posti indicati nella comunicazione di cui all'art. 7, comma 1 non risultano completamente coperti.
  • Contesto: dal 12 giugno 2026 va attuato il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, con il regolamento (UE) 2024/1349 sulle procedure accelerate di frontiera.

Cosa cambia rispetto alle linee guida 2019

Le linee guida allegate al decreto ministeriale del 18 novembre 2019 stabilivano un limite chiaro: l'ente locale, anche in forma associata, poteva presentare una sola domanda di finanziamento per ciascuna tipologia di progetto di accoglienza. Il nuovo decreto del 15 aprile 2026 introduce un'eccezione mirata a far crescere la capacità della rete SAI, necessaria per accogliere anche i titolari di protezione internazionale che accedono al sistema dopo le procedure accelerate di frontiera previste dal Patto europeo.

Prima e dopo

Prima della deroga, ogni ente locale aderente poteva chiedere finanziamenti FNPSA/Siproimi una sola volta per tipologia. Se aveva già presentato domanda per l'accoglienza ordinaria, per i minori non accompagnati o per persone con fragilità specifiche, non poteva ripresentarla per ampliare ulteriormente i posti nella stessa categoria.

Dopo la deroga, gli enti locali già aderenti alla rete SAI possono presentare un'ulteriore domanda per ciascuna delle tre tipologie di cui all'art. 7, comma 3 del decreto del 2019: accoglienza per minori stranieri non accompagnati; accoglienza per persone disabili o con disagio mentale/psicologico o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare; accoglienza ordinaria per gli altri soggetti.

  • La deroga non apre automaticamente nuovi fondi: le domande aggiuntive entrano in valutazione solo se i posti già segnalati con la comunicazione di cui all'art. 7, comma 1 non sono stati coperti del tutto.
  • Il provvedimento si inserisce nel quadro del Programma nazionale FAMI 2021-2027 e del Piano di attuazione nazionale del Patto per la migrazione e l'asilo, approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 14 aprile 2025.
  • L'obiettivo dichiarato è garantire la «capacità adeguata» di accoglienza richiesta dal regolamento (UE) 2024/1349, con attuazione del Patto europeo dal 12 giugno 2026.

L'impatto pratico per gli enti interessati è la possibilità di ampliare la rete di accoglienza anche quando avevano già esaurito il «slot» di domanda previsto dalle regole ordinarie, ma sempre subordinatamente alla verifica della copertura dei posti già comunicati.

A chi riguarda

Il decreto riguarda in modo diretto gli enti locali già aderenti alla rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), che gestiscono o intendono ampliare strutture e servizi di accoglienza finanziate tramite FNPSA e Siproimi. Possono essere coinvolti singolarmente o in forma associata, come già previsto dalle linee guida del 2019.

Indirettamente, la misura incide su chi opera nel settore dell'accoglienza e dell'integrazione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati: cooperative sociali, enti del terzo settore, strutture convenzionate e operatori che lavorano con gli enti locali per l'attuazione dei progetti. Il decreto richiama esplicitamente la necessità di ampliare la rete SAI per far fronte alle esigenze di chi ha ottenuto protezione internazionale, anche a seguito delle procedure accelerate di frontiera.

Per contribuenti e partite IVA il provvedimento non introduce adempimenti diretti: non modifica F24, IMU, IRPEF o IVA. Eventuali effetti indiretti possono riguardare solo soggetti che partecipano come partner operativi ai progetti di accoglienza finanziati dagli enti locali, ma il testo ufficiale non prevede obblighi fiscali specifici per i privati.

Cosa fare: passi operativi per gli enti interessati

Il decreto definisce la deroga alle regole di accesso ai finanziamenti, ma non indica nel testo pubblicato modalità tecniche, portali o scadenze per la presentazione delle domande aggiuntive. Per l'operatività concreta occorre fare riferimento alle linee guida del decreto del 18 novembre 2019 e alle comunicazioni del Ministero dell'Interno e del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

  1. Verificare l'adesione alla rete SAI: la deroga vale solo per enti locali già aderenti. Chi non fa parte della rete non può avvalersi di questa eccezione.
  2. Controllare le domande già presentate: identificare per ciascuna tipologia (minori non accompagnati, accoglienza per persone fragili, accoglienza ordinaria) se è già stata inviata una domanda ai sensi dell'art. 6, comma 1 delle linee guida 2019.
  3. Verificare la copertura dei posti: prima di preparare la domanda aggiuntiva, accertarsi che i posti indicati nella comunicazione di cui all'art. 7, comma 1 delle linee guida non risultino completamente coperti: è la condizione perché la domanda in deroga venga valutata.
  4. Preparare il progetto di accoglienza: strutturare la richiesta secondo una delle tre tipologie dell'art. 7, comma 3 (MSNA, accoglienza per persone con fragilità, accoglienza ordinaria), in coerenza con l'ampliamento della capacità SAI richiesto dal Patto europeo.
  5. Consultare le fonti ministeriali: per tempi, moduli e canali di invio verificare sul link ufficiale della Gazzetta Ufficiale e sui canali del Ministero dell'Interno le istruzioni aggiornate, non contenute nel decreto pubblicato.
  6. Allineare il progetto al quadro europeo: tenere conto dell'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo dal 12 giugno 2026 e del regolamento (UE) 2024/1349 sulle procedure accelerate di frontiera, richiamati nella premessa del decreto.

Il provvedimento è stato registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2026 (reg. n. 2527). Per eventuali chiarimenti su bandi, graduatorie e criteri di valutazione delle domande aggiuntive, verificare sul link ufficiale e sui canali del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Scadenze e rischi

Il decreto fissa alcune date di riferimento nel testo ufficiale, ma non indica una scadenza specifica per la presentazione delle domande aggiuntive in deroga. Per i termini operativi di invio delle istanze verificare sul link ufficiale e sulle comunicazioni del Ministero dell'Interno.

Date indicate nel decreto

  • 15 aprile 2026: data del decreto ministeriale.
  • 8 giugno 2026: registrazione alla Corte dei conti (reg. n. 2527).
  • 12 giugno 2026: termine indicato per l'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, compreso il regolamento (UE) 2024/1349 sulle procedure accelerate di frontiera.
  • 4 luglio 2026: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 153.

Cosa succede se non si rispettano le regole

Il decreto non elenca sanzioni o conseguenze specifiche per gli enti che omettono di presentare domande o per chi presenta istanze non conformi. Tuttavia, stabilisce che le domande presentate in base alla deroga saranno valutate solo se i posti indicati nella comunicazione di cui all'art. 7, comma 1 non risultano completamente coperti. Di conseguenza, un ente che presenta una domanda aggiuntiva quando i posti sono già coperti rischia che l'istanza non venga presa in considerazione.

Per gli enti locali, il rischio pratico principale è non riuscire ad ampliare la capacità di accoglienza SAI in tempo utile rispetto all'attuazione del Patto europeo dal 12 giugno 2026, con possibile difficoltà nel garantire posti per i titolari di protezione internazionale che accedono al sistema. Eventuali effetti su convenzioni, erogazioni e rapporti con partner operativi dipendono dalle procedure ordinarie previste dalle linee guida del 2019, da verificare sul link ufficiale.

Fonte ufficiale

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, n. 153 del 4 luglio 2026.

Decreto del Ministero dell'Interno del 15 aprile 2026: «Deroga alle linee guida allegate al decreto 18 novembre 2019, relativo alle modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)» — codice redazionale 26A03310.

Consultazione ufficiale: Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, decreto 26A03310 del 4 luglio 2026.

Domande frequenti

Il decreto consente a tutti i comuni di presentare una seconda domanda di finanziamento?

No. La deroga vale solo per gli enti locali già aderenti alla rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione). Inoltre, le domande aggiuntive vengono valutate solo se i posti indicati nella comunicazione di cui all'art. 7, comma 1 delle linee guida del 2019 non risultano completamente coperti.

Per quali tipologie di accoglienza si può presentare la domanda aggiuntiva?

Per ciascuna delle tre tipologie previste dall'art. 7, comma 3 del decreto del 18 novembre 2019: accoglienza per minori stranieri non accompagnati; accoglienza per persone disabili o con disagio mentale/psicologico o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare; accoglienza ordinaria per gli altri soggetti. L'ente può quindi presentare un'ulteriore domanda per ognuna di queste categorie, se rientra nei requisiti.

Entro quando vanno presentate le domande in deroga?

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non indica una scadenza specifica per l'invio delle domande aggiuntive. Per conoscere i termini operativi, i moduli e i canali di presentazione occorre verificare sul link ufficiale e sulle comunicazioni del Ministero dell'Interno relative al FNPSA e al Siproimi.

Questo decreto modifica obblighi fiscali per contribuenti o partite IVA?

No. Il provvedimento riguarda esclusivamente l'accesso degli enti locali ai finanziamenti FNPSA e Siproimi per l'ampliamento della rete SAI. Non introduce modifiche a F24, IMU, IRPEF, IVA o ad altri adempimenti fiscali per privati e imprese.

Perché è stata introdotta questa deroga?

Il decreto motiva la deroga con la necessità di ampliare la rete SAI per accogliere i titolari di protezione internazionale, anche a seguito delle procedure accelerate di frontiera previste dal regolamento (UE) 2024/1349. Dal 12 giugno 2026 l'Italia deve attuare il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, garantendo una capacità di accoglienza adeguata.

Cosa succede se i posti comunicati risultano già coperti?

Se i posti indicati nella comunicazione di cui all'art. 7, comma 1 delle linee guida del 2019 risultano completamente coperti, le domande presentate in base alla deroga non vengono valutate. L'ente locale non ottiene quindi il finanziamento aggiuntivo finché non si verifica la condizione prevista dal decreto.