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C.R.F. Torino: liquidazione coatta amministrativa e commissario (decreto 15/10/2026)

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria e di revisione «C.R.F. S.r.l. in liquidazione», con sede a Torino, dopo la revoca dell’autorizzazione del 3 luglio 2026. Contestualmente è stata nominata commissario liquidatore la dott.ssa Cerutti Cristina. Il provvedimento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2026: chi ha rapporti con la società deve leggere l’atto e verificare i passi previsti dal Codice della crisi.

C.R.F. Torino: liquidazione coatta amministrativa e commissario (decreto 15/10/2026)

Cosa sapere in 60 secondi

Con decreto del 15 ottobre 2026, firmato dal ministro Urso, la società C.R.F. S.r.l. società fiduciaria e di revisione in liquidazione (siglabile «C.R.F. S.r.l. in liquidazione»), con sede legale a Torino e iscrizione al Registro imprese n. 03692320017, è stata assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa. La misura segue la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di revisione contabile, già disposta con decreto del 3 luglio 2026, e si inserisce in un percorso avviato anche con la sospensione dell’autorizzazione per sei mesi con decreto del 22 dicembre 2025.

Al procedimento è preposta, come commissario liquidatore, la dott.ssa Cerutti Cristina (domicilio professionale in Cuneo, via Roma n. 55). Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 248 del 24 ottobre 2026 (codice 26A05578). Non si tratta di una novità fiscale generale su F24, IVA o IRPEF: riguarda una singola società autorizzata e i soggetti che hanno rapporti con essa (clienti, creditori, mandanti fiduciari).

  • Società interessata: C.R.F. S.r.l. in liquidazione, Torino
  • Effetto principale: liquidazione coatta amministrativa (art. 293 e ss. d.lgs. 14/2019 e art. 1 d.l. 233/1986)
  • Commissario liquidatore: dott.ssa Cerutti Cristina
  • Fonte: decreto MIMIT 15/10/2026, GU 24/10/2026

Cosa cambia rispetto a prima

Prima del decreto

La C.R.F. era una società fiduciaria e di revisione in liquidazione, ma conservava (fino alla revoca) il quadro regolamentare legato all’autorizzazione ministeriale all’attività fiduciaria e di revisione contabile, originariamente riconosciuta con provvedimento del 21 maggio 1984. Con il decreto del 22 dicembre 2025 l’autorizzazione era stata sospesa per sei mesi, con avviso che, in assenza di regolarizzazione, si sarebbe proceduto alla revoca e alla liquidazione coatta. Con decreto del 3 luglio 2026 l’autorizzazione è stata revocata.

Dopo il decreto del 15 ottobre 2026

La società non prosegue sul solo piano della liquidazione ordinaria societaria: viene assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, procedura prevista per le società fiduciarie dopo revoca dell’autorizzazione (decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 430/1986), con rinvio al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). È nominato un commissario liquidatore che gestisce la procedura; al commissario spetta il trattamento economico di cui al decreto ministeriale del 16 gennaio 1997 (pubblicato in GU del 16 maggio 1997, n. 112).

  • Prima: società fiduciaria/revisoria in liquidazione, con autorizzazione prima sospesa e poi revocata
  • Dopo: liquidazione coatta amministrativa con commissario liquidatore dedicato
  • Impatto pratico: i rapporti (mandati fiduciari, revisioni, crediti verso la società) entrano nel regime della procedura di liquidazione coatta; occorre allinearsi alle comunicazioni del commissario e agli adempimenti previsti dal codice della crisi
  • Pubblicità: iscrizione al Registro imprese di Torino, comunicazione alla cancelleria del Tribunale di Torino – sezione fallimentare, pubblicazione in GU e sul sito ministeriale (trasparenza, d.lgs. 33/2013)

A chi riguarda

Il decreto ha effetti diretti sulla C.R.F. S.r.l. in liquidazione e su chiunque abbia un rapporto giuridico o economico con essa. In primo luogo clienti e mandanti che affidavano alla società servizi fiduciari o attività di revisione contabile: dovranno verificare lo stato dei mandati, della documentazione contabile e degli eventuali beni o rapporti gestiti in fiduciaria.

Riguarda anche fornitori e creditori (professionisti, altre imprese, istituti di credito) con crediti verso la società, e le partite IVA o società la cui revisione o gestione fiduciaria era affidata alla C.R.F. Non è una misura che modifica aliquote o scadenze fiscali nazionali; eventuali adempimenti verso l’Agenzia delle Entrate restano quelli ordinari, salvo quanto disposto dal commissario liquidatore nella procedura.

Interessati indirettamente possono essere altri revisori o società fiduciarie chiamate a subentrare o ricevere documentazione, e il Tribunale di Torino – sezione fallimentare, che riceve comunicazione del decreto. Per ricorsi avverso il provvedimento sono indicati il Tribunale amministrativo regionale del Lazio o il Presidente della Repubblica, nei termini indicati nell’art. 3 del decreto.

Cosa fare adesso: passi concreti

Se non sei coinvolto direttamente con la C.R.F., non devi intraprendere azioni specifiche legate a questo decreto. Se invece hai rapporti con la società, conviene agire subito per non perdere diritti o documenti.

  1. Scarica e conserva il testo ufficiale del decreto dal link Gazzetta Ufficiale (26A05578, GU n. 248 del 24-10-2026) e annota data e oggetto per eventuali comunicazioni interne o al commercialista.
  2. Identifica i tuoi rapporti: contratti fiduciari, incarichi di revisione, fatture emesse o ricevute, depositi documentali, mandati di rappresentanza. Prepara un elenco con date, importi e riferimenti contrattuali (senza assumere scadenze non indicate nel decreto).
  3. Contatta il commissario liquidatore (dott.ssa Cerutti Cristina, domicilio professionale Cuneo, via Roma n. 55) per chiedere istruzioni su consegna documenti, prosecuzione o cessazione mandati e modalità di comunicazione dei crediti, secondo quanto verrà indicato nella procedura.
  4. Verifica pubblicazioni ministeriali: l’art. 3 prevede la trasmissione dei dati per la pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione (d.lgs. 33/2013). Controlla periodicamente il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per avvisi del commissario.
  5. Registro imprese e tribunale: il decreto sarà iscritto al Registro imprese di Torino e inviato alla cancelleria del Tribunale di Torino – sezione fallimentare. Puoi consultare visure e comunicazioni ufficiali per confermare lo stato procedurale.
  6. Valuta tutela giuridica, solo se sei legittimato: avverso il provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro sessanta giorni o al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento (art. 3).
  7. Adempimenti fiscali ordinari: per IVA, ritenute, dichiarazioni o modello F24 già dovuti per periodi anteriori, continua a seguire le regole usuali e il parere del professionista; il decreto non sostituisce versamenti già scaduti verso l’Erario.

Per termini di presentazione crediti, informativa ai creditori e calendario della liquidazione coatta, verificare sul link ufficiale del decreto e sulle successive comunicazioni del commissario liquidatore, perché il testo pubblicato non fissa scadenze operative oltre ai termini di ricorso.

Scadenze e rischi se non si interviene

Termini indicati nel decreto

L’art. 3 stabilisce che avverso il provvedimento si può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni, oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. Entrambi i termini decorrono dalla data di ricezione del provvedimento, non dalla sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2026.

Il decreto del 22 dicembre 2025 aveva previsto una sospensione dell’autorizzazione per sei mesi e l’avvertimento che, senza regolarizzazione, si sarebbe proceduto alla revoca e alla liquidazione coatta: quella fase è conclusa con la revoca del 3 luglio 2026 e con il presente decreto del 15 ottobre 2026.

Rischi pratici (deducibili dal contesto)

Chi ha crediti o mandati in essere e non si adegua alle istruzioni del commissario liquidatore rischia di non far valere tempestivamente diritti o di non recuperare documentazione aziendale. La procedura di liquidazione coatta amministrativa è distinta dal fallimento (escluso per le società fiduciarie in revoca, come richiamato nel decreto), ma comporta comunque vincoli sulla gestione del patrimonio sociale.

Per sanzioni, termini di ammissione al passivo o effetti su singoli pagamenti verso terzi verificare sul link ufficiale e sulle norme richiamate (art. 293 e seguenti d.lgs. 14/2019): il decreto ministeriale non elenca penali specifiche per i creditori esterni.

Fonte ufficiale

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, n. 248 del 24 ottobre 2026, codice redazionale 26A05578: decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 15 ottobre 2026, titolo «Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della «C.R.F. S.r.l. in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore».

Consultazione integrale: Gazzetta Ufficiale — Serie Generale (26A05578).

Domande frequenti

Devo compilare il modello F24 per questo decreto?

No: il provvedimento non introduce nuovi tributi, codici tributo o versamenti obbligatori legati alla pubblicazione in Gazzetta. Eventuali pagamenti restano quelli già dovuti per i rapporti con la C.R.F. o per la normale attività fiscale. Per importi e scadenze specifiche verificare sul link ufficiale e con il proprio commercialista.

Perché la C.R.F. è in liquidazione coatta e non in fallimento?

Il decreto richiama il d.l. 233/1986, che prevede che le società fiduciarie dopo revoca dell’autorizzazione siano poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, con rinvio oggi al d.lgs. 14/2019. La revoca dell’autorizzazione è avvenuta con decreto del 3 luglio 2026, rendendo consequenziale il presente provvedimento del 15 ottobre 2026.

Chi è il commissario liquidatore e cosa fa?

È la dott.ssa Cerutti Cristina, nominata con l’art. 2 per presiedere la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Il commissario gestisce la liquidazione secondo gli artt. 293 e seguenti del Codice della crisi e dell’insolvenza; al commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 16 gennaio 1997 (GU 16 maggio 1997, n. 112).

Entro quando posso fare ricorso contro il decreto?

L’art. 3 prevede ricorso al TAR del Lazio entro sessanta giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di ricezione del provvedimento. La pubblicazione in GU del 24 ottobre 2026 è un elemento di pubblicità, ma il decorso dei termini di impugnazione va calcolato secondo le regole processuali applicabili alla ricezione.

Sono cliente fiduciario della C.R.F.: devo cambiare revisore o fiduciaria?

Il decreto non indica automaticamente un subentro, ma avvia la liquidazione coatta amministrativa che incide su mandati e patrimonio gestito. Devi contattare il commissario liquidatore e il tuo consulente per trasferire documenti, chiudere o sostituire gli incarichi e tutelare i dati contabili. Per tempistiche operative verificare sul link ufficiale e sulle comunicazioni del commissario.

Il decreto modifica scadenze IVA o IRPEF per tutti i contribuenti?

No: si tratta di un provvedimento individuale su una società fiduciaria e di revisione torinese, non di una riforma fiscale generale. Partite IVA e contribuenti non legati alla C.R.F. non hanno nuovi obblighi derivanti da questo atto. Restano validi i calendari fiscali ordinari salvo istruzioni specifiche nella procedura di liquidazione per chi ha rapporti con la società.