Cosa devi sapere in 60 secondi
Il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, titolo «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile», è uscito sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 246 del 22-10-2026. La nota ufficiale indica entrata in vigore il 23/10/2026, giorno successivo alla pubblicazione. Il provvedimento va presentato alle Camere per la conversione in legge, come previsto dall’articolo 10.
Per famiglie, commercianti e cittadini i punti con impatto economico immediato sono soprattutto l’articolo 5: sanzioni amministrative da 500 a 1.000 euro (e da 1.000 a 2.000 euro in caso di reiterazione) per chi esercita la responsabilità genitoriale se un minore partecipa a determinati reati, più ingiunzioni di pagamento per danni a beni pubblici e percorsi più rapidi per i privati danneggiati. Sul piano penale compare il nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni (art. 420-bis c.p.) con multa da 10.000 a 20.000 euro.
- Vigore operativo: 23 ottobre 2026.
- Sanzioni ai genitori: 500–1.000 € e 1.000–2.000 € se la condotta si ripete (art. 5).
- Fino al 31 dicembre 2026, incremento di 500 unità delle Forze armate per il controllo del territorio a Milano (art. 8).
- Per modalità di pagamento delle sanzioni amministrative e per ogni adempimento non descritto nel testo: verificare sul link ufficiale.
Cosa cambia rispetto a prima
Il decreto modifica codice penale, procedura penale minorile, norme antimafia e strumenti di polizia. L’obiettivo dichiarato in premessa è potenziare sicurezza urbana, ordine pubblico nelle manifestazioni e contrasto alla criminalità minorile, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2026.
Prima e dopo: minorenni e manifestazioni
Prima, per i minorenni tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere seguiva le regole ordinarie dell’art. 98 c.p. Dopo, nei casi di cui al primo periodo di quell’articolo, la capacità si presume fino a prova contraria. Per i reati commessi durante manifestazioni in luogo pubblico aumentano le pene per furto aggravato (art. 419), rapina (art. 420) e danneggiamento da gruppo di almeno cinque persone (nuovo art. 635.1). È introdotto l’art. 420-bis sulla violenza organizzata in manifestazione, con reclusione da 2 a 5 anni e multa da 10.000 a 20.000 euro per chi partecipa a un gruppo di almeno cinque persone che usa o lancia oggetti pericolosi creando pericolo concreto per le persone e danni alle cose.
Impatto pratico su soldi e responsabilità
- Genitori o esercenti responsabilità genitoriale: se un minore (anche non imputabile) partecipa a reati elencati all’art. 5, scatta una sanzione amministrativa; il prefetto può anche ordinare il risarcimento dei danni a beni dello Stato, delle Regioni o degli enti locali.
- Commercianti e privati: aggravanti se i reati colpiscono beni in luogo di vendita o deposito durante manifestazioni; chi subisce danni può chiedere un decreto ingiuntivo basandosi sull’ordinanza del prefetto e su prove scritte (art. 5, comma 7).
- Questore: nuovo divieto di radunarsi con persone determinate in luoghi indicati, fino a un anno, anche per minori dai 14 anni (art. 6, modifica al d.lgs. 159/2011).
- Milano: fino al 31/12/2026, +500 militari per il controllo del territorio; spesa autorizzata 4.933.831 euro per il 2026 (art. 8).
Per l’elenco completo degli articoli (1–10) e ogni dettaglio non riportato qui, verificare sul link ufficiale.
A chi riguarda
Il decreto riguarda in primo luogo minori di 14–18 anni e chi esercita la responsabilità genitoriale, perché introduce presunzione di imputabilità, adegua la procedura penale minorile e prevede sanzioni amministrative e possibili ingiunzioni di pagamento per danni (artt. 1, 3 e 5).
Interessa anche chi partecipa o organizza manifestazioni in luogo pubblico: nuovi reati e aggravanti (420-bis, 635.1, aumenti di pena per 419 e 420), arresto in flagranza differita per alcuni reati (art. 2) e possibilità di «fermo preventivo» esteso ad operazioni di polizia in luoghi affollati (art. 7).
Imprese, negozi e cittadini
Commercianti con punti vendita o depositi esposti durante cortei rientrano nelle ipotesi di aggravamento se subiscono o temono furti, rapine o danneggiamenti in manifestazione. I privati danneggiati possono usare le nuove regole sull’ingiunzione e sul decreto ingiuntivo (art. 5). A Milano imprese e residenti sono toccati dal rafforzamento del presidio militare fino a fine 2026 (art. 8). Pubblica amministrazione (prefetti, questori, giudici, Ministero della difesa) deve applicare le nuove procedure; l’art. 9 richiede di farlo senza nuovi oneri per la finanza pubblica, salvo quanto previsto per Milano.
Il testo non contiene modifiche dirette a F24, IRPEF, IVA o IMU. Le partite IVA sono coinvolte solo indirettamente se subiscono danni o se un familiare minore genera responsabilità amministrative.
Cosa fare adesso: passi concreti
Non c’è un adempimento fiscale unico nel decreto. Le azioni dipendono dalla tua situazione: genitore destinatario di provvedimento, esercente commerciale, danneggiato privato o soggetto sotto misure del questore.
- Scarica e leggi il testo integrale sulla Gazzetta Ufficiale (decreto-legge n. 190 del 22 ottobre 2026, codice redazionale 26G00214) e verifica quali articoli ti riguardano.
- Se ricevi un’ordinanza di ingiunzione dal prefetto (art. 5, commi 1 o 2): controlla importo della sanzione (500–1.000 € o 1.000–2.000 €) e l’eventuale ordine di risarcimento danni a enti pubblici; conserva notifica e atti. Per come pagare e per eventuali ridazioni, verificare sul link ufficiale e sulle regole della legge 689/1981 richiamate dal decreto.
- Se contesti il risarcimento a ente pubblico (art. 5, comma 6): puoi proporre opposizione al tribunale del luogo di residenza entro 40 giorni dalla notifica; prepara documenti e, se serve, assistenza legale.
- Se sei un privato danneggiato (art. 5, comma 7): valuta il ricorso per decreto ingiuntivo allegando l’ordinanza del prefetto, gli atti su cui si fonda e una consulenza tecnica di parte sulla stima del danno; il decreto è provvisoriamente esecutivo secondo il testo del decreto-legge.
- Se hai un minore nel nucleo familiare: informa tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale sulle nuove sanzioni per reati in manifestazione o danneggiamenti; in caso di sanzione reiterata il prefetto può segnalare al tribunale per i minorenni progetti di sostegno educativo (art. 5, comma 3).
- Se gestisci un’attività a Milano o in zone affollate: tieni conto del maggiore presidio delle Forze armate fino al 31 dicembre 2026 e valuta coperture assicurative e procedure di chiusura/sicurezza durante eventi pubblici; per dettagli operativi sulle operazioni di polizia, verificare sul link ufficiale.
- Se ti viene notificato un avviso orale con divieto di radunarsi (art. 6): rispetta luoghi, orari e durata (massimo un anno) indicati dal questore; per impugnazione e tutele, verificare sul link ufficiale.
Il decreto non indica portali dell’Agenzia delle Entrate né codici tributo per le sanzioni amministrative: per canali di pagamento (es. PagoPA o altro) e scadenze specifiche dell’ingiunzione, verificare sul link ufficiale e sull’atto che ricevi.
Scadenze e rischi se non ti adegui
Entrata in vigore: il decreto produce effetti dal 23 ottobre 2026 (art. 10, comma 1). Dalla stessa data valgono le nuove norme penali e amministrative, salvo eventuali discipline transitorie nel testo integrale da controllare sul link ufficiale.
Termini indicati nel testo
- Opposizione all’ingiunzione di risarcimento (art. 5, comma 6): 40 giorni dalla notifica davanti al tribunale del luogo di residenza dell’esercente la responsabilità genitoriale.
- Misure a Milano (art. 8): incremento di 500 unità militari e spesa 2026 fino al 31 dicembre 2026.
- Conversione in legge: il decreto «sarà presentato alle Camere» (art. 10); i termini e le conseguenze della mancata conversione non sono nel estratto pubblicato: verificare sul link ufficiale.
Cosa rischi in pratica
Non pagare o non contestare in tempo una sanzione amministrativa o un ordine di risarcimento del prefetto espone alle conseguenze previste dalla legge 689/1981 e dal codice di procedura civile per il decreto ingiuntivo, come richiamato dall’art. 5. Sul piano penale, le nuove fattispecie (in particolare l’art. 420-bis c.p.) prevedono reclusione e multe fino a 20.000 euro, con aggravanti per chi organizza o istiga il gruppo.
Ignorare un divieto di radunarsi disposto dal questore (art. 6) comporta gli effetti delle misure di prevenzione antimafia già vigenti, estesi dal decreto. Per commercianti, partecipare passivamente a cortei violenti non elimina i rischi di danni o di responsabilità verso terzi: documentare danni e denunce resta la base per qualsiasi recupero economico.
Fonte ufficiale
Pubblicazione ufficiale: Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile» (GU n. 246 del 22-10-2026, codice 26G00214).
Testo e note di vigenza (entrata in vigore 23/10/2026): consulta il provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.
Domande frequenti
Quando entra in vigore il decreto-legge 190/2026?
Secondo l’articolo 10 e la nota sulla Gazzetta Ufficiale, il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, cioè il 23 ottobre 2026. Da quella data si applicano le modifiche a codice penale, procedura e sanzioni amministrative descritte negli articoli 1–9.
Quanto possono costare le sanzioni ai genitori previste dall’articolo 5?
All’esercente la responsabilità genitoriale si applica una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro quando un minore, anche non imputabile, partecipa ai reati indicati nel comma 1. Se la stessa condotta si ripete, l’importo sale da 1.000 a 2.000 euro, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto.
Un negoziante danneggiato durante una manifestazione come può recuperare i soldi?
L’articolo 5, comma 7, prevede che il privato danneggiato possa chiedere un decreto ingiuntivo civile usando l’ordinanza di ingiunzione del prefetto, gli atti su cui si fonda e una consulenza tecnica di parte sulla stima del danno. Il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo come indicato nel testo del decreto-legge.
Cosa cambia per i minorenni di 14 anni?
L’articolo 1 modifica l’articolo 98 del codice penale: nei casi previsti dal primo periodo, la capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria. In parallelo, l’articolo 3 adegua la procedura penale minorile e l’articolo 6 consente al questore di disporre divieti di radunarsi anche verso minori che abbiano compiuto 14 anni, nei casi indicati.
Il decreto obbliga a usare il modello F24 per pagare le sanzioni?
Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale non compare alcun riferimento al modello F24, a codici tributo o ai servizi dell’Agenzia delle Entrate per le sanzioni amministrative dell’articolo 5. Per modalità e scadenze di pagamento dell’ingiunzione bisogna verificare sul link ufficiale e sul provvedimento notificato, con le regole della legge 689/1981.
Perché il decreto parla di Milano e di 500 unità militari in più?
L’articolo 8 introduce disposizioni urgenti collegate ai gravi incidenti occorsi a Milano e incrementa fino al 31 dicembre 2026 il contingente delle Forze armate impiegato per il controllo del territorio di 500 unità. Per l’attuazione è autorizzata una spesa di 4.933.831 euro per il 2026, con copertura indicata sul fondo speciale del Ministero dell’economia e delle finanze.