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D.Lgs 115/2026: nuove regole contro la tratta di esseri umani dal 16 luglio

In Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2026 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 115, che attua la direttiva UE 2024/1712 sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani. Il provvedimento entra in vigore il 16 luglio 2026 e introduce nuovi reati, misure di tutela per le vittime e obblighi per amministrazioni, enti e imprese. Ecco cosa cambia e quali passi conviene fare subito.

D.Lgs 115/2026: nuove regole contro la tratta di esseri umani dal 16 luglio

Cosa devi sapere in 60 secondi

Il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 150 del 1° luglio 2026. Il provvedimento attua la direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime. L'entrata in vigore è fissata al 16 luglio 2026.

Il decreto tocca più ambiti: rafforza il codice penale (nuove fattispecie e reato di approfittamento), aggiorna la legge anti-tratta n. 228/2003, il D.Lgs. 24/2014, il T.U. immigrazione n. 286/1998, il D.Lgs. 142/2015 e introduce sanzioni per le imprese ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Non contiene adempimenti fiscali diretti (F24, IMU, IRPEF o IVA): verificare sul link ufficiale eventuali aggiornamenti operativi delle amministrazioni competenti.

  • Data chiave: entrata in vigore 16/07/2026
  • Fonte: Gazzetta Ufficiale, codice redazionale 26G00130
  • Contenuto: 14 articoli su reati, tutela vittime, formazione, indennizzi e coordinamento istituzionale

Cosa cambia con il D.Lgs. 115/2026

Il decreto recepisce in modo organico la direttiva europea aggiornando il quadro italiano anti-tratta. Le novità principali riguardano il diritto penale, la protezione delle persone vulnerabili e gli strumenti di governo del fenomeno.

Prima e dopo: le novità principali

  • Prima: la tratta era già disciplinata dagli artt. 600 e 601 c.p. e dalla normativa anti-tratta, ma senza alcune condotte esplicitamente indicate e senza il reato di approfittamento (art. 601.1).
  • Dopo: tra le forme di sfruttamento rientrano anche maternità surrogata, matrimonio forzato, adozione illegale, la realizzazione di immagini o video di natura sessuale e l'uso di internet o altre reti per diffondere materiale sessuale relativo alla vittima.
  • Prima: l'assistenza alle vittime seguiva procedure frammentate.
  • Dopo: si rafforza il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, con periodo di recupero e riflessione di 45 giorni, servizio nazionale gratuito h24 e Meccanismo Nazionale di Referral.
  • Prima: le sanzioni D.Lgs. 231 coprivano i reati di tratta già previsti.
  • Dopo: per il delitto di cui all'art. 601.1 c.p. le imprese rischiano sanzioni pecuniarie da 100 a 600 quote e sanzioni interdittive per almeno 6 mesi.

Impatto pratico

Per le persone giuridiche e le imprese aumenta l'esposizione al modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001. Per operatori pubblici e privati che entrano in contatto con possibili vittime (forze dell'ordine, magistratura, servizi sociali, enti di accoglienza) si introducono obblighi di formazione periodica e procedure di identificazione precoce. Per le vittime si ampliano diritti informativi, indennizzo (da euro 1.500 a euro 10.000, nei limiti del Fondo) e accesso al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito per i reati elencati nell'art. 12.

A chi riguarda

Il decreto ha un raggio d'azione ampio e non si limita a un singolo settore professionale. Interessa chiunque operi in contesti di accoglienza, integrazione sociale, giustizia o gestione del personale.

Contribuenti e cittadini

Le modifiche penali e di tutela riguardano tutti i cittadini. In particolare, chi subisce o ha subito tratta, violenza o grave sfruttamento può accedere a misure di assistenza, al periodo di recupero e riflessione e, ove ricorrano i presupposti, al permesso di soggiorno ex art. 18 T.U. immigrazione o alla protezione internazionale.

Partite IVA, imprese e associazioni

Riguardano le persone giuridiche, società e associazioni soggette al D.Lgs. 231/2001. L'art. 13 introduce sanzioni specifiche per il delitto di approfittamento dalla vittima di tratta (art. 601.1 c.p.). Chi impiega lavoratori, anche stranieri, deve prestare attenzione alle nuove fattispecie penali e aggiornare eventuali modelli di compliance.

Enti e amministrazioni pubbliche

Sono coinvolti il Dipartimento per le pari opportunità (coordinatore nazionale anti-tratta), Ministero dell'interno, giustizia, lavoro, salute, enti locali, enti che realizzano il programma unico ex art. 18 T.U. immigrazione, Scuola superiore della magistratura e organismi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.

Cosa fare adesso: passi concreti

Il decreto non prevede versamenti tramite F24 né scadenze fiscali. Gli adempimenti riguardano principalmente aggiornamento normativo, procedure interne e formazione. Segui questa checklist operativa.

  1. Scarica e leggi il testo ufficiale dalla Gazzetta Ufficiale (link in fondo all'articolo). Verifica sul link ufficiale eventuali decreti attuativi successivi, in particolare quello previsto dall'art. 4 per i minori non accompagnati (entro 6 mesi dall'entrata in vigore).
  2. Se gestisci un'impresa o un'associazione con modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, aggiorna il documento includendo i nuovi reati (artt. 600, 601, 601.1 c.p.) e le sanzioni di cui all'art. 13. Coinvolgi il responsabile della prevenzione e, se presente, l'Organismo di Vigilanza.
  3. Se operi in servizi sociali, accoglienza o protezione internazionale, allinea le procedure interne al Meccanismo Nazionale di Referral (art. 9) e al programma unico di emersione ex art. 18 T.U. immigrazione. Prepara moduli informativi multilingue sui diritti al periodo di recupero, al permesso di soggiorno e alla protezione internazionale.
  4. Se sei amministrazione pubblica, pianifica i moduli formativi periodici e specialistici sulla tratta previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 24/2014, anche per le condotte realizzate via internet o altre reti di comunicazione.
  5. Se assisti una vittima di tratta, segnala la situazione attraverso i canali del Meccanismo Nazionale di Referral. Per l'indennizzo dal Fondo anti-tratta (art. 6), presenta domanda entro i termini previsti: in generale entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, se l'autore del reato era ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
  6. Monitora i decreti attuativi sulla Cabina di regia interistituzionale, sul Comitato tecnico anti-tratta (art. 7) e sul Piano nazionale d'azione (art. 9). Verificare sul link ufficiale le modalità operative del servizio nazionale gratuito h24 di pronta assistenza alle vittime.

Nota: non sono previsti adempimenti diretti su portali dell'Agenzia delle Entrate per questo provvedimento. Eventuali oneri finanziari per la giustizia (art. 12: euro 268.800 annui dal 2026) sono a carico della finanza pubblica e non impongono obblighi ai contribuenti.

Scadenze e rischi se non si adempie

Le tempistiche e le conseguenze sono desumibili dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Non ci sono scadenze fiscali legate a questo decreto.

Termini utili

  • 16 luglio 2026: entrata in vigore del decreto (indicata nella GU).
  • Entro 6 mesi dall'entrata in vigore: adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per i minori non accompagnati vittime di tratta (art. 4).
  • 45 giorni: durata del periodo di recupero e riflessione con attestato nominativo rilasciato dal questore (art. 8, commi 3-ter e 3-quater).
  • 6 mesi: termine per presentare domanda di indennizzo al Fondo anti-tratta quando l'autore del reato era ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 6).
  • Non superiore a 5 anni: cadenza di elaborazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta (art. 9).

Conseguenze in caso di violazione

Sul piano penale, il decreto introduce e rafforza fattispecie punibili con reclusione e multa. L'art. 601.1 c.p. prevede per chi sfrutta le prestazioni di una vittima di tratta la reclusione fino a 3 anni e la multa da euro 500 a euro 3.000. Le aggravanti per diffusione di materiale sessuale via internet sono previste dall'art. 602-ter c.p.

Per le imprese, l'inosservanza del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 espone a sanzioni pecuniarie da 100 a 600 quote e a sanzioni interdittive per almeno 6 mesi in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 601.1 c.p. (art. 13). Per le amministrazioni pubbliche, il mancato adeguamento alle procedure di identificazione e referral può compromettere la tutela delle vittime e l'accesso alle misure di assistenza previste dalla legge.

Fonte ufficiale

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, n. 150 del 1° luglio 2026.

Decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115 — Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Codice redazionale: 26G00130.

Consulta il testo integrale sul sito ufficiale: Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 115/2026.

Domande frequenti

Quando entra in vigore il decreto legislativo 115/2026?

Secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale, il provvedimento entra in vigore il 16 luglio 2026. La pubblicazione ufficiale risale al 1° luglio 2026 (GU Serie Generale n. 150). Per eventuali eccezioni o decorrenze differenziate per singoli articoli, verificare sul link ufficiale il testo completo.

Il D.Lgs. 115/2026 introduce obblighi fiscali o scadenze F24?

No. Dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale non emergono adempimenti fiscali diretti, versamenti F24, modifiche a IMU, IRPEF o IVA. Il decreto riguarda il diritto penale, la tutela delle vittime di tratta, la formazione degli operatori e le sanzioni amministrative per le imprese ex D.Lgs. 231/2001.

Quali nuovi reati introduce il decreto nel codice penale?

L'art. 3 modifica gli artt. 600 e 601 c.p. includendo tra le forme di sfruttamento maternità surrogata, matrimonio forzato, adozione illegale e materiale sessuale. Introduce inoltre l'art. 601.1 c.p., che punisce chi sfrutta le prestazioni di chi è vittima di tratta, con reclusione fino a 3 anni e multa da 500 a 3.000 euro.

Cosa devono fare le imprese e le partite IVA interessate?

Le persone giuridiche, società e associazioni soggette al D.Lgs. 231/2001 devono aggiornare il proprio modello organizzativo per includere il nuovo delitto di cui all'art. 601.1 c.p. L'art. 13 prevede sanzioni pecuniarie da 100 a 600 quote e sanzioni interdittive per almeno 6 mesi in caso di condanna per tale reato.

Quali diritti economici spettano alle vittime di tratta?

L'art. 6 modifica la legge 228/2003 stabilendo che l'indennizzo dal Fondo anti-tratta, nei limiti delle risorse disponibili, va da euro 1.500 a euro 10.000 per ciascuna vittima, al netto di somme già erogate da soggetti pubblici o privati. La domanda va presentata entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna quando l'autore del reato aveva il patrocinio a spese dello Stato.

Cos'è il periodo di recupero e riflessione di 45 giorni?

Introdotto dall'art. 8 del decreto nel T.U. immigrazione (D.Lgs. 286/1998), consente a una persona straniera con indicatori oggettivi di tratta di ottenere un attestato nominativo valido per 45 giorni. Durante questo periodo non può essere eseguito alcun rimpatrio. Le misure di assistenza del programma unico si attivano su base consensuale e informata.