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Decreto carburanti 63/2026 convertito: accise, crediti d'imposta e scadenze fiscali

Pubblicato il testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63 con la legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113. Il provvedimento conferma tagli temporanei sulle accise, proroga crediti d'imposta per autotrasporto e agricoltura e sposta alcune scadenze fiscali per i contribuenti con indici ISA.

Decreto carburanti 63/2026 convertito: accise, crediti d'imposta e scadenze fiscali

Cosa devi sapere in 60 secondi

Il 27 giugno 2026 la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, aggiornato con la legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113. Il provvedimento riguarda le disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

Per chi ha partita IVA o paga imposte, le novità più concrete sono tre: rideterminazione temporanea delle accise su benzina, gasolio, GPL e metano; crediti d'imposta prorogati o ampliati per autotrasporto, agricoltura e noleggio autobus con conducente; differimento al 20 luglio 2026 dei versamenti da dichiarazioni per alcuni contribuenti con indici ISA. Le modifiche introdotte dalla legge di conversione producono effetti dal giorno successivo alla pubblicazione.

  • Pubblicazione testo coordinato: GU Serie Generale n. 147 del 27 giugno 2026
  • Decreto originario: GU n. 99 del 30 aprile 2026, entrata in vigore il 1° maggio 2026
  • Legge di conversione: n. 113 del 25 giugno 2026

Cosa cambia rispetto al decreto originario

Il testo coordinato riunisce il decreto-legge e le modifiche approvate in Parlamento. Prima restava valido solo il primo taglio accise; dopo la conversione compare anche un secondo periodo di aliquote ridotte e arrivano misure aggiuntive per imprese, agricoltura e contribuenti con scadenze fiscali imminenti.

Accise sui carburanti

Primo periodo (2-10 maggio 2026): benzina 622,90 euro per mille litri; gasolio 472,90 euro per mille litri; GPL 242,77 euro per mille chilogrammi; metano autotrazione zero euro per metro cubo; HVO e biodiesel 472,90 euro per mille litri.

Secondo periodo (23 maggio-6 giugno 2026, introdotto in conversione): benzina 622,90 euro per mille litri; gasolio 572,90 euro per mille litri; GPL 242,77 euro per mille chilogrammi; metano autotrazione zero euro per metro cubo; HVO e biodiesel 572,90 euro per mille litri.

Altri interventi rilevanti per contribuenti

  • Crediti d'imposta autotrasporto merci estesi ai mesi da marzo a giugno 2026, plafond portato a 300 milioni di euro
  • Nuovo credito d'imposta fino al 30% per acquisto fertilizzanti agricoli (marzo-maggio 2026), plafond 40 milioni di euro
  • Estensione del credito d'imposta anche al noleggio autobus con conducente (classe euro V e VI)
  • Versamenti da dichiarazioni (IRPEF, IVA, IRAP) per soggetti ISA: slittamento al 20 luglio 2026 senza maggiorazione, oppure entro il trentesimo giorno successivo con interesse dello 0,80%
  • Modifica del termine da «trentesimo» a «centoventesimo» giorno per alcuni contratti energia del DL 21/2026; restano fermi i contratti già sottoscritti prima della conversione

L'impatto pratico sul prezzo alla pompa dipende dall'applicazione delle nuove aliquote da parte degli operatori della filiera; per le agevolazioni fiscali serve invece verificare i requisiti e attendere i decreti attuativi dove previsti.

A chi riguarda

Il decreto tocca categorie diverse, ma per contribuenti e partite IVA i profili più diretti sono questi.

Imprese e professionisti

Autotrasportatori di merci che beneficiano del credito d'imposta previsto dal DL 33/2026, ora esteso fino a giugno 2026. Imprese di noleggio autobus con conducente (euro V e VI), incluse dopo la conversione. Imprese agricole che acquistano fertilizzanti tra marzo e maggio 2026 e possono accedere al nuovo credito d'imposta fino al 30% della spesa documentata.

Contribuenti con adempimenti fiscali

Partite IVA e società con indici ISA (o cause di esclusione, regime forfetario o regime di vantaggio) entro i limiti di ricavi/compensi previsti, inclusi i partecipanti a società di persone che rientrano negli stessi requisiti: possono differire al 20 luglio 2026 i versamenti da dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA originariamente dovuti entro il 30 giugno 2026.

Altri soggetti interessati

Operatori del trasporto pubblico locale (incremento del Fondo nazionale di 80 milioni di euro annui dal 2026), impianti biogas e biometano, cooperative elettriche delle isole minori non interconnesse, e la società Ilva/Acciaierie d'Italia per il finanziamento straordinario. Per questi profili le regole sono settoriali e vanno verificate sul link ufficiale.

Cosa fare adesso: passi concreti

Le azioni dipendono dal profilo del contribuente. Di seguito una checklist operativa basata sul testo coordinato pubblicato.

  1. Consultare il testo coordinato sul link ufficiale della Gazzetta Ufficiale (GU n. 147 del 27 giugno 2026) per verificare l'articolo che vi riguarda.
  2. Autotrasporto merci o noleggio autobus con conducente: controllare se rientrate nei requisiti del credito d'imposta del DL 33/2026, come modificato. Conservate fatture e documentazione del maggior costo carburante nei mesi indicati (da marzo a giugno 2026 per il trasporto merci).
  3. Imprese agricole (fertilizzanti): raccogliere le fatture d'acquisto di fertilizzati agricoli di marzo, aprile e maggio 2026, al netto di IVA. Attendere il decreto del Ministro dell'agricoltura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, che definirà criteri, modalità e controlli.
  4. Crediti d'imposta utilizzabili in compensazione: preparare il modello F24 con codice tributo e sezione previsti per la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, entro il 31 dicembre 2026 (termine indicato nel testo per i crediti agricoli e autotrasporto).
  5. Contribuenti con indici ISA: se i versamenti da dichiarazioni (redditi, IRAP, IVA) erano dovuti entro il 30 giugno 2026, potete pagare entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazione. In alternativa, entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.
  6. Contratti energia (DL 21/2026): se avete sottoscritto contratti prima della legge di conversione, restano validi gli effetti già prodotti; per i nuovi contratti verificare sul link ufficiale l'applicazione del termine al centoventesimo giorno.
  7. Rimborsi accise (art. 24-ter TUIR accise): dal 1° ottobre 2026 la dichiarazione per la fruizione del rimborso con la modalità prevista va presentata esclusivamente in forma telematica; verificare sul link ufficiale le modalità aggiornate.

Per codici tributo F24, istruzioni dettagliate e decreti attuativi non ancora pubblicati, verificare sul link ufficiale o sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

Scadenze utili e rischi se non si adempie

Il testo coordinato fissa date precise per alcune misure. Altre scadenze operative dipendono da decreti attuativi non ancora richiamati nel provvedimento.

Scadenze fiscali indicate nel testo

  • 20 luglio 2026: termine per i versamenti da dichiarazioni (redditi, IRAP, IVA) dei soggetti ISA, senza maggiorazione
  • Entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026: versamento con maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo
  • 31 dicembre 2026: termine per utilizzare in compensazione (F24) i crediti d'imposta previsti per autotrasporto e fertilizzanti agricoli
  • Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione: decreto attuativo del credito d'imposta fertilizzanti (criteri, documentazione, controlli e revoca)
  • 1° ottobre 2026: obbligo di presentazione telematica della dichiarazione per rimborsi accise ex art. 24-ter TUIR accise

Periodi accise (riferimento storico nel testo)

Le aliquote ridotte si applicano nei periodi 2-10 maggio 2026 e 23 maggio-6 giugno 2026. Per l'applicazione pratica da parte della filiera petrolifera verificare sul link ufficiale.

Cosa succede se non si rispettano i termini

Per i contribuenti ISA che non pagano entro il 20 luglio 2026 (o entro il termine con maggiorazione dello 0,80%), il testo non indica sanzioni specifiche: si applicano le regole ordinarie sui versamenti tardivi, da verificare sul link ufficiale. Per i crediti d'imposta, oltre il 31 dicembre 2026 il credito non è più utilizzabile in compensazione secondo quanto previsto nel testo. Le condizioni di revoca del credito fertilizzanti saranno definite nel decreto attuativo.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come indicato nell'avvertenza del testo coordinato.

Fonte ufficiale

Testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, n. 147 del 27 giugno 2026 (decreto originario in GU n. 99 del 30 aprile 2026).

Consulta il testo coordinato sulla Gazzetta Ufficiale

Domande frequenti

Cos'è il testo coordinato del decreto-legge 63/2026?

È la versione ufficiale del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, aggiornata con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113. Facilita la lettura perché integra in un unico testo le norme originarie e quelle modificate dal Parlamento, senza alterarne valore ed efficacia giuridica.

Devo compilare un F24 per usare i crediti d'imposta previsti dal decreto?

Sì, per i crediti d'imposta previsti per autotrasporto e per l'acquisto di fertilizzanti agricoli il testo prevede l'utilizzo esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. Ciò comporta la compilazione del modello F24 con i codici tributo indicati nelle istruzioni operative, da verificare sul link ufficiale entro il 31 dicembre 2026.

Chi può differire al 20 luglio 2026 i versamenti da dichiarazione?

Possono beneficiarne i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con ricavi o compensi entro i limiti previsti dal relativo decreto ministeriale, e anche chi adotta il regime forfetario o il regime di vantaggio. La misura copre i versamenti da dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA originariamente dovuti entro il 30 giugno 2026.

Il credito d'imposta per i fertilizzanti agricoli è già operativo?

Il testo riconosce il credito fino al 30% della spesa per fertilizzanti acquistati tra marzo e maggio 2026, con plafond di 40 milioni di euro. Però i criteri e le modalità concretesse devono essere definiti con un decreto del Ministro dell'agricoltura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione: finché non esce, verificare sul link ufficiale.

Il noleggio autobus con conducente rientra negli aiuti sul carburante?

Sì, con la legge di conversione il credito d'imposta previsto dal DL 33/2026 è esteso anche alle imprese che svolgono noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 218/2003, con veicoli di classe ambientale euro V e VI. Il contributo resta nel plafond di 300 milioni di euro per il 2026 e segue le modalità del decreto attuativo già previsto per l'autotrasporto.

Le agevolazioni sulle accise valgono ancora oggi?

Nel testo coordinato le aliquote ridotte su benzina, gasolio, GPL e metano coprono due finestre temporali: dal 2 al 10 maggio 2026 e dal 23 maggio al 6 giugno 2026. Al di fuori di questi periodi valgono le aliquote ordinarie; per l'effettivo prezzo alla pompa verificare sul link ufficiale e presso i distributori.