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Decreto MEF 18 giugno 2026: fondo investimenti e risorse Agenzia del Demanio

In Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2026 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti che assegna risorse del fondo per investimenti e infrastrutture agli interventi dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento approva l'elenco dei progetti con codice CUP, rimodula le annualità 2027-2029 e fissa regole di monitoraggio, erogazione e revoca. Per imprese e professionisti che lavorano con la Pubblica Amministrazione restano centrali CUP, cronoprogramma e tracciabilità dei pagamenti.

Decreto MEF 18 giugno 2026: fondo investimenti e risorse Agenzia del Demanio

Cosa devi sapere in 60 secondi

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 giugno 2026, firmato da Giorgetti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 2 luglio 2026 (codice 26A03241). Il titolo ufficiale parla di assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per finanziare investimenti e sviluppo infrastrutturale, con interventi del MEF.

In concreto, il decreto riguarda soprattutto la linea di investimento dell'Agenzia del demanio su beni immobiliari e infrastrutture. Approva l'elenco degli interventi con codice CUP (allegato 1), rimodula le risorse tra i capitoli di spesa 7752 e 7759 per gli anni 2027 e 2028, e stabilisce come erogare, controllare e revocare i fondi. Non introduce nuovi adempimenti F24, IMU, IRPEF o IVA per i contribuenti ordinari.

  • Pubblicazione: GU n. 151 del 2 luglio 2026
  • Soggetto principale: Agenzia del demanio e soggetti attuatori degli interventi
  • Variazioni di bilancio 2027: euro 104.469.085,00; 2028: euro 77.082.304,00
  • Base normativa: fondo di cui all'art. 1, comma 875, legge 30 dicembre 2024, n. 207

Cosa cambia con il decreto

Prima del decreto

Con il decreto MEF n. 206419 del 13 ottobre 2025 era già stata assegnata all'Agenzia del demanio la linea «Interventi connessi al finanziamento degli investimenti, allo sviluppo infrastrutturale, risanamento e valorizzazione dei beni immobiliari», per un importo complessivo di 1.970,794 milioni di euro, ripartiti tra il 2027 e il 2035 sul capitolo 7752. Restava da definire l'assegnazione puntuale ai singoli progetti e la rimodulazione delle annualità in base ai tempi di realizzazione.

Dopo il decreto

Il nuovo provvedimento, sulla base della nota n. 16752 del 3 giugno 2026 trasmessa dall'Agenzia del demanio, modifica la linea di investimento con compensazione tra capitoli, approva l'elenco degli interventi identificati con CUP e cronoprogramma procedurale, e introduce variazioni contabili tra capitolo 7752 e capitolo 7759 per il 2027 e il 2028.

  • Art. 2: rimodulazione della linea di investimento con compensazione legata ai tempi di realizzazione; aggiornamento dell'articolazione annuale rispetto al decreto 206419/2025
  • Art. 3: approvazione dell'allegato 1 con elenco interventi, contributi, soggetti attuatori e cronoprogrammi
  • Art. 7: variazioni di bilancio per euro 104.469.085,00 (2027) e euro 77.082.304,00 (2028) tra capitoli 7752 e 7759
  • Art. 4-6: regole per rimodulare risorse tra interventi, erogare pagamenti legati all'avanzamento lavori, monitorare i progetti e revocare fondi in caso di ritardi

L'impatto pratico riguarda chi gestisce o esegue opere pubbliche finanziate dal fondo: amministrazioni, Agenzia del demanio, soggetti attuatori e imprese appaltatrici che devono rispettare CUP, cronoprogramma e obblighi di tracciabilità già previsti dalla normativa sui contratti pubblici.

A chi riguarda

Il decreto non riguarda direttamente i contribuenti e le partite IVA nei consueti adempimenti fiscali (dichiarazioni, F24, IMU, IRPEF, IVA). È un atto di ripartizione e gestione di risorse pubbliche destinate agli investimenti infrastrutturali dello Stato.

Sono coinvolti in modo diretto:

  • Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazione titolare del fondo di cui all'art. 1, comma 875, legge n. 207/2024
  • Agenzia del demanio, che ha proposto gli interventi e gestisce la linea su beni immobiliari e infrastrutture
  • Soggetti attuatori dei singoli progetti, responsabili dell'attivazione e della realizzazione nel rispetto del cronoprogramma
  • Imprese e professionisti che partecipano a gare o lavorano su commesse pubbliche collegate agli interventi finanziati, con obbligo di CUP e CIG sulle fatture elettroniche verso la PA

Indirettamente possono essere interessati anche fornitori di servizi e lavori legati alla valorizzazione e al risanamento del patrimonio immobiliare dello Stato. Per l'elenco dettagliato dei singoli interventi e importi per progetto, verificare sul link ufficiale l'allegato 1 in formato grafico.

Cosa fare adesso: passi concreti

Le azioni dipendono dal ruolo. Per la maggior parte dei contribuenti e delle partite IVA non è richiesto alcun adempimento. Per chi opera nel settore degli investimenti pubblici, valgono questi passi.

  1. Consultare il testo ufficiale del decreto 26A03241 nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2026 e scaricare l'allegato 1 con l'elenco degli interventi, i CUP e i cronoprogrammi.
  2. Se sei soggetto attuatore: attiva e realizza l'intervento nel rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario; pubblica e aggiorna lo stato di avanzamento sul sito internet, come previsto dall'art. 3.
  3. Alimentare i sistemi informativi previsti dal d.lgs. 229/2011 (BDAP e Monitoraggio opere pubbliche – MOP) con dati su avanzamento fisico, procedurale e finanziario, come richiesto dall'art. 6.
  4. Sui pagamenti: i mandati devono riportare il singolo codice CUP del progetto; non sono ammessi mandati cumulativi su più CUP (art. 5). Le risorse si erogano in base all'avanzamento lavori.
  5. Sulle fatture verso la PA: indicare CUP e CIG come già previsto dall'art. 25, comma 2, del d.l. 66/2014 (convertito in legge 89/2014).
  6. Per richieste di rimodulazione tra interventi: l'Agenzia del demanio comunica al MEF – Ragioneria generale dello Stato, che risponde entro 30 giorni; in assenza di risconto la rimodulazione si intende approvata (art. 4).
  7. Per l'Agenzia del demanio: entro il 31 luglio di ogni anno trasmettere al MEF la relazione complessiva sullo stato di avanzamento degli interventi (art. 6, comma 2).

Non sono previsti versamenti F24 o scadenze fiscali legate a questo decreto per i contribuenti ordinari. Per eventuali scadenze procedurali sui singoli progetti, verificare sul link ufficiale le schede dell'allegato 1.

Scadenze e rischi se non si rispettano le regole

Il decreto non fissa scadenze fiscali per contribuenti o partite IVA, ma stabilisce termini e conseguenze per chi gestisce gli interventi finanziati.

Termini previsti

  • 31 luglio di ogni anno: l'Agenzia del demanio deve inviare al MEF – Ragioneria generale dello Stato la relazione sullo stato di avanzamento (art. 6, comma 2).
  • 30 giorni: termine per il riscontro del MEF sulle richieste di rimodulazione tra interventi; trascorso il termine senza risconto, la rimodulazione si intende approvata (art. 4).
  • 30 giorni (massimo): termine congruo che l'amministrazione titolare può assegnare al soggetto attuatore se non rispetta il cronoprogramma procedurale, prima della revoca (art. 6, comma 3).
  • 31 dicembre di ogni anno: le risorse non utilizzate, dopo le procedure di riassegnazione previste, devono essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato (art. 6, comma 6).

Conseguenze in caso di inadempimento

Se il cronoprogramma procedurale non viene rispettato e non si recupera entro i termini, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare le risorse assegnate con apposito decreto, sentita l'Agenzia del demanio (art. 6, comma 4). Le risorse revocate o le economie da collaudo possono essere riassegnate ad altri interventi dell'allegato 1; quelle residue confluiscono all'erario entro fine anno.

Per gli atti di finanziamento pubblico, resta valida la regola della legge 3/2003: gli atti privi del codice CUP sono nulli. Sul piano operativo, pagamenti senza CUP corretto sui mandati o fatture verso la PA non conformi possono bloccare l'erogazione delle risorse.

Fonte ufficiale

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, n. 151 del 2 luglio 2026.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 giugno 2026, recante «Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese agli interventi del Ministero dell'economia e delle finanze» (codice redazionale 26A03241).

Link ufficiale: Gazzetta Ufficiale — Decreto MEF 18 giugno 2026 (26A03241)

Domande frequenti

Devo compilare l'F24 o presentare dichiarazioni per questo decreto?

No. Il decreto del 18 giugno 2026 riguarda la ripartizione di risorse pubbliche del fondo investimenti e infrastrutture, non introduce nuovi tributi, versamenti o scadenze fiscali per contribuenti e partite IVA. Se non sei coinvolto come soggetto attuatore o fornitore della Pubblica Amministrazione su questi interventi, non devi fare nulla.

Quanto vale il fondo di cui parla il decreto?

Il fondo è quello istituito dall'art. 1, comma 875, della legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, con dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro. Il presente decreto opera sulla quota della linea demanio (1.970,794 milioni di euro assegnati con il decreto 206419/2025) e ne rimodula l'articolazione annuale per gli interventi dell'Agenzia del demanio.

Quali importi cambiano nel bilancio 2027 e 2028?

L'art. 7 prevede variazioni contabili tra capitolo 7752 e capitolo 7759 per euro 104.469.085,00 nel 2027 e euro 77.082.304,00 nel 2028. Si tratta di spostamenti interni al bilancio del MEF per allineare le risorse ai tempi di realizzazione degli interventi proposti dall'Agenzia del demanio.

Cosa succede se un intervento non rispetta il cronoprogramma?

L'amministrazione titolare può concedere un termine aggiuntivo, comunque non superiore a 30 giorni, per recuperare gli adempimenti. Se il ritardo persiste, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare le risorse con decreto, sentita l'Agenzia del demanio, e riassegnarle ad altri interventi dell'allegato 1.

Il codice CUP è obbligatorio anche per le imprese che fatturano alla PA?

Sì, per le commesse collegate a investimenti pubblici. Il decreto richiama l'obbligo di indicare CUP e CIG sulle fatture elettroniche verso le pubbliche amministrazioni (d.l. 66/2014) e la nullità degli atti di finanziamento privi di CUP (legge 3/2003). I mandati di pagamento devono riportare un solo CUP per progetto.

Dove trovo l'elenco dei singoli progetti finanziati?

L'elenco è nell'allegato 1 al decreto, approvato dall'art. 3, con codici CUP, contributi, soggetti attuatori e cronoprogrammi. È consultabile sul link ufficiale della Gazzetta Ufficiale; le tabelle dell'art. 2 e l'allegato 1 sono in parte in formato grafico da scaricare dal portale.