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Credito d'imposta carburanti agricoli: decreto MASAF in Gazzetta, come fare domanda

In Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2026 è stato pubblicato il decreto MASAF-MEF del 24 luglio 2026 che definisce come le imprese agricole possono ottenere un credito d'imposta fino al 20% su gasolio e benzina acquistati tra marzo e maggio 2026. Per accedere al beneficio serve presentare domanda ad AGEA entro il 30 settembre 2026 e usare il credito in compensazione F24 entro il 31 dicembre 2026.

Credito d'imposta carburanti agricoli: decreto MASAF in Gazzetta, come fare domanda

Risposta rapida: cosa devi sapere in 60 secondi

Il 9 settembre 2026 è uscito in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 209) il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il MEF, del 24 luglio 2026. Il provvedimento disciplina le modalità di accesso al contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina da parte delle imprese agricole, previsto dall'articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38.

In sintesi: spetta un credito fino al 20% della spesa (al netto dell'IVA) per carburante acquistato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, con un tetto di 50.000 euro per impresa e uno stanziamento complessivo di 90 milioni di euro. La domanda va inviata ad AGEA tramite piattaforma telematica entro il 30 settembre 2026; il credito si usa in compensazione con il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

  • Beneficiari: imprese agricole agricoltori in attività
  • Gestore della misura: AGEA
  • Termine domanda: 30 settembre 2026
  • Termine uso credito in F24: 31 dicembre 2026

Cosa cambia con il decreto in Gazzetta

Fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2026, il credito d'imposta per carburanti agricoli era previsto dalla legge di delega (articolo 8-ter del DL 38/2026), ma mancavano le regole operative per presentare la domanda, calcolare l'importo e utilizzare il beneficio. Con questo decreto il quadro diventa operativo.

Prima e dopo

  • Prima: agevolazione prevista in via generale, senza procedure dettagliate per domanda, controlli e fruizione.
  • Dopo: AGEA è individuata come gestore del ciclo di vita dell'incentivo; sono fissati requisiti dei beneficiari, spese ammissibili, termini, riparto delle risorse e modalità di uso del credito in compensazione F24.

Impatto pratico

Le imprese agricole possono chiedere un contributo fino al 20% delle fatture di gasolio e benzina per mezzi agricoli (trattori, macchine da campo, riscaldamento serre orticole, ecc.), escluse autovetture e usi non agricoli. Se le domande superano i 90 milioni di euro disponibili (al netto degli oneri di gestione AGEA pari a 200.000 euro), l'aliquota effettiva viene ridotta in proporzione.

Il credito non concorre al reddito d'impresa né alla base IRAP e non rileva ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Non si applicano i consueti limiti di compensazione previsti dalla legge 244/2007, legge 388/2000 e DL 78/2010.

A chi riguarda

Il decreto riguarda le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile, che risultino agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087 (applicazione del regolamento PAC UE 2021/2115).

Sono escluse le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti per aiuti dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, e quelle già in difficoltà ai sensi del regolamento UE 651/2014 nel periodo contabile precedente al 28 febbraio 2026 (salvo deroghe per micro e piccole imprese previste dalla comunicazione UE C/2026/2593).

Spese coperte e non coperte

Sono ammissibili le spese per gasolio e benzina destinati a mezzi agricoli (trattori, macchine operatrici, motopompe, gruppi elettrogeni agricoli, riscaldamento serre orticole, ecc.). Restano fuori autovetture, mezzi per trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non legate al ciclo produttivo agricolo.

La misura non riguarda direttamente contribuenti non agricoli, professionisti generici o partite IVA di altri settori. Per imprese miste agricolo-commerciali, verificare sul link ufficiale la documentazione da allegare e la quota di spesa effettivamente riconoscibile.

Cosa fare adesso: passi concreti

Il decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (9 settembre 2026). AGEA deve pubblicare le istruzioni operative entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, indicando le date di apertura e chiusura del portale (con un arco minimo di venti giorni per l'invio).

  1. Verificare i requisiti: essere agricoltore in attività, non essere escluso per ordini di recupero UE o per impresa in difficoltà al 28 febbraio 2026.
  2. Raccogliere le fatture: copia delle fatture di acquisto gasolio e/o benzina dal 1° marzo al 31 maggio 2026, al netto dell'IVA.
  3. Compilare la domanda su AGEA: presentazione esclusivamente tramite la piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale di AGEA (art. 4). In alternativa, delegare un Centro di assistenza agricola (CAA).
  4. Dichiarare i dati richiesti: anagrafica, importo spese, credito teorico, eventuali altri aiuti ricevuti sui medesimi costi, uso esclusivo del carburante per attività agricole, assenza di ordini di recupero pendenti, assenza di impresa in difficoltà.
  5. Inviare entro il 30 settembre 2026: entro questa data è possibile anche sostituire integralmente una domanda già inviata o rinunciare al credito richiesto.
  6. Attendere il provvedimento AGEA: entro venti giorni dalla scadenza delle domande, AGEA determina l'importo effettivo e pubblica il provvedimento di concessione sul proprio sito (vale come comunicazione ai beneficiari).
  7. Compensare con F24: dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento e entro il 31 dicembre 2026, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Importo massimo utilizzabile: quello indicato nel provvedimento di concessione.

Prima di inviare, controllare sul sito AGEA le istruzioni operative aggiornate e la modulistica. Per dettagli su portali, formati allegati e controlli sulle fatture elettroniche, verificare sul link ufficiale del decreto e sul sito istituzionale AGEA.

Scadenze e rischi se non si rispettano i termini

Termini fissati dal decreto

  • Entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto (9 settembre 2026): AGEA pubblica istruzioni operative con date di apertura/chiusura del portale.
  • Entro il 30 settembre 2026: termine ultimo per inviare, sostituire o rinunciare alla domanda di credito d'imposta.
  • Entro 20 giorni dalla scadenza domande: AGEA determina l'ammontare complessivo richiesto, l'aliquota effettiva (20% pieno o ridotta) e pubblica il provvedimento di concessione.
  • Entro il 31 ottobre 2026: AGEA trasmette al MASAF relazione su domande, istruttoria e riparto.
  • Entro il 31 dicembre 2026: termine per utilizzare il credito in compensazione F24 (senza ripartizione negli anni successivi).

Cosa succede se non si rispetta l'adempimento

Le domande non trasmesse secondo le modalità dell'articolo 4 sono considerate irricevibili. Se la domanda non viene inviata entro il 30 settembre 2026, l'impresa perde il diritto al contributo per questa misura.

Se il credito viene utilizzato in compensazione oltre l'importo fruibile o oltre il 31 dicembre 2026, l'operazione di versamento F24 viene rifiutata o scartata. In caso di indebita fruizione totale o parziale, l'Agenzia delle Entrate comunica ad AGEA, che attiva le procedure di recupero con interessi e sanzioni previste dalla legge (DL 40/2010, art. 1 comma 6).

AGEA effettua controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e sulla sussistenza dei requisiti. Dichiarazioni mendaci espongono a responsabilità penale ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Fonte ufficiale

Testo integrale del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, n. 209 del 9 settembre 2026:

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE — Decreto 24 luglio 2026 — Modalità di attuazione del contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole (26A04712)

Base normativa di riferimento citata nel decreto: articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88), come modificato dal decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89. Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2026, reg. n. 1094.

Domande frequenti

Quanto vale il credito d'imposta per il carburante agricolo?

Il credito è pari fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, al netto dell'IVA e comprovato con fatture. L'importo nominale complessivo per ciascuna impresa non può superare i 50.000 euro.

Entro quando devo presentare la domanda ad AGEA?

Il termine ultimo per l'invio della domanda è fissato al 30 settembre 2026, indipendentemente dall'apertura del portale. Entro la stessa data puoi sostituire integralmente una domanda già trasmessa oppure rinunciare al credito richiesto.

Come si usa il credito d'imposta riconosciuto?

Il credito si utilizza esclusivamente in compensazione tramite modello F24, con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Puoi usarlo dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione AGEA e comunque entro il 31 dicembre 2026, senza possibilità di ripartirlo negli anni successivi.

Quali acquisti di carburante sono ammessi?

Sono ammissibili gasolio e benzina per mezzi agricoli come trattori, macchine da campo, motopompe, gruppi elettrogeni agricoli e riscaldamento di serre orticole. Sono esclusi carburante per autovetture, trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non legate al ciclo produttivo agricolo.

Cosa succede se le domande superano i 90 milioni di euro disponibili?

Se l'importo complessivo richiesto dalle domande ammissibili, al netto degli oneri di gestione AGEA (200.000 euro), supera lo stanziamento di 90 milioni di euro, l'aliquota effettiva viene rideterminata in proporzione. In pratica, il 20% pieno si applica solo se le risorse bastano per tutte le richieste ammissibili.

Il credito d'imposta si cumula con altri aiuti?

Non è cumulabile con aiuti de minimis sugli stessi costi ammissibili se il cumulo supera i limiti del regolamento UE 2022/2472. Può invece cumularsi con altri aiuti di Stato o agevolazioni non qualificabili come aiuti UE, nei limiti previsti dal decreto e sempre che non si copra la stessa quota di costo.