Ultim'ora fiscale

Costo medio rimpatrio 2026: decreto Interno lo fissa a 3.497,29 euro

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 18 maggio 2026 che aggiorna il costo medio del rimpatrio per il 2026. Il valore scende da 3.637,87 euro (2025) a 3.497,29 euro e vale dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Chi impiega lavoratori stranieri in situazione di soggiorno irregolare deve conoscere questo importo perché rientra tra le sanzioni previste dalla normativa antimafia del lavoro.

Costo medio rimpatrio 2026: decreto Interno lo fissa a 3.497,29 euro

Cosa devi sapere in 60 secondi

Il 18 maggio 2026 il Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza – ha firmato un decreto del Ministero dell'Interno che fissa il costo medio del rimpatrio per l'anno 2026. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 147 del 27 giugno 2026 (codice redazionale 26A03227).

L'importo aggiornato è di euro 3.497,29, a fronte di euro 3.637,87 validi per il 2025. Il nuovo valore si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. L'aggiornamento riguarda le sanzioni previste per i datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare, come disciplinato dalla direttiva 2009/52/CE e dal decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

  • Prima (2025): costo medio del rimpatrio pari a euro 3.637,87.
  • Dopo (2026): costo medio del rimpatrio pari a euro 3.497,29.
  • Decorrenza: dalla data di entrata in vigore del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
  • Non è un adempimento F24: si tratta di un parametro per sanzioni amministrative in materia di immigrazione e lavoro.

Cosa cambia con il decreto

Il decreto aggiorna ufficialmente il costo medio del rimpatrio, cioè l'importo di riferimento usato per commisurare una delle sanzioni accessorie previste nei confronti dei datori di lavoro che assumono cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare. La normativa di riferimento è la direttiva 2009/52/CE, attuata in Italia con il decreto legislativo n. 109 del 2012, che impone sanzioni minime includendo almeno il pagamento dei costi medi di rimpatrio.

Prima e dopo

  • Situazione precedente: per l'anno 2025 il costo medio del rimpatrio era fissato in euro 3.637,87, come indicato nell'art. 1 del decreto.
  • Nuova situazione: con l'aggiornamento per il 2026 l'importo scende a euro 3.497,29.
  • Effetto pratico: le sanzioni amministrative accessorie che prevedono il pagamento del costo medio di rimpatrio si commisurano al nuovo valore, valido dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Come viene calcolato

Il decreto richiama i criteri già fissati dal decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2018, n. 151. Il calcolo tiene conto della media triennale degli oneri sostenuti per i rimpatri, di un maggiorazione del 30% per i servizi di accompagnamento e scorta, e della variazione dell'indice dei prezzi al consumo FOI (al netto dei tabacchi) elaborato dall'ISTAT. L'aggiornamento per il 2026 segue gli stessi criteri previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto n. 151/2018.

L'impatto concreto riguarda soprattutto datori di lavoro, imprese e organizzazioni che gestiscono assunzioni: in caso di violazione del divieto di assunzione illegale, l'importo da considerare per la componente sanzionatoria legata al rimpatrio non è più quello del 2025, ma il nuovo parametro 2026.

A chi riguarda

Il provvedimento non riguarda l'adempimento fiscale ordinario dei contribuenti (modello F24, IRPEF, IVA o IMU), ma interessa direttamente chi svolge attività di datore di lavoro e può essere chiamato a rispondere per l'impiego di cittadini di Paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare.

Sono coinvolte in primo piano imprese, cooperative, datori di lavoro privati e pubblici, studi e uffici HR che verificano la regolarità del soggiorno dei lavoratori stranieri. Anche le partite IVA con dipendenti o collaboratori stranieri devono tenere presente questo parametro, perché rientra nel quadro sanzionatorio della normativa antimafia del lavoro.

Chi non è direttamente interessato

I contribuenti che non assumono personale straniero, i lavoratori autonomi senza dipendenti e i cittadini privati non hanno un adempimento diretto legato a questo decreto. Tuttavia, chi opera nel settore dell'immigrazione, del lavoro o della consulenza del personale deve conoscere il nuovo importo per assistere correttamente i clienti.

Cosa fare adesso

Non essendo previsto un versamento automatico tramite modello F24, le azioni da compiere riguardano soprattutto la verifica della conformità nelle assunzioni e la consultazione del testo ufficiale completo.

  1. Leggere il decreto integrale sul link ufficiale della Gazzetta Ufficiale (codice 26A03227, GU n. 147 del 27-06-2026) per verificare tutti i riferimenti normativi e le eventuali note aggiuntive.
  2. Aggiornare la documentazione interna su assunzioni e controlli del soggiorno: il parametro da usare per il 2026 è euro 3.497,29, non più euro 3.637,87.
  3. Verificare la regolarità del soggiorno di ogni lavoratore straniero prima dell'assunzione o del rinnovo del rapporto di lavoro, per evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalla direttiva 2009/52/CE e dal D.Lgs. 109/2012.
  4. Consultare il decreto n. 151/2018 se serve capire nel dettaglio i criteri di calcolo e aggiornamento del costo medio del rimpatrio.
  5. Coinvolgere consulente del lavoro o legale in caso di procedimenti già avviati o di dubbi sull'applicazione dell'importo aggiornato: verificare sul link ufficiale le modalità di pagamento e di contestazione delle sanzioni.
  6. Non confondere con adempimenti fiscali: questo importo non va inserito nel modello F24 come tributo ordinario; riguarda sanzioni amministrative in materia di immigrazione e lavoro.

Nota: per modalità di pagamento, termini di contestazione e procedure di ricorso verificare sul link ufficiale e sulla normativa di attuazione del D.Lgs. 109/2012, perché il decreto pubblicato fissa solo l'importo aggiornato.

Scadenze e rischi

Il decreto stabilisce che il nuovo costo medio del rimpatrio (euro 3.497,29) vale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale il 27 giugno 2026 ed è stato registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2026.

Cosa succede se si viola la normativa

Il decreto non introduce nuove sanzioni, ma aggiorna l'importo di riferimento per quelle già previste dalla direttiva 2009/52/CE e dal decreto legislativo n. 109/2012. I datori di lavoro che impiegano cittadini stranieri in soggiorno irregolare possono essere soggetti a sanzioni amministrative che includono, tra l'altro, il pagamento del costo medio di rimpatrio calcolato secondo i criteri del decreto n. 151/2018.

Il rischio concreto per chi non rispetta il divieto di assunzione illegale è l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa antimafia del lavoro, commisurate anche al parametro aggiornato. Per i dettagli sulle conseguenze specifiche (ammontare delle sanzioni accessorie, procedura e termini di pagamento) verificare sul link ufficiale e sul testo del D.Lgs. 109/2012.

Fonte ufficiale

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, n. 147 del 27 giugno 2026.

Provvedimento: Ministero dell'Interno — Decreto 18 maggio 2026, oggetto «Determinazione del costo medio del rimpatrio per l'anno 2026» (codice redazionale 26A03227).

Consultazione ufficiale: Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, decreto 26A03227.

Domande frequenti

Quanto è il costo medio del rimpatrio per il 2026?

Secondo l'art. 1 del decreto del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2026, il costo medio del rimpatrio per l'anno 2026 è fissato in euro 3.497,29. Sostituisce il valore di euro 3.637,87 valido per il 2025.

Quando entra in vigore il nuovo importo?

Il decreto prevede che il costo medio del rimpatrio aggiornato si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 147 del 27 giugno 2026.

Devo pagare questo importo con il modello F24?

No. Il costo medio del rimpatrio non è un tributo ordinario da versare con il modello F24. Si tratta di un parametro usato per commisurare sanzioni amministrative accessorie nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini stranieri in soggiorno irregolare, come previsto dalla direttiva 2009/52/CE.

A chi si applica concretamente questo decreto?

Il decreto riguarda i datori di lavoro, pubblici e privati, che possono essere sanzionati per l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Anche le imprese e le partite IVA che assumono lavoratori stranieri devono conoscere il parametro aggiornato per valutare i rischi in caso di violazioni.

Perché l'importo per il 2026 è inferiore a quello del 2025?

Il decreto indica che l'aggiornamento segue i criteri del decreto ministeriale n. 151 del 22 dicembre 2018, basati sulla media triennale degli oneri di rimpatrio, su una maggiorazione del 30% e sulla variazione dell'indice FOI ISTAT. Il risultato del calcolo per il 2026 è euro 3.497,29, inferiore ai euro 3.637,87 del 2025.

Cosa devo fare se ho già un procedimento sanzionatorio in corso?

In caso di procedimento già avviato o di dubbi sull'applicazione del nuovo parametro, conviene consultare il testo integrale del decreto e rivolgersi a un consulente del lavoro o a un legale specializzato. Per modalità di pagamento, termini e ricorsi verificare sul link ufficiale della Gazzetta Ufficiale e sulla normativa di attuazione del D.Lgs. 109/2012.