Cosa sapere in un minuto
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 2026, riguarda la riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali con cedola annua lorda del 4,00%, godimento dal 1° settembre 2026 e rimborso al 1° ottobre 2036. Non si tratta di una novità su F24, IRPEF, IVA o IMU: è un provvedimento sul debito pubblico e sul collocamento di titoli di Stato.
In sintesi, il direttore generale del Tesoro dispone la quinta tranche (emissione tra 3.000 e 3.500 milioni di euro nominali) e, dopo l’asta, il collocamento supplementare che corrisponde alla sesta tranche (pari al 20% secondo il «decreto di massima»). Le scadenze operative chiave nel decreto sono: offerte entro le ore 11,00 del 29 ottobre 2026, domande degli specialisti entro le ore 15,30 del 30 ottobre 2026, regolamento il 2 novembre 2026.
- Tasso: 4,00% annuo lordo, cedole semestrali il 1° aprile e 1° ottobre; la prima cedola non viene corrisposta perché già scaduta.
- Provvigione di collocamento: 0,200% sul capitale nominale sottoscritto (art. 2).
- Caratteristiche e regole di asta: richiamo integrale al «decreto di massima» n. 101633 del 19 dicembre 2022.
Cosa cambia rispetto alla situazione precedente
Prima dell’emissione erano già state disposte, con decreti del 28 agosto e del 29 settembre 2026, le prime quattro tranche dello stesso prestito (BTP poliennali 4,00% con le stesse date di godimento e scadenza). Il nuovo decreto, valutate le condizioni di mercato, aggiunge un’ulteriore emissione e riapre la sottoscrizione attraverso asta e collocamento supplementare.
Prima e dopo
- Prima: quattro tranche già emesse sullo stesso titolo; emissioni complessive disposte a tutto il 26 ottobre 2026 pari a 76.740 milioni di euro (al netto dei rimborsi già effettuati), come indicato nelle premesse.
- Dopo: quinta tranche con importo nominale tra 3.000 e 3.500 milioni di euro; sesta tranche collocata in supplementare al 20% dell’importo della tranche oggetto dell’emissione, come da art. 14, comma 2, del «decreto di massima».
- Invariato sul titolo: tasso 4,00%, scadenza 1° ottobre 2036, possibilità di «coupon stripping», modalità di emissione definite dal «decreto di massima» salvo quanto espressamente previsto nel decreto.
L’impatto pratico riguarda soprattutto operatori abilitati, specialisti in titoli di Stato e intermediari che partecipano all’asta e al collocamento: devono rispettare calendario, prezzo di aggiudicazione e regolamento contabile. Per il contribuente o la partita IVA che non opera sul mercato primario dei titoli di Stato, il decreto non introduce nuovi adempimenti fiscali ordinari; eventuali effetti patrimoniali (cedole, plusvalenze, ritenute) restano quelli usuali del proprio intermediario e della normativa applicabile, da verificare sul link ufficiale con il consulente.
A chi riguarda
Il provvedimento è diretto al Dipartimento del Tesoro, alla Banca d’Italia (compensazione e liquidazione), alle sezioni di Tesoreria dello Stato e agli operatori del mercato che presentano offerte in asta secondo gli articoli 7–11 del «decreto di massima». Partecipano al collocamento supplementare, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore, gli specialisti in titoli di Stato (art. 3).
Le partite IVA e i contribuenti persone fisiche rientrano nel perimetro solo se investono tramite banca, SIM o altro intermediario abilitato: in quel caso non inviano offerte direttamente al Tesoro, ma eventualmente ordini al proprio intermediario, che opera nel rispetto del calendario ministeriale. Enti pubblici, fondi e società di gestione rientrano tra i soggetti che, attraverso operatori, possono essere coinvolti nelle sottoscrizioni istituzionali.
Non sono interessati, per contenuto del decreto, gli adempimenti legati al modello F24 per imposte ordinarie: il testo riguarda emissione, collocamento e contabilità del debito pubblico, non tributi diretti o indiretti dei contribuenti.
Cosa fare: passi operativi
Le azioni dipendono dal ruolo (operatore in asta, specialista, investitore retail). Di seguito i passi desumibili dal decreto; per dettagli tecnici (formato offerte, criteri di aggiudicazione, importi minimi) occorre consultare il «decreto di massima» richiamato negli articoli 2 e 3.
- Verificare il testo integrale del decreto del 29 ottobre 2026 e il richiamo al decreto n. 101633/2022 («decreto di massima») sul portale della Gazzetta Ufficiale.
- Operatori – offerte sulla quinta tranche (art. 1): inviare le offerte entro le ore 11,00 del 29 ottobre 2026, con le modalità degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».
- Calcolare costi di collocamento: la provvigione è pari allo 0,200% del capitale nominale sottoscritto, corrisposta come da art. 8 del «decreto di massima» (art. 2 del presente decreto).
- Specialisti – sesta tranche (collocamento supplementare): dopo l’assegnazione in asta, valutare la partecipazione al supplementare e inoltrare le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del 30 ottobre 2026 (art. 3).
- Regolamento titoli: predisporre il regolamento al 2 novembre 2026 al prezzo di aggiudicazione d’asta, con dietimi di interesse lordi per trentadue giorni; la Banca d’Italia inserisce le partite in compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento (art. 4).
- Investitori retail: contattare l’intermediario per sapere se e come partecipare al collocamento supplementare o acquistare successivamente sul mercato secondario; il decreto non indica canali diretti per i privati.
- In caso di ritardo nel regolamento: applicare le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, come richiamato all’art. 4.
Per versamenti alla Tesoreria e scritture di bilancio dello Stato (artt. 5 e 6) agiscono Banca d’Italia e Tesoreria: non sono adempimenti del singolo contribuente.
Scadenze e rischi se si sbaglia calendario
Il decreto fissa un calendario serrato intorno all’emissione. Mancare le finestre orarie può significare non partecipare alla tranche o al collocamento supplementare previsto.
- 29 ottobre 2026, ore 11,00: termine per le offerte degli operatori sulla quinta tranche (art. 2).
- 30 ottobre 2026, ore 15,30: termine per le domande di sottoscrizione degli specialisti al collocamento supplementare (sesta tranche, art. 3).
- 2 novembre 2026: regolamento dei buoni sottoscritti in asta e in supplementare; stessa data per il versamento del ricavo alla Tesoreria dello Stato da parte della Banca d’Italia (artt. 4 e 5).
Se il regolamento slitta
L’art. 4 prevede che, in caso di ritardo nel regolamento dei titoli, si applichino il regolamento (UE) n. 909/2014 e il decreto ministeriale n. 12953/2023 (disposizioni contabili e disciplina collegata al regolamento titoli). Le sanzioni o penali specifiche non sono riportate nel decreto: per l’entità degli effetti occorre verificare sul link ufficiale il testo di tali atti e le istruzioni della Banca d’Italia.
Il decreto non indica conseguenze per il contribuente che non investe in BTP: i rischi principali riguardano operatori e specialisti che partecipano all’emissione e devono rispettare regolamento e normativa sui depositari centrali di titoli.
Fonte ufficiale
Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, n. 258 del 5 novembre 2026: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2026, codice redazionale 26A05782, titolo «Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,00%, con godimento 1° settembre 2026 e scadenza 1° ottobre 2036, quinta e sesta tranche».
Domande frequenti
Devo compilare il modello F24 per questo decreto?
No. Il decreto disciplina l’emissione e il collocamento di buoni del Tesoro poliennali, non introduce un nuovo tributo o un codice tributo da versare con F24 per i contribuenti. Eventuali imposte su redditi da titoli (cedole, capital gain) seguono le regole ordinarie e la gestione del tuo intermediario.
Posso sottoscrivere personalmente entro le ore 11,00 del 29 ottobre 2026?
Il termine delle ore 11,00 del 29 ottobre 2026 riguarda le offerte degli operatori in asta, con modalità definite nel «decreto di massima». Il privato di solito agisce tramite banca o intermediario; per sapere se esiste collocamento retail sulla sesta tranche, verificare sul link ufficiale e con il proprio istituto.
Quanto vale la quinta tranche e quanto la sesta?
La quinta tranche è compresa tra 3.000 e 3.500 milioni di euro nominali, come fissato all’art. 1. La sesta tranche corrisponde al collocamento supplementare pari al 20% dell’importo della tranche oggetto dell’emissione, come indicato all’art. 3 con riferimento all’art. 14 del «decreto di massima».
Quando ricevo la prima cedola su questi BTP al 4%?
Il decreto stabilisce cedole semestrali posticipate il 1° aprile e il 1° ottobre e precisa che la prima cedola, essendo già scaduta rispetto al godimento dal 1° settembre 2026, non verrà corrisposta. Al regolamento del 2 novembre 2026 sono dovuti dietimi lordi per trentadue giorni, come da art. 4.
Cos’è la provvigione dello 0,200% e chi la paga?
L’art. 2 fissa la provvigione di collocamento allo 0,200% del capitale nominale sottoscritto, con modalità di corresponsione previste dall’art. 8 del «decreto di massima». È un costo di collocamento sul mercato primario, rilevante per operatori e specialisti, non un adempimento fiscale tipico del contribuente domestico.
Cosa succede se regolo i titoli dopo il 2 novembre 2026?
Il regolamento è previsto per il 2 novembre 2026. In caso di ritardo, l’art. 4 richiama il regolamento UE 909/2014 e il decreto ministeriale 12953/2023: per penali e procedure precise occorre verificare sul link ufficiale di tali atti e sulle comunicazioni della Banca d’Italia.