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Decreto mare 22 maggio 2026: cambiano tempi e fondi per Capitale italiana del mare

In Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2026 è stato pubblicato il decreto del 22 maggio 2026 che aggiorna le regole sui fondi per le politiche del mare e sul titolo «Capitale italiana del mare». Il provvedimento modifica i decreti del 18 luglio 2025 e del 4 novembre 2025, introduce la dimensione subacquea tra le finalità finanziabili e sposta le scadenze delle procedure selettive per gli anni dopo il 2026.

Decreto mare 22 maggio 2026: cambiano tempi e fondi per Capitale italiana del mare

Cosa sapere in 60 secondi

Il decreto del 22 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 145 del 25 giugno 2026, aggiorna due provvedimenti precedenti in materia di politiche del mare. In sintesi: il fondo istituito dalla legge di bilancio 2025 può finanziare anche la promozione della dimensione subacquea, e cambiano tempi e modalità della selezione del titolo «Capitale italiana del mare» per le annualità successive al 2026.

Non si tratta di un adempimento fiscale per contribuenti o partite IVA: riguarda soprattutto comuni costieri, il Dipartimento per le politiche del mare e gli enti coinvolti nei programmi marittimi. Se non partecipate a queste procedure, non dovete presentare F24 o dichiarazioni legate a questo decreto.

  • Art. 1: estende le finalità del fondo anche alla dimensione subacquea.
  • Art. 2: nuove scadenze e procedura in due fasi per il titolo «Capitale italiana del mare» (dal 2027 in poi).
  • Art. 3: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; registrazione Corte dei conti del 15 giugno 2026.

Cosa cambia rispetto ai decreti precedenti

Il decreto interviene sui provvedimenti del 18 luglio 2025 e del 4 novembre 2025, adottati in attuazione dell’art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Quella norma aveva istituito un fondo per promuovere economia e crescita blu sostenibili, con dotazione di 3 milioni di euro per il 2025 e 5 milioni di euro annui dal 2026. Con l’art. 1, comma 634, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la dotazione dal 2026 è salita a 10 milioni di euro annui e sono state valorizzate anche le politiche della dimensione subacquea.

Fondo mare: nuova finalità

Prima: le risorse del fondo erano destinate alla promozione delle politiche del mare. Dopo: l’art. 1 del nuovo decreto inserisce espressamente anche la promozione delle politiche della dimensione subacquea, in linea con la legge di bilancio 2026.

Capitale italiana del mare: tempi e procedura

Prima (decreto 4 novembre 2025, per annualità dopo il 2026): avviso entro il 1° febbraio, domande dei comuni costieri entro il 1° aprile, costituzione della Giuria entro il 15 aprile, proposta al Ministro entro il 1° giugno; era previsto il parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare.

Dopo (decreto 22 maggio 2026): avviso entro il 15 luglio, domande entro il 30 settembre, Giuria entra il 10 ottobre, proposta finale entro il 15 dicembre; la procedura può svolgersi in due fasi (prima selezione delle cinque migliori candidature, poi scelta del comune vincitore); viene soppresso il riferimento al parere del Comitato interministeriale nel comma 1 dell’art. 2 del decreto del 4 novembre 2025.

  • Le nuove scadenze valgono per le procedure relative alle annualità successive al 2026.
  • Per il 2026 restano validi gli atti già avviati, incluso l’avviso pubblico e il decreto di costituzione della Giuria del 22 gennaio 2026 citati nel preambolo.
  • Il decreto del 4 novembre 2025 prevedeva 1 milione di euro annuo dal 2026 per le attività di promozione della cultura marittima del comune designato «Capitale italiana del mare»: verificare sul link ufficiale se il nuovo decreto modifica anche questo importo.

A chi riguarda

Il decreto è rivolto principalmente agli enti e soggetti pubblici che operano nelle politiche del mare, non ai contribuenti o alle partite IVA in senso ordinario.

Comuni costieri interessati a concorrere al titolo «Capitale italiana del mare» per le annualità dopo il 2026 devono adeguarsi alle nuove scadenze e alla possibile procedura in due fasi. Il Dipartimento per le politiche del mare pubblica l’avviso sul proprio sito istituzionale e raccoglie le domande.

Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) restano i soggetti di riferimento per l’indirizzo e il coordinamento. Imprese, professionisti e privati cittadini non hanno adempimenti diretti, salvo partecipare eventualmente ai programmi finanziati dal fondo secondo bandi futuri: verificare sul link ufficiale.

  • Non riguarda: F24, IMU, IRPEF, IVA o scadenze fiscali ordinarie.
  • Riguarda: comuni costieri candidati, Giuria del titolo, amministrazioni che gestiscono il fondo mare.

Cosa fare adesso: passi concreti

Per la maggior parte dei lettori di F24Editabile.com non ci sono azioni obbligatorie. Se invece rappresentate un comune costiero o un ente coinvolto, seguite questi passi.

  1. Leggere il testo integrale del decreto del 22 maggio 2026 (codice 26A03191) sul sito della Gazzetta Ufficiale e confrontarlo con i decreti del 18 luglio 2025 e del 4 novembre 2025.
  2. Verificare l’annualità di riferimento: le nuove scadenze dell’art. 2 si applicano alle procedure per il titolo «Capitale italiana del mare» relative agli anni successivi al 2026. Per il 2026 valgono gli atti già avviati.
  3. Monitorare il sito del Dipartimento per le politiche del mare per l’avviso di selezione: per le annualità dopo il 2026 dovrà essere pubblicato entro il 15 luglio di ciascun anno.
  4. Preparare la domanda se il comune costiere intende partecipare: la presentazione dovrà avvenire entro il 30 settembre (per le annualità successive al 2026).
  5. Tenere conto della procedura in due fasi: la Giuria può prima selezionare le cinque migliori candidature e poi individuare il comune proposto, entro il 15 dicembre.
  6. Non presentare F24 o adempimenti AdE legati a questo decreto: non sono previsti pagamenti o dichiarazioni fiscali per privati o partite IVA.

Nota: per bandi, criteri di riparto del fondo e modalità di accesso alle risorse restano validi i decreti attuativi dell’art. 1, comma 725, della legge n. 207 del 2024, salvo quanto modificato dal presente provvedimento. Per dettagli operativi su finanziamenti e progetti, verificare sul link ufficiale e sui canali istituzionali del Dipartimento per le politiche del mare.

Scadenze e rischi se si omette l'adempimento

Il decreto fissa nuovi termini per le procedure di selezione del titolo «Capitale italiana del mare» relative alle annualità successive al 2026. Ecco il calendario tipo indicato dall’art. 2, come modificato dal decreto del 22 maggio 2026.

  • Entro il 15 luglio di ciascun anno: pubblicazione dell’avviso di avvio della procedura sul sito del Dipartimento per le politiche del mare.
  • Entro il 30 settembre: presentazione della domanda da parte dei comuni costieri interessati.
  • Entro il 10 ottobre: adozione del decreto di costituzione della Giuria.
  • Entro il 15 dicembre: la Giuria sottopone al Ministro il progetto del comune proposto come «Capitale italiana del mare», corredato di relazione motivata; in caso di procedura in due fasi, entro lo stesso termine conclude anche la seconda fase.

Il provvedimento è stato registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2026 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 giugno 2026. Per la data esatta di entrata in vigore e per eventuali sanzioni in caso di mancato rispetto delle scadenze da parte dei comuni candidati, verificare sul link ufficiale: il testo pubblicato non indica penali specifiche per i privati contribuenti.

Rischio pratico per i comuni costieri: chi non rispetta i nuovi termini rischia di non poter partecipare alla selezione per l’annualità successiva. Non sono previste conseguenze fiscali dirette su F24, IMU, IRPEF o IVA derivanti da questo decreto.

Fonte ufficiale

Testo ufficiale del provvedimento:

Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, decreto del 22 maggio 2026 (26A03191), pubblicato il 25 giugno 2026

Titolo completo: «Modificazioni ai decreti 18 luglio 2025 e 4 novembre 2025, in attuazione dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di promozione delle politiche del mare, della dimensione subacquea nonché di disciplina del conferimento del titolo di «Capitale italiana del mare»».

Domande frequenti

Devo presentare un F24 o una dichiarazione fiscale per questo decreto?

No. Il decreto del 22 maggio 2026 riguarda politiche del mare, fondi pubblici e la selezione del titolo «Capitale italiana del mare». Non introduce adempimenti per contribuenti, partite IVA o dichiarazioni dei redditi. Se non siete un comune costiere coinvolto nella procedura, non dovete fare nulla sul piano fiscale.

Quali scadenze cambiano per la selezione di Capitale italiana del mare?

Per le annualità successive al 2026, l’avviso va pubblicato entro il 15 luglio (prima era il 1° febbraio), le domande dei comuni entro il 30 settembre (prima il 1° aprile), la Giuria si costituisce entro il 10 ottobre (prima il 15 aprile) e la proposta finale va trasmessa entro il 15 dicembre (prima il 1° giugno). Le modifiche valgono dalle procedure dopo il 2026.

Cosa significa la procedura in due fasi introdotta dal decreto?

La Giuria può dividere l’esame delle candidature in due momenti. Nella prima fase seleziona le cinque migliori candidature, senza formare una graduatoria; nella seconda fase individua il comune da proporre al Ministro come «Capitale italiana del mare». Entrambe le fasi devono concludersi entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento del titolo.

Quanto vale il fondo per le politiche del mare?

Secondo il preambolo del decreto, la legge di bilancio 2025 (n. 207) aveva previsto 3 milioni di euro per il 2025 e 5 milioni annui dal 2026. La legge di bilancio 2026 (n. 199) ha portato la dotazione a 10 milioni di euro annui dal 2026 e ha esteso le finalità alla dimensione subacquea. Per criteri di riparto e bandi concreti, verificare sul link ufficiale.

Il decreto riguarda anche pescatori, armatori o imprese del mare?

Il provvedimento non introduce obblighi diretti per imprese o lavoratori del settore marittimo. Interessa soprattutto comuni costieri candidati al titolo e amministrazioni che gestiscono il fondo. Eventuali benefici per imprese dipenderanno da bandi e programmi finanziati con le risorse del fondo, da verificare sul link ufficiale.

Le nuove regole valgono già per il 2026?

No per le scadenze della selezione: l’art. 2, comma 2, stabilisce che le modifiche si applicano alle procedure per le annualità successive al 2026. Per il 2026 erano già stati avviati l’avviso pubblico e la costituzione della Giuria con decreto del 22 gennaio 2026, come richiamato nel preambolo del decreto.