Cosa devi sapere in 60 secondi
Il 18 giugno 2026 il Ministro della Giustizia ha firmato un decreto che determina i collegi elettorali territoriali per le elezioni, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura (CSM). Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 145 del 25 giugno 2026 con codice redazionale 26A03287.
Il decreto non riguarda adempimenti fiscali, F24 o scadenze tributarie per contribuenti e partite IVA. Interessa i magistrati ordinari chiamati a eleggere i rappresentanti nel CSM secondo l'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla legge 17 giugno 2022, n. 71. In sintesi: vengono fissati due collegi per l'elezione di cinque pubblici ministeri e quattro collegi per l'elezione di otto giudici di merito.
- Entrata in vigore: il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 3).
- Collegi PM (lettera b): distretti indicati nella tabella A allegata al decreto.
- Collegi giudici (lettera c): distretti indicati nella tabella B allegata al decreto.
- Date delle elezioni: verificare sul link ufficiale.
Cosa cambia con il decreto
Prima della pubblicazione del decreto, i collegi territoriali previsti dall'art. 23, comma 2, lettere b) e c), della legge n. 195 del 1958 non erano ancora determinati con decreto ministeriale aggiornato alle nuove regole elettorali. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2026, la composizione dei collegi è definita in modo vincolante per l'esercizio del voto attivo e passivo dei magistrati ordinari.
Prima e dopo
- Prima: mancava la determinazione ministeriale dei due collegi per i pubblici ministeri di merito e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, e dei quattro collegi per i giudici di merito o destinati alla Cassazione.
- Dopo: il decreto individua formalmente questi collegi, con l'elenco dei distretti di corte di appello assegnati a ciascun collegio, come riportato nelle tabelle del provvedimento e negli allegati A e B.
Impatto pratico
Ogni magistrato ordinario deve sapere in quale collegio vota e, se candidabile, in quale collegio può essere eletto. Il decreto tiene conto dell'omogeneità numerica del corpo elettorale, dell'inclusione di tutti i magistrati dello stesso distretto nello stesso collegio, della continuità territoriale e del conteggio del personale fuori ruolo organico nel distretto di provenienza. I magistrati presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Roma.
Per contribuenti, imprese e partite IVA non ci sono obblighi diretti derivanti da questo atto. L'effetto è sul sistema di autogoverno della magistratura e sulla legittimazione degli organi elettivi del CSM.
A chi riguarda
Il decreto riguarda in modo diretto i magistrati ordinari che partecipano all'elezione di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura, come disciplinato dall'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195.
Sono coinvolti in particolare: i magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (due collegi, cinque seggi da eleggere); i magistrati che esercitano funzioni di giudice presso gli uffici di merito o sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 115 dell'ordinamento giudiziario (quattro collegi, otto seggi da eleggere). Sono inclusi anche i magistrati collocati fuori ruolo organico, conteggiati nel distretto di provenienza, e quelli presso uffici nazionali, conteggiati a Roma.
Contribuenti, partite IVA e imprese non sono destinatari di questo provvedimento e non devono presentare dichiarazioni o versamenti collegati ad esso. Il Ministero della Giustizia e il Consiglio superiore della magistratura restano le autorità di riferimento per l'applicazione delle regole elettorali.
Cosa fare: passi concreti
Se sei un magistrato ordinario interessato alle elezioni CSM, segui questi passaggi per verificare la tua posizione elettorale. Se non rientri in questa categoria, non sono previsti adempimenti da parte tua.
- Consulta il decreto completo sul link ufficiale della Gazzetta Ufficiale (codice 26A03287) e scarica le tabelle A e B con l'assegnazione dei distretti ai collegi.
- Identifica il tuo distretto di corte di appello e verifica se rientri nel Collegio 1 o Collegio 2 (per i PM) oppure nel Collegio 1, 2, 3 o 4 (per i giudici), secondo le tabelle riportate nel decreto.
- Controlla eventuali casi particolari: se sei fuori ruolo organico, il conteggio avviene nel distretto in cui esercitavi prima del collocamento; se lavori in un ufficio con competenza nazionale, il conteggio è nel distretto di Roma.
- Verifica le modalità di voto e le scadenze elettorali sul link ufficiale o presso gli uffici competenti del Ministero della Giustizia e del CSM: il decreto fissa i collegi, non le date del scrutinio.
- Per candidature e documentazione elettorale, attenersi alle procedure previste dalla legge n. 195 del 1958 e dalle istruzioni che verranno pubblicate dalle autorità competenti: verificare sul link ufficiale.
Nota per contribuenti e partite IVA: questo provvedimento non comporta compilazione di F24, invio di dichiarazioni fiscali o accesso ai portali dell'Agenzia delle Entrate. Non sono previsti adempimenti tributari collegati al decreto.
Scadenze e rischi
L'unica scadenza esplicitamente indicata nel decreto riguarda l'entrata in vigore. Ai sensi dell'art. 3, il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Poiché la pubblicazione è avvenuta il 25 giugno 2026, l'efficacia decorre dal 26 giugno 2026.
Il decreto non indica le date delle operazioni elettorali, i termini per le candidature né le conseguenze per i magistrati che omettono di votare. Per questi aspetti occorre verificare sul link ufficiale e sulla normativa di attuazione dell'art. 23 della legge n. 195 del 1958.
Cosa succede se non si rispettano le regole
Il testo pubblicato non prevede sanzioni specifiche per contribuenti o imprese, perché il provvedimento non li coinvolge. Per i magistrati elettori o candidati, eventuali effetti del mancato rispetto delle regole elettorali vanno verificati sul link ufficiale e sulla legge istitutiva del CSM. In assenza di indicazioni nel decreto, non è possibile dedurre penali o decadenze elettorali dal solo testo fonte.
Fonte ufficiale
Atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, numero 145 del 25 giugno 2026.
Ministero della Giustizia — Decreto 18 giugno 2026
Titolo: Determinazione dei collegi per le elezioni, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura (26A03287).
Consulta il testo integrale, le tabelle A e B e gli aggiornamenti sul sito ufficiale: Gazzetta Ufficiale — Serie Generale.
Domande frequenti
Il decreto del 18 giugno 2026 obbliga contribuenti o partite IVA a fare qualcosa?
No. Il provvedimento riguarda esclusivamente la determinazione dei collegi elettorali per le elezioni CSM dei magistrati ordinari. Non introduce adempimenti fiscali, versamenti F24 o scadenze tributarie per cittadini, imprese o professionisti.
Quando entra in vigore il decreto sui collegi elettorali CSM?
Secondo l'art. 3, il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Essendo stato pubblicato il 25 giugno 2026, l'efficacia decorre dal 26 giugno 2026.
Quanti collegi elettorali sono stati fissati e per quali magistrati?
Il decreto individua due collegi per l'elezione di cinque pubblici ministeri di merito e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, e quattro collegi per l'elezione di otto giudici di merito o destinati alla Cassazione. I distretti assegnati a ciascun collegio sono nelle tabelle A e B allegate.
Come faccio a sapere in quale collegio elettorale voto?
Devi individuare il distretto di corte di appello di appartenenza e consultare le tabelle A e B del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Se sei fuori ruolo organico o presso un ufficio nazionale, valgono le regole speciali di conteggio indicate nel preambolo del provvedimento.
Il decreto indica le date delle elezioni CSM?
No. Il testo ufficiale fissa solo la composizione dei collegi territoriali e la data di entrata in vigore. Per calendario elettorale, candidature e modalità di voto occorre verificare sul link ufficiale della Gazzetta Ufficiale e sulle comunicazioni del Ministero della Giustizia e del CSM.
Su quale norma si basa questo decreto?
Il provvedimento si fonda sull'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 31 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Il Ministro della Giustizia ha adottato il decreto sentito il Consiglio superiore della magistratura, come previsto dal comma 3 dell'art. 23.