Cosa devi sapere in 60 secondi
Il 9 settembre 2026 il Direttore generale del Tesoro ha firmato un decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 settembre 2026, che dispone l'emissione di una prima tranche di BOT a 365 giorni. I titoli hanno regolamento previsto per il 14 settembre 2026 e scadono il 14 settembre 2027, con un tetto massimo di 7,5 miliardi di euro in valore nominale. Per questa emissione sono possibili riaperture in tranche e, a fine asta, è previsto anche un collocamento supplementare.
Il decreto non riguarda direttamente F24, IMU, IRPEF o IVA dei contribuenti ordinari: disciplina le operazioni di indebitamento dello Stato sul mercato interno. Interessa soprattutto investitori, intermediari finanziari, specialisti in titoli di Stato e aspiranti specialisti che partecipano alle aste gestite dalla Banca d'Italia. Le richieste in asta devono essere espresse in rendimento, non in prezzo, secondo la prassi dei mercati monetari dell'area euro.
- Emissione: prima tranche BOT a 365 giorni
- Regolamento: 14 settembre 2026
- Scadenza titoli: 14 settembre 2027
- Importo massimo offerto: 7,5 miliardi di euro nominali
- Asta ordinaria: richieste entro le ore 11,00 del 9 settembre 2026
- Collocamento supplementare: fino alle ore 15,30 del 10 settembre 2026
Cosa cambia con questo decreto
Prima dell'adozione del decreto, l'emissione dei BOT annuali di settembre 2026 non era ancora formalizzata con tutte le regole operative dell'asta e del collocamento supplementare. Con il provvedimento del 9 settembre 2026 il Tesoro fissa in modo vincolante importi, scadenze, modalità di partecipazione e criteri di aggiudicazione per questa operazione di debito pubblico.
Prima e dopo
Prima: mancava il quadro ufficiale per la nuova tranche annuale di BOT a 365 giorni con scadenza 14 settembre 2027, compresi i termini per operatori e specialisti.
Dopo: l'operazione è autorizzata ai sensi del testo unico sul debito pubblico e del decreto cornice 2026, con regolamento fissato al 14 settembre 2026 e collocamento supplementare pari al 10% dell'importo offerto in asta ordinaria.
- Viene autorizzata l'emissione di BOT a 365 giorni fino a 7,5 miliardi di euro nominali.
- Le aste si svolgono con richieste espresse in rendimento, con esclusioni automatiche per offerte troppo basse o troppo alte rispetto ai meccanismi degli artt. 2 e 3.
- Ogni operatore può presentare fino a cinque richieste, ciascuna a rendimento diverso, con importo minimo di 1,5 milioni di euro per singola richiesta.
- La sottoscrizione minima per il pubblico tramite intermediari resta di 1.000 euro, con titoli dematerializzati e gestiti tramite il sistema di compensazione e liquidazione.
- Il collocamento supplementare è riservato agli specialisti che hanno partecipato all'asta ordinaria con rendimento non superiore al massimo accoglibile.
- Per i BOT emessi si applicano le norme fiscali sui redditi di capitale di cui al D.Lgs. 239/1996 e D.Lgs. 461/1997, con interessi corrisposti anticipatamente.
L'impatto pratico riguarda chi investe in titoli di Stato o li colloca per conto terzi: non introduce nuovi adempimenti fiscali per imprese o privati al di fuori del regime ordinario dei redditi da titoli di Stato già previsto dalla legge.
A chi riguarda
Il decreto è rivolto principalmente al mercato dei titoli di Stato e non ai contribuenti che gestiscono solo dichiarazioni dei redditi, IMU o IVA. Riguarda operatori che partecipano alle aste del Tesoro e soggetti che sottoscrivono BOT per conto proprio o di clienti.
Soggetti interessati
Specialisti in titoli di Stato italiani e aspiranti specialisti possono partecipare all'asta ordinaria e, se ammessi, al collocamento supplementare. Partecipano in proprio e per conto terzi, secondo convenzioni con la Banca d'Italia.
Investitori retail e istituzionali possono sottoscribere i BOT tramite intermediari finanziari, con importo minimo di 1.000 euro. Non accedono direttamente all'asta competitiva riservata agli operatori ammessi, salvo prenotazione tramite la propria banca o SIM.
Intermediari aggiudicatari devono regolare i titoli assegnati, accreditare gli importi sui conti dei sottoscrittori e rispettare le modalità tecniche fissate dalla Banca d'Italia. Le partite IVA e i contribuenti che percepiscono interessi sui BOT devono poi applicare le regole fiscali sui redditi di capitale previste dal decreto, ma il provvedimento non modifica scadenze F24 o dichiarazioni ordinarie oltre a quanto già previsto per questi titoli.
Cosa fare adesso
Le azioni da compiere dipendono dal ruolo del soggetto interessato. Di seguito i passi concreti desumibili dal decreto ufficiale.
- Verificare se si rientra tra operatori ammessi all'asta. Possono partecipare specialisti e aspiranti specialisti. Il pubblico retail agisce tramite intermediario, non inviando richieste dirette alla Banca d'Italia.
- Per gli operatori in asta: preparare le richieste in rendimento. Ogni richiesta deve indicare importo nominale e rendimento lordo in capitalizzazione semplice su base 360 giorni. Sono ammessi rendimenti positivi, nulli o negativi, con step di un millesimo di punto percentuale.
- Rispettare i limiti di importo. Ogni singola richiesta in asta non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro nominali. Per i sottoscrittori finali tramite intermediario vale l'importo minimo di 1.000 euro previsto dall'art. 5.
- Inviare le domande entro le ore 11,00 del 9 settembre 2026. Le richieste vanno trasmesse alla Banca d'Italia con le modalità tecniche stabilite dalla stessa Banca, usando chiavi di autenticazione e crittografia. Quelle pervenute oltre termine non sono prese in considerazione.
- Attendere l'esito dell'asta. La Banca d'Italia esegue l'operazione in presenza di un rappresentante del MEF. Con decreto successivo saranno indicati rendimento minimo accoglibile, rendimento massimo accoglibile, rendimento medio ponderato e prezzo medio ponderato.
- Per gli specialisti ammessi: valutare il collocamento supplementare. Entro le ore 15,30 del 10 settembre 2026 possono inoltrare domande per la tranche supplementare, pari al 10% dell'importo offerto in asta ordinaria, con regolamento nella stessa data dell'asta ordinaria.
- Regolare i titoli al 14 settembre 2026. Gli intermediari aggiudicatari accreditano i BOT sui conti dei sottoscrittori. La Banca d'Italia inserisce automaticamente le partite nel sistema di compensazione e liquidazione.
- Per chi detiene i BOT a scadenza: verificare il trattamento fiscale. Gli interessi sono corrisposti anticipatamente e per finalità fiscali il prezzo di riferimento è quello medio ponderato della prima tranche. Per dettagli su ritenute e dichiarazione verificare sul link ufficiale le norme richiamate dal D.Lgs. 239/1996 e D.Lgs. 461/1997.
Nota: il decreto non prevede adempimenti su portali dell'Agenzia delle Entrate o modello F24 legati all'emissione stessa. Eventuali obblighi fiscali sui redditi da BOT seguono la disciplina ordinaria già applicabile a questi titoli.
Scadenze e rischi se non si rispettano i termini
Il decreto fissa date e orari precisi per l'asta ordinaria, il collocamento supplementare e il regolamento dei titoli. Il mancato rispetto dei termini comporta l'esclusione automatica delle richieste, senza possibilità di recupero nell'ambito della stessa operazione.
Termini principali
- 9 settembre 2026, ore 11,00: termine ultimo per l'invio delle richieste di acquisto in asta ordinaria alla Banca d'Italia.
- 10 settembre 2026, ore 15,30: termine ultimo per le domande di collocamento supplementare da parte degli specialisti ammessi.
- 14 settembre 2026: data di emissione e regolamento dei BOT della prima tranche.
- 14 settembre 2027: scadenza dei BOT emessi con durata di 365 giorni.
Cosa succede se si omette l'adempimento
Le richieste di asta non pervenute entro le ore 11,00 del 9 settembre 2026 non vengono prese in considerazione. Dopo quell'orario non è possibile ritirare le richieste già inviate. Le offerte del collocamento supplementare presentate oltre le ore 15,30 del 10 settembre 2026 sono anch'esse escluse.
In sede di aggiudicazione, possono essere escluse le richieste a rendimenti troppo bassi rispetto al meccanismo dell'art. 2 o troppo alti rispetto a quello dell'art. 3. Richieste con importo inferiore a 1,5 milioni di euro in asta, senza indicazione del rendimento, con titoli di scambio indicati in regolamento o non conformi alle regole tecniche della Banca d'Italia non vengono accettate. Per le sanzioni o penali legate a ritardi di regolamento sul mercato, verificare sul link ufficiale il richiamo al regolamento UE 909/2014 e al D.M. 12953/2023.
Fonte ufficiale
Testo integrale del provvedimento pubblicato in:
Titolo ufficiale: «Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda tranche». Firmato p.d. dal Direttore generale del Tesoro Iacovoni, Roma, 9 settembre 2026.
Domande frequenti
Quanto vale l'emissione di BOT autorizzata da questo decreto?
Il decreto dispone l'emissione di una prima tranche di BOT a 365 giorni fino a un massimo di 7,5 miliardi di euro in valore nominale, con regolamento al 14 settembre 2026 e scadenza al 14 settembre 2027. Sono possibili riaperture in tranche successive e, a fine asta, un collocamento supplementare pari al 10% dell'importo offerto in asta ordinaria.
Entro quando vanno inviate le richieste per partecipare all'asta?
Le richieste di acquisto devono pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 9 settembre 2026. Le domande arrivate dopo questo orario non vengono prese in considerazione e, trascorso il termine, le richieste già inviate non possono essere ritirate.
Chi può partecipare direttamente all'asta dei BOT?
Possono partecipare gli operatori specialisti in titoli di Stato italiani e gli aspiranti specialisti, sia in proprio sia per conto terzi. Il pubblico investitore non invia richieste dirette: può sottoscrivere tramite intermediario finanziario, con importo minimo di 1.000 euro per sottoscrizione.
Qual è l'importo minimo per ogni richiesta in asta?
Ogni singola richiesta presentata da un operatore ammesso all'asta non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro di capitale nominale. Nel collocamento supplementare vale lo stesso minimo di 1,5 milioni di euro per ciascuna richiesta dello specialista.
Questo decreto obbliga a compilare il modello F24?
No, il decreto non introduce un nuovo adempimento F24 legato all'emissione o alla sottoscrizione dei BOT. Disciplina le regole di mercato per l'emissione statale; eventuali obblighi fiscali sui redditi da titoli di Stato restano quelli previsti dal D.Lgs. 239/1996 e dal D.Lgs. 461/1997, da verificare sul link ufficiale.
Come vengono tassati gli interessi sui BOT emessi con questo decreto?
Gli interessi sui BOT sono corrisposti anticipatamente e, ai soli fini fiscali, il prezzo di riferimento è quello medio ponderato corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche. Ferme le esenzioni vigenti in materia di debito pubblico, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 239/1996 e del D.Lgs. 461/1997 sul trattamento dei redditi di capitale.