Cosa sapere in 60 secondi
Il decreto-legge 16 ottobre 2026, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2026, introduce misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio. L'entrata in vigore è fissata al 17 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione.
Per chi lavora nell'indotto colpito dalla crisi occupazionale legata agli stabilimenti strategici in amministrazione straordinaria, il decreto prevede un'integrazione al reddito erogata dall'INPS (con contribuzione figurativa) nel periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027, con regole derogatorie rispetto alla cassa integrazione ordinaria. Per i datori di lavoro privati che assumono ex dipendenti di Acciaierie d'Italia o ILVA in amministrazione straordinaria, tra il 1° novembre 2026 e il 31 dicembre 2027, sono previsti esonero contributivo e un contributo una tantum, entro i limiti di spesa indicati in legge.
- Pubblicazione GU: 16 ottobre 2026 (n. 241)
- Vigore: dal 17 ottobre 2026
- Domande integrazione indotto: solo telematiche all'INPS
- Lavoratori percettori: iscrizione d'ufficio al SIISL e obblighi su CV e patti digitali
Cosa cambia con il decreto
Prima dell'intervento, l'indotto e i lavoratori legati alla sospensione o riduzione dell'attività degli stabilimenti strategici in crisi dovevano orientarsi alle regole ordinarie degli ammortizzatori sociali (decreto legislativo n. 148/2015), con vincoli su durate massime, contributo addizionale e procedure più stringenti. Il decreto-legge n. 185 introduce uno schema dedicato per l'integrazione al reddito dell'indotto e per Adi Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria, con erogazione diretta INPS e senza obbligo di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.
Principali novità operative
- Art. 1 – Indotto: integrazione al reddito (misure come art. 3 del d.lgs. 148/2015) dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027; nesso causale legato a monocommittenza o influsso gestionale prevalente (oltre il 50% del fatturato verso la committente nel biennio precedente al 1° settembre 2026); certificazione dei commissari straordinari; periodi non conteggiati nei massimali CIG ordinaria; niente contributo addizionale; limite spesa 27,3 mln € (2026) e 56,1 mln € (2027).
- Art. 2 – Acciaierie d'Italia: integrazione del trattamento CIG straordinaria (15 mln € nel 2026, 30 mln € nel 2027); possibile impiego in lavori di pubblica utilità (fino a 10 mln € nel 2027).
- Art. 3 – Assunzioni: esonero totale contributi previdenziali datore (max 8.000 €/anno per 24 mesi, salvo INAIL) e contributo di 20.000 € per assunto, con condizioni su permanenza (48 mesi), divieto licenziamenti e salario non inferiore al criterio del d.l. 62/2026 (salario giusto).
- Art. 4 – Area a caldo: autorizzazione a mantenere in riscaldo gli impianti fusori fino alla decisione della Cassazione sull'inibitoria o, comunque, non oltre il 15 dicembre 2026.
- Artt. 5-7: piano investimenti ex ILVA, procedura fast track sui contratti di sviluppo, distretto di accelerazione industriale Brindisi-Taranto.
- Art. 10: rifinanziamento Ape sociale (incrementi di spesa per il 2027-2029).
L'impatto pratico per imprese e lavoratori è immediato sul fronte reddito e assunzioni nel bacino ex ILVA; per la generalità dei contribuenti e delle partite IVA non operanti in quel perimetro produttivo non cambiano gli adempimenti fiscali ordinari (F24, IVA, IRPEF, IMU), salvo i casi in cui si rientra nelle agevolazioni contributive INPS di cui all'art. 3.
A chi riguarda
Il decreto è centrato sul sistema produttivo e occupazionale legato all'ex ILVA e agli stabilimenti di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria (riferimento all'art. 2-bis del d.l. 4/2024, conv. l. 28/2024).
Lavoratori dipendenti delle imprese private dell'indotto che sospendono o riducono l'attività per effetto della crisi della committente strategica; dipendenti di Adi Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria; dipendenti di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria per l'integrazione CIG straordinaria e i lavori di pubblica utilità.
Datori di lavoro privati (non domestici, non apprendistato) che assumono a tempo indeterminato ex lavoratori di Acciaierie d'Italia o ILVA in amministrazione straordinaria nel periodo previsto dall'art. 3, rispettando i requisiti anti-elusione e di trattamento economico. Sono coinvolti anche commissari straordinari, INPS, amministrazioni pubbliche per le convenzioni di pubblica utilità, imprese investitrici nelle aree ex ILVA e soggetti del distretto Brindisi-Taranto.
Le partite IVA e i contribuenti fuori da questi casi non hanno obblighi specifici introdotti dal decreto; per eventuali domande su Ape sociale (art. 10) verificare sul link ufficiale le modalità di accesso già previste dalla legge n. 232/2016.
Cosa fare adesso
Chi rientra nel perimetro del decreto deve agire in modo coordinato con INPS, commissari e piattaforme del lavoro. Di seguito una checklist operativa basata sul testo pubblicato.
- Verificare il proprio profilo: l'impresa dell'indotto controlli monocommittenza o influsso gestionale prevalente (soglia 50% fatturato nel biennio al 1° settembre 2026) e ottenga la certificazione dei commissari straordinaria sui rapporti contrattuali con l'amministrazione straordinaria.
- Domanda integrazione al reddito (art. 1): il datore di lavoro trasmette esclusivamente in via telematica la domanda all'INPS con elenco nominativo, periodi di sospensione/riduzione e dichiarazione dei requisiti; informa RSU/RSA e sindacati territoriali su cause, entità, durata e numero lavoratori.
- Attendere le modalità INPS: l'Istituto disciplina termini e modalità di presentazione e gestisce erogazione diretta ai dipendenti; monitora i limiti di spesa (27,3 mln € 2026, 56,1 mln € 2027).
- Adempimenti lavoratori percettori: iscrizione d'ufficio al SIISL; completare CV, patto di attivazione digitale e patto di servizio secondo il d.m. lavoro n. 174/2024 (come da comunicato GU n. 12 del 16 gennaio 2025); accettare formazione/riqualificazione o offerte congrue entro i limiti di distanza indicati in legge, pena decadenza dal trattamento.
- Acciaierie d'Italia (art. 2): l'azienda in amministrazione straordinaria utilizza le risorse autorizzate per integrare la CIG straordinaria; valutare convenzioni per lavori di pubblica utilità; rendicontare entro il mese successivo all'ultima erogazione.
- Assunzioni con incentivi (art. 3): datori privati che assumono ex ILVA/Acciaierie nel periodo 1° novembre 2026 – 31 dicembre 2027 verificano requisiti (48 mesi di permanenza, divieto licenziamenti nei 6 mesi precedenti nella stessa unità, trattamento economico minimo ex d.l. 62/2026); presentano domanda all'INPS per esonero e contributo da 20.000 € (quote a 6 e 24 mesi).
- Investimenti e distretto (artt. 5-7): imprese interessate alle aree ex ILVA seguono il nuovo art. 3 del d.l. 92/2025 (sostituito dall'art. 5); per il distretto Brindisi-Taranto attendere il decreto ministeriale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del d.l. 185/2026.
Nota F24: il decreto non introduce nuovi codici tributari F24; l'esonero contributivo riguarda i contributi previdenziali a carico del datore gestiti nell'ambito INPS (INAIL resta escluso dall'esonero). Per versamenti residui e altri tributi continuare gli adempimenti ordinari o verificare sul link ufficiale le istruzioni operative INPS.
Scadenze e rischi
Entrata in vigore: 17 ottobre 2026 (art. 11). Il decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge: per i termini di conversione e l'eventuale proroga delle misure verificare sul link ufficiale l'aggiornamento parlamentare.
Date operative nel testo
- Integrazione reddito indotto (art. 1): dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027.
- Finestra assunzioni con esonero e contributo (art. 3): dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2027.
- Permanenza minima lavoratore per mantenere i benefici (art. 3): 48 mesi dalla assunzione.
- Area a caldo (art. 4): mantenimento riscaldo fino alla motivazione Cassazione sull'inibitoria o, comunque, non oltre il 15 dicembre 2026.
- Distretto Brindisi-Taranto (art. 7): decreto di individuazione aree entro 30 giorni dall'entrata in vigore del d.l. 185/2026.
- Rendicontazione Acciaierie d'Italia (art. 2): entro la fine del mese successivo all'ultima mensilità erogata.
Conseguenze in caso di errori o inadempimenti
Se si superano i limiti di spesa, l'INPS non accoglie ulteriori domande (art. 1, comma 9, e art. 3, comma 6). Le integrazioni dell'art. 1 sono incompatibili con altri trattamenti di integrazione salariale del d.lgs. 148/2015. I lavoratori che rifiutano senza giustificato motivo formazione o offerte congrue decadono dal trattamento (artt. 1 e 2); in caso di decadenza comunicata dai servizi per il lavoro, Acciaierie d'Italia non eroga l'integrazione (art. 2). Per il contributo da 20.000 €, licenziamenti o risoluzioni nei casi indicati comportano revoca e recupero delle somme erogate (art. 3, comma 7). Violazioni su monitoraggio ambientale in area a caldo: verificare sul link ufficiale gli obblighi già in capo al gestore indicati all'art. 4.
Fonte ufficiale
Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, n. 241 del 16 ottobre 2026: Decreto-legge 16 ottobre 2026, n. 185 — «Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio» (codice redazionale 26G00208).
Consultazione ufficiale: Gazzetta Ufficiale — Decreto-legge 185/2026.
Domande frequenti
Quando entra in vigore il decreto-legge n. 185/2026?
Secondo l'art. 11, il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La GU segnala l'entrata in vigore del provvedimento al 17 ottobre 2026.
Chi può chiedere l'integrazione al reddito per l'indotto?
Spetta ai lavoratori subordinati di imprese private dell'indotto che sospendono o riducono l'attività per effetto della crisi di imprese in amministrazione straordinaria con stabilimenti strategici, e ai dipendenti di Adi Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria. La domanda è presentata telematicamente dal datore di lavoro all'INPS, con certificazione dei commissari straordinari sui rapporti contrattuali.
L'integrazione al reddito si somma alla cassa integrazione ordinaria?
No: l'art. 1 stabilisce che le integrazioni sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale del d.lgs. 148/2015. Inoltre i periodi autorizzati ai sensi del decreto non contano nei massimali complessivi di CIG ordinaria e non è dovuto il contributo addizionale previsto dal d.lgs. 148/2015.
Quali incentivi esistono per chi assume ex lavoratori ILVA o Acciaierie d'Italia?
L'art. 3 prevede, per assunzioni a tempo indeterminato dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2027, un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore (fino a 8.000 euro annui per massimo 24 mesi, con esclusione INAIL) e un contributo aggiuntivo di 20.000 euro per lavoratore erogato dall'INPS in due quote. Il beneficio è subordinato a condizioni su permanenza in servizio, assenza di licenziamenti recenti e livello retributivo minimo.
Cosa succede se un lavoratore rifiuta un corso di formazione o un'offerta di lavoro?
I lavoratori percettori dei trattamenti di cui agli artt. 1 e 2 decadono dal beneficio se, senza giustificato motivo, rifiutano formazione/riqualificazione, non frequentano regolarmente il corso o non accettano un'offerta congrua con inquadramento non inferiore del 20% rispetto alle mansioni di provenienza. Le regole si applicano quando sede di lavoro o formazione è entro 50 km o raggiungibile in circa 80 minuti con trasporto pubblico.
Il decreto modifica gli adempimenti F24 per IVA, IRPEF o IMU?
Nel testo pubblicato non compaiono modifiche dirette a F24, IVA, IRPEF o IMU. Le misure riguardano principalmente integrazioni salariali INPS, esoneri contributivi per assunzioni, continuità dell'area a caldo, investimenti industriali e rifinanziamento Ape sociale. I datori di lavoro continuano a gestire gli altri obblighi fiscali e contributivi secondo le regole vigenti, salvo quanto espressamente esonerato dall'INPS ai sensi dell'art. 3.