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Decreto Salute: revocati 115 mln di investimenti sanitari non attuati

Il Ministero della Salute, di concerto con il MEF, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale la tredicesima ricognizione delle risorse del programma investimenti in sanità (legge 67/1988). Il decreto del 20 maggio 2026 revoca impegni di spesa per oltre 115 milioni di euro su interventi non richiesti, non aggiudicati o rinunciati in Abruzzo, Campania, Lombardia e Toscana.

Decreto Salute: revocati 115 mln di investimenti sanitari non attuati

Risposta rapida: cosa devi sapere in 60 secondi

Il 7 luglio 2026 è uscito in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 155) il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2026. Il provvedimento riguarda la tredicesima ricognizione delle risorse rese disponibili dal programma di investimenti in sanità previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ai sensi dell'articolo 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

In sintesi, il decreto revoca impegni di spesa per un totale di 115.163.325,05 euro a carico dello Stato. Le risorse si liberano perché alcuni interventi previsti negli accordi di programma con Abruzzo, Campania, Lombardia e Toscana non sono stati richiesti, non sono stati aggiudicati nei termini previsti, oppure sono stati oggetto di rinuncia. Il dettaglio degli interventi è nell'allegato B; la tabella complessiva delle risorse disponibili è nell'allegato A.

  • Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2026
  • Data decreto: 20 maggio 2026
  • Importo totale revocato: 115.163.325,05 euro
  • Regioni coinvolte: Abruzzo, Campania, Lombardia, Toscana
  • Registrazione Corte dei conti: 16 giugno 2026, reg. n. 622

Cosa cambia con il decreto

Il decreto applica le regole dell'articolo 1, comma 310, della legge 266/2005 (come modificato dalla legge 205/2017) e del comma 311 della stessa legge. Dopo verifiche congiunte con le regioni interessate, vengono revocati gli impegni di spesa legati a interventi che non hanno rispettato i tempi o le condizioni previste dagli accordi di programma.

Prima e dopo

Prima: le risorse erano impegnate per specifici progetti sanitari (ospedali, RSA, attrezzature, cancer center, magazzini) in Abruzzo, Campania, Lombardia e Toscana, nell'ambito del programma pluriennale di investimenti in sanità.

Dopo: quegli impegni vengono revocati e le risorse, pari a 115.163.325,05 euro complessivi, risultano disponibili per le finalità indicate dal comma 311 della legge 266/2005, come riportato nella tabella dell'allegato A.

  • Abruzzo: revoca di 450.526,30 euro per intervento RSA di Ortona non richiesto (accordo del 15 maggio 2008)
  • Campania: revoca di 94.050.000,00 euro per due interventi non richiesti (nuovo ospedale zona occidentale di Napoli e apparecchiature Policlinico di Caserta, accordo del 23 agosto 2019)
  • Lombardia: revoca di 7.030.000,00 euro per cancer center di Cremona non aggiudicato, più 983.810,00 euro per rinuncia all'intervento di anatomia patologica al P.O. San Carlo Borromeo
  • Toscana: revoca di 12.648.988,75 euro per nuovo edificio magazzino al P.O. Le Scotte di Siena non aggiudicato

Impatto pratico

Per i cittadini e le imprese private il decreto non introduce nuovi adempimenti fiscali diretti. L'effetto concreto riguarda la programmazione sanitaria pubblica: progetti non più finanziabili con quelle quote e risorse che tornano nel circuito del programma nazionale di investimenti in sanità, secondo le regole della legge 266/2005.

A chi riguarda

Il decreto interessa soprattutto soggetti pubblici del settore sanitario e le amministrazioni regionali che gestiscono accordi di programma ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 502/1992. Non riguarda direttamente i contribuenti privati o le partite IVA nell'attività ordinaria.

In particolare sono coinvolte:

  • Regioni: Abruzzo, Campania, Lombardia e Toscana, che hanno presentato le richieste di applicazione del comma 310 o comunicato rinunce
  • Enti sanitari: ASL 202 di Chieti, ASL Napoli 1 Centro, Azienda policlinico universitaria di Caserta, ASST di Cremona, ASST Santi Paolo e Carlo, A.O.U. Senese
  • Ministero della Salute e MEF: firmatari del decreto (ministri Schillaci e Giorgetti), che effettuano la ricognizione periodica prevista dalla legge
  • Altri enti del programma art. 20 legge 67/1988: possono essere interessati dalla riallocazione delle risorse rese disponibili, secondo quanto previsto dal comma 311 della legge 266/2005

Le partite IVA e le imprese private che lavorano nel settore sanitario possono essere coinvolte indirettamente solo se partecipano a gare o appalti legati agli interventi revocati o a nuovi progetti finanziati con le risorse liberate. Per i dettagli su eventuali nuovi bandi, verificare sul link ufficiale del Ministero della Salute.

Cosa fare: passi concreti

Il decreto non prevede adempimenti per i contribuenti tramite F24 o portali dell'Agenzia delle Entrate. Le azioni riguardano chi gestisce programmi di investimento in sanità a livello regionale o ospedaliero.

  1. Consultare il testo integrale del decreto e gli allegati A e B sulla Gazzetta Ufficiale, per verificare se il proprio ente o intervento è elencato tra quelli revocati.
  2. Per le regioni e gli enti sanitari coinvolti: prendere atto formale della revoca degli impegni di spesa e aggiornare la documentazione di programmazione interna (accordi di programma, schede NSIS, piani di investimento).
  3. Verificare lo stato degli altri interventi ancora attivi negli accordi di programma, rispettando i termini del comma 310 della legge 266/2005: 30 mesi per la richiesta di ammissione al finanziamento, 36 mesi per la valutazione di ammissibilità, 18 mesi per l'aggiudicazione dei lavori (salvo proroga autorizzata dal Ministero della Salute).
  4. In caso di difficoltà nell'attuazione: valutare se richiedere al Ministero della Salute una proroga autorizzata prima della scadenza dei termini, come previsto dalla norma.
  5. Per interessi alle risorse rese disponibili: monitorare le comunicazioni del Ministero della Salute e le delibere successive sulla riallocazione prevista dal comma 311 della legge 266/2005; i criteri specifici vanno verificati sul link ufficiale.
  6. Conservare la documentazione: note regionali citate in premessa (con protocolli e date), decreti di ammissione a finanziamento e atti di aggiudicazione, utili in caso di controlli o ricorsi.

Nota: il decreto non introduce scadenze fiscali per privati. Non è previsto alcun versamento o modello F24 collegato a questo provvedimento.

Scadenze e rischi

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2026 ed è stato registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2026 (reg. n. 622). Dalla data di pubblicazione il provvedimento è ufficiale e le revoche degli impegni di spesa hanno efficacia secondo quanto stabilito nel testo.

Termini che hanno portato alle revoche

Il comma 310 della legge 266/2005 (modificato dalla legge 205/2017) prevede che gli accordi di programma si intendano risolti, con revoca degli impegni, quando:

  • la richiesta di ammissione al finanziamento non è presentata entro 30 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo;
  • la domanda è presentata ma risulta non ammissibile entro 36 mesi dalla sottoscrizione;
  • l'intervento è ammesso al finanziamento ma i lavori non sono aggiudicati entro 18 mesi dalla comunicazione alla regione, salvo proroga del Ministero della Salute.

Cosa succede se non si rispettano i termini

Per gli enti sanitari e le regioni che non rispettano queste scadenze, il rischio concreto è la revoca automatica del finanziamento e la perdita dell'impegno di spesa statale, come accaduto per gli interventi elencati in questo decreto. Le risorse liberate tornano disponibili nel programma nazionale secondo il comma 311.

Per i contribuenti privati e le partite IVA non ci sono conseguenze dirette da questo decreto. Eventuali nuove scadenze per la riallocazione delle risorse vanno verificate sul link ufficiale.

Fonte ufficiale

Il contenuto di questo articolo è basato sul decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale.

Testo ufficiale: MINISTERO DELLA SALUTE — Decreto 20 maggio 2026 — Programma di investimenti ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (26A03402)

Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 7 luglio 2026. Firmato dai ministri Schillaci (Salute) e Giorgetti (Economia e Finanze). Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2026, reg. n. 622.

Domande frequenti

Questo decreto riguarda i contribuenti che compilano il modello F24?

No, il decreto non introduce adempimenti fiscali per i contribuenti privati o le partite IVA. Riguarda la revoca di finanziamenti statali per investimenti in sanità pubblica, nell'ambito del programma previsto dall'articolo 20 della legge 67/1988. Non sono previsti versamenti, dichiarazioni o scadenze collegate al F24.

Quanto vale complessivamente la revoca dei finanziamenti?

Il decreto revoca impegni di spesa per un importo totale a carico dello Stato pari a 115.163.325,05 euro. L'importo è dettagliato nella tabella dell'allegato A e suddiviso per regione: Abruzzo 450.526,30 euro, Campania 94.050.000,00 euro, Lombardia 8.013.810,00 euro (due interventi), Toscana 12.648.988,75 euro.

Perché sono stati revocati i finanziamenti in Campania?

La Regione Campania ha chiesto l'applicazione del comma 310 della legge 266/2005 per due interventi dell'accordo di programma del 23 agosto 2019 che non sono stati richiesti: il nuovo ospedale della zona occidentale di Napoli (70.300.000,00 euro) e le apparecchiature del Policlinico di Caserta (23.750.000,00 euro). Nonostante il decreto del 1° febbraio 2022 che aveva concesso termini aggiuntivi, le richieste non sono pervenute.

Cosa succede alle risorse revocate con questo decreto?

Le risorse rese disponibili, pari a 115.163.325,05 euro, sono destinate alle finalità indicate dall'articolo 1, comma 311, della legge 266/2005. Il decreto costituisce la tredicesima ricognizione periodica di queste risorse. Come verranno riallocate nei dettagli va verificato sul link ufficiale e negli atti successivi del Ministero della Salute.

Quali sono i termini da rispettare negli accordi di programma sanitari?

Secondo il comma 310 della legge 266/2005, gli accordi si risolvono se la richiesta di finanziamento non è presentata entro 30 mesi, se la domanda risulta non ammissibile entro 36 mesi, o se i lavori non sono aggiudicati entro 18 mesi dall'ammissione al finanziamento. Il Ministero della Salute può autorizzare proroghe per l'aggiudicazione, ma senza proroga scatta la revoca dell'impegno di spesa.

Il decreto menziona l'IVA: ha effetti per le partite IVA?

Nel testo compare un riferimento all'IVA solo in relazione a finanziamenti precedenti per la Regione Lazio (decreto-legge 75/2023), indicati al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Questo non crea nuovi obblighi IVA per le imprese private. Le partite IVA restano soggette alle regole ordinarie; per eventuali gare o appalti sanitari derivanti dalla riallocazione delle risorse, verificare sul link ufficiale.