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Decreto 62/2026: testo coordinato in Gazzetta, cosa cambia per imprese e lavoro

In Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2026 è pubblicato il testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, aggiornato con la legge di conversione 25 giugno 2026, n. 112. Il provvedimento unisce incentivi all'occupazione, regole sul salario giusto e misure contro il caporalato digitale: datori di lavoro e consulenti devono verificare subito quali articoli li riguardano sul testo ufficiale.

Decreto 62/2026: testo coordinato in Gazzetta, cosa cambia per imprese e lavoro

Cosa devi sapere in 60 secondi

Il 27 giugno 2026 è uscito in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 147) il testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62. Non è un nuovo provvedimento: è la versione aggiornata del decreto originario (pubblicato in GU n. 99 del 30 aprile 2026) dopo la conversione con la legge 25 giugno 2026, n. 112, pubblicata nella stessa Gazzetta alla pagina 3.

Il decreto riguarda tre grandi aree: incentivi all'occupazione (bonus donne, giovani, ZES, stabilizzazione contratti), salario giusto (riferimento alla contrattazione collettiva e monitoraggio retributivo) e contrasto al caporalato digitale (piattaforme, rider, algoritmi). Le modifiche introdotte dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione, come indicato nell'avvertenza del testo coordinato.

  • Consultare il testo coordinato sul link ufficiale per verificare l'articolo applicabile al proprio caso.
  • I datori di lavoro privati sono il target principale; la PA è esclusa salvo diversa previsione.
  • Per bonus e esoneri contributivi valgono limiti di spesa, condizioni di assunzione e monitoraggio INPS.

Cosa cambia con il testo coordinato

Prima e dopo la conversione

Prima c'era il decreto-legge originario, entrato in vigore il 1° maggio 2026. Dopo la legge n. 112 e la pubblicazione del testo coordinato del 27 giugno 2026, le norme risultano integrate con le modifiche parlamentari in un unico testo di lettura. Le parti aggiunte o cambiate dalla conversione sono in corsivo nel documento ufficiale.

I cinque capitoli del provvedimento

  • Capo I – Incentivi all'occupazione (artt. 1-6): esoneri contributivi per assunzioni donne, giovani, imprese ZES e stabilizzazione da tempo determinato a indeterminato.
  • Capo II – Salario giusto (artt. 7-11): definizione del trattamento economico complessivo via CCNL, monitoraggio retributivo, adeguamenti in assenza di rinnovo contrattuale, obblighi informativi.
  • Capo III – Caporalato digitale (artt. 12-15): presunzione di lavoro subordinato, obblighi per piattaforme digitali, tutele per rider.
  • Capo IV – Ulteriori disposizioni (art. 16): versamenti al fondo TFR per il primo semestre 2026.
  • Capo V – Disposizioni finali (artt. 17-19): copertura finanziaria, ambito di applicazione, entrata in vigore.

Impatto pratico

Per un datore di lavoro privato che assume nel 2026, il testo coordinato chiarisce cumulo e condizioni degli esoneri (incremento occupazionale netto, divieto di licenziamenti nei 6 mesi precedenti, limiti di importo mensile). Per chi usa piattaforme digitali o lavora come rider, aumentano obblighi di trasparenza, tracciabilità e sanzioni. Per tutti i datori privati, l'accesso agli incentivi del decreto è subordinato al rispetto del salario giusto definito dalla contrattazione collettiva.

A chi riguarda

Le disposizioni del decreto-legge n. 62, nel testo coordinato, si applicano ai rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa (art. 18). Sono esclusi i lavoratori delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i contratti collettivi ad essi applicabili.

Datori di lavoro privati con assunzioni nel 2026 possono rientrare nei bonus donne (art. 1), giovani (art. 2), ZES (art. 3) o nella misura di stabilizzazione (art. 4). Le microimprese della ZES unica con fino a 10 dipendenti hanno una disciplina dedicata. Le aziende con certificazioni di conciliazione famiglia-lavoro possono accedere all'esonero di cui all'art. 6.

Piattaforme digitali, committenti che si avvalgono di intermediazione online e lavoratori rider rientrano nel Capo III. Sindacati, CNEL, INPS, INAIL e Ispettorato nazionale del lavoro hanno compiti di monitoraggio, raccolta dati e vigilanza previsti negli artt. 8, 9, 11 e 13.

Le disposizioni si applicano anche nelle regioni a statuto speciale compatibilmente con statuti e norme di attuazione. Restano salve le prerogative delle parti sociali in materia di contrattazione collettiva.

Cosa fare adesso: passi concreti

  1. Scaricare il testo coordinato dalla Gazzetta Ufficiale (link in fondo) e individuare il capitolo e l'articolo pertinenti (occupazione, salario giusto o piattaforme digitali).
  2. Per bonus assunzione 2026 (artt. 1-3): verificare requisiti del lavoratore (età, disoccupazione, categorie svantaggiate), incremento occupazionale netto, assenza di licenziamenti nei 6 mesi precedenti e rispetto del salario giusto di cui all'art. 7. Comunicare le assunzioni nei termini previsti per le comunicazioni obbligatorie.
  3. Per stabilizzazione contratti (art. 4): controllare che la trasformazione avvenga dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità con rapporti a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026. Verificare sul link ufficiale l'autorizzazione della Commissione europea richiesta dall'art. 4, comma 5.
  4. Per esonero conciliazione famiglia-lavoro (art. 6): acquisire le certificazioni di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, art. 8, comma 1, lettera e). Attendere il decreto ministeriale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione per modalità e riparametrazione mensile.
  5. Per salario giusto e CCNL (artt. 7 e 11): indicare il codice alfanumerico unico del CCNL applicato nelle comunicazioni obbligatorie, nei flussi previdenziali e in busta paga. Controllare che il trattamento individuale non sia inferiore al trattamento economico complessivo del CCNL di riferimento.
  6. Per piattaforme e rider (artt. 12-15): implementare obblighi informativi su algoritmi, conservare dati per almeno 5 anni, consentire accesso con SPID/CIE/CNS. Dal 1° luglio 2026 i committenti devono redigere il libro unico del lavoro con consegne e importi erogati.
  7. Per versamenti TFR al fondo (art. 16): se si rientra nei datori tenuti al versamento al fondo di tesoreria dal 1° gennaio 2026, i versamenti relativi a gennaio-giugno 2026 sono tempestivi se effettuati entro il 16 luglio 2026, senza sanzioni civili né interessi per quel periodo.
  8. Monitoraggio INPS: per tutti gli esoneri contributivi, verificare periodicamente il rispetto dei limiti di spesa; l'INPS può sospendere l'accoglimento delle nuove domande se i plafond risultano esauriti.

Nota: per scadenze precise di denunce, F24 e codici contributo verificare sul link ufficiale e sulle circolari INPS/INAIL successive alla pubblicazione del testo coordinato.

Scadenze e rischi se non si adempie

Date rilevanti dal testo

  • 1° maggio 2026: entrata in vigore del decreto-legge originario (art. 19).
  • 28 giugno 2026 (giorno successivo alla pubblicazione in GU del 27 giugno): efficacia delle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 112, salvo diversa previsione (avvertenza del testo coordinato).
  • 1° gennaio – 31 dicembre 2026: finestra per assunzioni agevolate di cui agli artt. 1, 2 e 3.
  • 1° agosto – 31 dicembre 2026: periodo per trasformazioni incentivabili ex art. 4.
  • 16 luglio 2026: termine per versamenti tempestivi TFR gennaio-giugno 2026 ex art. 16.
  • 1° luglio 2026: obbligo libro unico del lavoro per committenti rider (art. 15) e comunicazioni enti locali strutture educative (art. 6, comma 5-bis).
  • Entro 30 giorni dalla legge di conversione: decreto art. 6 e istituzione archivio CNEL ex art. 9.
  • Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione: decreto indicatori di rischio piattaforme (art. 13).
  • Entro 90 giorni dalla legge di conversione: decreto settori stagionali per adeguamento retributivo (art. 10).

Conseguenze in caso di inadempimento

Esoneri contributivi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo entro 6 mesi dall'assunzione agevolata comporta revoca dell'esonero e recupero del beneficio già fruito (artt. 1 e 2). Comunicazioni tardive possono far perdere la quota di incentivo relativa al periodo precedente la denuncia (richiamo art. 31 D.Lgs. 150/2015).

Caporalato digitale e rider: cessione dell'account comporta sanzione da 800 a 1.200 euro; più account per lo stesso codice fiscale sanzione da 1.000 a 1.500 euro (art. 15). Violazioni dei committenti via piattaforme possono essere segnalate all'Autorità europea del lavoro (art. 13).

Salario giusto: l'accesso ai benefici del decreto è negato se il trattamento individuale è inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi dell'art. 7. Il monitoraggio su CCNL e scostamenti retributivi alimenta la vigilanza ispettiva (art. 11).

Per sanzioni specifiche non indicate nel testo coordinato: verificare sul link ufficiale e sulla normativa di settore applicabile.

Fonte ufficiale

Pubblicazione ufficiale: Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 (codice redazionale 26A03291), GU Serie Generale n. 147 del 27 giugno 2026.

Decreto originario: GU Serie Generale n. 99 del 30 aprile 2026. Legge di conversione: 25 giugno 2026, n. 112, pubblicata nella stessa Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2026, pagina 3.

Consulta il testo coordinato sulla Gazzetta Ufficiale

Domande frequenti

Cos'è il testo coordinato del decreto-legge 62/2026?

È la versione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 aggiornata con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 25 giugno 2026, n. 112. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 147 del 27 giugno 2026 per facilitare la lettura delle norme vigenti in un unico documento.

Quali bonus occupazione prevede il decreto nel 2026?

Il Capo I prevede esoneri contributivi al 100% per assunzioni a tempo indeterminato nel 2026: Bonus Donne (art. 1, fino a 650 euro mensili, 800 in ZES), Bonus Giovani (art. 2, fino a 500 euro, 650 in ZES), Bonus ZES per imprese fino a 10 dipendenti (art. 3, fino a 650 euro) e incentivo alla stabilizzazione da tempo determinato (art. 4, fino a 500 euro). Ogni misura ha requisiti, durate e limiti di spesa propri.

Cosa significa salario giusto nel decreto 62/2026?

Ai sensi dell'art. 7, il salario giusto si determina tramite contrattazione collettiva e corrisponde al trattamento economico complessivo (TEC) del CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. L'accesso agli incentivi del decreto è consentito solo se il trattamento individuale corrisposto al lavoratore non è inferiore a tale TEC.

Cosa cambia per le piattaforme digitali e i rider?

Il Capo III introduce la presunzione di lavoro subordinato in presenza di poteri di direzione e controllo anche via algoritmi (art. 12), obbliga le piattaforme a comunicare indicatori di rischio e conservare dati per 5 anni (art. 13), impone trasparenza sulle decisioni automatizzate (art. 14) e rafforza le tutele per i rider con sanzioni per account ceduti o multipli e obbligo di libro unico del lavoro dal 1° luglio 2026 (art. 15).

Entro quando posso versare il TFR al fondo di tesoreria per il primo semestre 2026?

Secondo l'art. 16 del testo coordinato, per i datori tenuti al versamento al fondo dal 1° gennaio 2026, i versamenti relativi ai periodi da gennaio a giugno 2026 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 luglio 2026. Per quei periodi non si applicano sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.

Il decreto si applica anche ai lavoratori pubblici?

No. L'art. 18 stabilisce che le disposizioni del decreto non si applicano ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e ai contratti collettivi ad essi applicabili. Il provvedimento riguarda principalmente il lavoro subordinato privato.