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Comuni montani: pubblicati i criteri ufficiali e l'elenco aggiornato

Il DPCM 11 maggio 2026, n. 121 fissa i criteri per classificare i comuni montani e pubblica l'elenco dei comuni che ne beneficiano, in attuazione della legge 12 settembre 2025, n. 131. Il regolamento entra in vigore il 22 luglio 2026 e incide su fondi, incentivi e agevolazioni legate alla montagna. Chi vive o lavora in questi territori deve verificare se il proprio comune è incluso nell'allegato ufficiale.

Comuni montani: pubblicati i criteri ufficiali e l'elenco aggiornato

Risposta rapida: cosa devi sapere in 60 secondi

Il Governo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che definisce chi è comune montano in Italia. Il DPCM 11 maggio 2026, n. 121, adottato in attuazione della legge 12 settembre 2025, n. 131, stabilisce i criteri basati su altitudine e pendenza del territorio e allega l'elenco dei comuni che rientrano nella nuova classificazione. Il provvedimento è uscito sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 7 luglio 2026 e entra in vigore il 22 luglio 2026.

Per cittadini, imprese e amministratori locali il punto pratico è uno solo: controllare se il proprio comune compare nell'allegato al decreto. Da questa classificazione dipendono misure previste dalla legge sulle zone montane, come la ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, gli incentivi per la natalità nei comuni montani e altre agevolazioni. Per l'esenzione IMU sui terreni agricoli montani, invece, la legge 131/2025 precisa che restano valide le regole già vigenti: la nuova classificazione non si applica a quel beneficio.

  • Decreto: DPCM 11 maggio 2026, n. 121 (codice 26G00138)
  • Pubblicazione: GU Serie Generale n. 155 del 7 luglio 2026
  • Entrata in vigore: 22 luglio 2026
  • Fonte normativa: legge 12 settembre 2025, n. 131, articolo 2, comma 1

Cosa cambia con il nuovo regolamento

Fino ad oggi la classificazione dei comuni montani seguiva discipline frammentate e spesso non allineate tra loro. Con il DPCM 121/2026 il Governo introduce criteri uniformi e misurabili, elaborati con dati ISTAT e istruttoria tecnica del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, e pubblica contestualmente l'elenco dei comuni che soddisfano tali requisiti.

Prima e dopo

Prima: mancava un regolamento attuativo univoco della legge 131/2025; comuni, regioni e operatori economici facevano riferimento a definizioni non sempre coerenti per accedere a fondi e misure di sostegno.

Dopo: un comune è montano se rispetta almeno uno dei criteri dell'articolo 2 del decreto, basati su quota altimetrica, pendenza del territorio e, in casi specifici, appartenenza a province interamente montane al confine con Stati esteri. L'elenco è nell'allegato ufficiale e potrà essere aggiornato ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 settembre, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

  • Criterio a): almeno il 20% della superficie comunale sopra i 600 metri e almeno il 25% con pendenza superiore al 20%
  • Criterio b): altitudine media pari o superiore a 350 metri e almeno il 5% della superficie con pendenza superiore al 20%
  • Criterio c): altitudine media pari o superiore a 400 metri
  • Criterio d): altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri
  • Criterio e): altitudine media pari o superiore a 300 metri per comuni di province interamente montane e confinanti con Stati esteri, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56
  • Criteri aggiuntivi (art. 2, comma 2): comuni confinanti con comuni già montani o con Stati esteri, e piccoli gruppi di comuni circondati da territori montani, con altitudine media minima di 200 metri

L'impatto pratico riguarda soprattutto l'accesso alle misure della legge 131/2025: ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, incentivi per la natalità nei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e, in prospettiva, il riordino delle agevolazioni fiscali che il Governo dovrà attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge 131/2025.

A chi riguarda

Il decreto interessa in primo luogo i comuni italiani e le loro amministrazioni, che devono verificare se rientrano nell'elenco allegato e come gestire eventuali fusioni o scissioni territoriali. La classificazione vale anche per province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, come Belluno, Sondrio e Verbano Cusio-Ossola, richiamate nelle premesse del decreto.

Per i contribuenti residenti nei comuni montani, l'effetto più concreto al momento riguarda l'accesso agli incentivi per la natalità previsti dall'articolo 29 della legge 131/2025, riservati ai comuni classificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Per le partite IVA e le imprese che operano in montagna, la nuova classificazione incide indirettamente sull'erogazione di fondi e programmi regionali o locali legati allo sviluppo montano.

Riguarda anche regioni e province autonome, che definiscono le modalità di assegnazione degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinati agli enti locali, e gli enti e organismi coinvolti nella programmazione territoriale montana. Il decreto non introduce nuovi adempimenti diretti verso l'Agenzia delle Entrate o il modello F24 per i singoli contribuenti.

Cosa fare adesso: passi concreti

Il decreto è operativo: la verifica dell'inclusione nell'elenco e il monitoraggio degli aggiornamenti annuali sono gli adempimenti principali per chi vive o lavora nei territori interessati.

  1. Consulta il testo ufficiale completo sul sito della Gazzetta Ufficiale al link indicato in fondo all'articolo e scarica l'allegato con l'elenco dei comuni montani.
  2. Verifica se il tuo comune è incluso nell'allegato al DPCM 121/2026. Se non compare, controlla se rientra comunque nei criteri dell'articolo 2 per eventuali aggiornamenti futuri dell'elenco.
  3. Se sei amministratore locale, valuta l'impatto su fusioni o scissioni comunali: il comune risultante conserva lo status di montano solo se soddisfa i criteri del decreto, come previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 131/2025.
  4. Se risiedi in un comune montano con meno di 5.000 abitanti, verifica i requisiti per gli incentivi alla natalità di cui all'articolo 29 della legge 131/2025. L'importo del contributo una tantum è determinato con decreto ministeriale: verificare sul link ufficiale le modalità di richiesta.
  5. Se hai terreni agricoli in comune montano, per l'esenzione IMU restano applicabili le discipline già vigenti: la legge 131/2025, articolo 2, comma 3, stabilisce che la nuova classificazione non si applica a quel beneficio. Verifica la situazione con il proprio comune o un commercialista.
  6. Se sei imprenditore o partita IVA in area montana, monitora i bandi regionali e i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, la cui ripartizione tra enti locali avviene sulla base della nuova classificazione.
  7. Segna in agenda gli aggiornamenti annuali: l'elenco può essere modificato con decreto adottato entro il 30 settembre di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Non è previsto dal decreto alcun versamento o dichiarazione tramite modello F24 legato direttamente alla classificazione dei comuni montani. Eventuali effetti fiscali futuri dipenderanno dal decreto legislativo di riordino delle agevolazioni che il Governo deve adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge 131/2025.

Scadenze e rischi se non si verifica la propria situazione

Le date certe ricavabili dal testo ufficiale sono le seguenti. Il regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 7 luglio 2026 e entra in vigore il 22 luglio 2026, come indicato nelle note al provvedimento. Da quella data l'elenco dei comuni montani allegato al decreto produce i suoi effetti per l'applicazione della legge 131/2025.

Aggiornamenti e fusioni comunali

La legge 131/2025 prevede che l'elenco possa essere aggiornato, ove necessario e sulla base dei dati ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 30 settembre di ogni anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Chi si affida a una classificazione obsoleta rischia di non accedere a tempo a fondi, incentivi o programmi riservati ai comuni montani.

In caso di fusione o scissione di comuni, il nuovo ente o i comuni risultanti sono classificati come montani solo se soddisfano i criteri del decreto. Un'amministrazione che non verifica questa condizione dopo un riordino territoriale può perdere lo status di comune montano e le misure collegate.

Per gli incentivi alla natalità, l'articolo 29 della legge 131/2025 prevede un contributo una tantum per figli nati o adottati e iscritti all'anagrafe dei comuni montani interessati, con importo e modalità fissati da decreto ministeriale. Chi non verifica i requisiti di residenza e i termini stabiliti in quel decreto rischia di non ottenere il beneficio.

Il regolamento non prevede sanzioni dirette per i contribuenti, ma l'omissione della verifica può comportare la perdita di agevolazioni o l'impossibilità di partecipare a bandi e programmi di sostegno alla montagna.

Fonte ufficiale

Articolo redatto sulla base del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale.

Provvedimento: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2026, n. 121 — Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131 (codice redazionale 26G00138).

Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 7 luglio 2026. Entrata in vigore: 22 luglio 2026.

Link ufficiale: Gazzetta Ufficiale — DPCM 11 maggio 2026, n. 121

Domande frequenti

Come si capisce se un comune è classificato come montano?

Un comune è montano se soddisfa almeno uno dei criteri dell'articolo 2 del DPCM 121/2026, basati su altitudine e pendenza del territorio, oppure rientra nei casi speciali per comuni confinanti o raggruppati. L'elenco ufficiale dei comuni che rispettano questi criteri è pubblicato nell'allegato al decreto, consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale.

Il decreto cambia l'esenzione IMU sui terreni agricoli in comune montano?

No, per quel beneficio la legge 131/2025, articolo 2, comma 3, stabilisce che la nuova classificazione non si applica. L'esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani continua a essere regolata dalle discipline già vigenti, come quella di cui all'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Cosa succede se il mio comune si fonde con un comune di pianura?

Il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo se soddisfa i criteri previsti dal DPCM 121/2026. La stessa regola vale in caso di scissione: i nuovi comuni sono montani solo se rispettano i requisiti definiti dal decreto, come previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 131/2025.

Posso accedere agli incentivi per la natalità grazie a questo decreto?

Gli incentivi per la natalità sono previsti dall'articolo 29 della legge 131/2025 per i comuni classificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Il contributo una tantum è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe successivamente all'entrata in vigore della legge, ma importo e modalità di richiesta sono fissati con decreto ministeriale separato.

L'elenco dei comuni montani può cambiare nel tempo?

Sì. La legge 131/2025 prevede che l'elenco possa essere aggiornato, ove necessario e sulla base dei dati ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno. L'aggiornamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Devo presentare un F24 o una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate per questo decreto?

Il DPCM 121/2026 non introduce adempimenti diretti verso l'Agenzia delle Entrate o versamenti tramite modello F24 per i singoli contribuenti. Il decreto definisce criteri e elenco dei comuni montani; eventuali effetti fiscali futuri dipenderanno dal decreto legislativo di riordino delle agevolazioni che il Governo deve adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge 131/2025.