Cosa devi sapere in 60 secondi
Il 24 giugno 2026 il Direttore generale del Tesoro ha firmato un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che riapre le operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali al 2,40%, indicizzati all’«Indice Eurostat» (BTP€i), con godimento dal 15 maggio 2023 e scadenza al 15 maggio 2039. Il provvedimento riguarda la dodicesima tranche in asta e la tredicesima tranche in collocamento supplementare.
L’emissione della dodicesima tranche è fissata tra un minimo di 1.500 milioni di euro e un massimo di 1.750 milioni di euro. I titoli pagano interessi lordi del 2,40% all’anno in due rate semestrali, il 15 maggio e il 15 novembre; le prime sei cedole, già scadute, non verranno corrisposte. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 150 del 1° luglio 2026.
- Prodotto: BTP€i 2,40%, indicizzati all’Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell’area dell’euro (IAPC), escluso tabacco
- Importo tranche 12: da 1.500 a 1.750 milioni di euro
- Scadenza titolo: 15 maggio 2039
- Provvigione di collocamento: 0,275% del capitale nominale sottoscritto
Cosa cambia con il decreto
Prima dell’emissione erano già state collocate undici tranche dello stesso BTP€i 2,40% (decreti del 23 maggio 2023, 25 gennaio, 25 giugno e 25 settembre 2024, 24 settembre e 25 novembre 2025). Con questo decreto il Tesoro aggiunge la dodicesima tranche tramite asta e, subito dopo, la tredicesima tramite collocamento supplementare riservato agli specialisti in titoli di Stato.
Prima e dopo
- Prima: undici tranche già emesse del BTP€i con le stesse caratteristiche (tasso 2,40%, godimento 15 maggio 2023, scadenza 15 maggio 2039)
- Dopo: dodicesima tranche collocata in asta (1.500–1.750 milioni di euro) e tredicesima tranche in collocamento supplementare
- Prima: finestra di sottoscrizione chiusa per queste ulteriori tranche
- Dopo: riapertura con scadenze operative fissate al 24, 25 e 26 giugno 2026
Impatto pratico
Per gli operatori di mercato e gli investitori istituzionali, il decreto riapre la possibilità di sottoscrivere titoli di Stato indicizzati all’inflazione, con protezione del capitale e degli interessi rispetto all’andamento dell’Indice Eurostat. Le modalità di emissione, asta e collocamento seguono il decreto di massima n. 101633 del 19 dicembre 2022 e il decreto cornice n. 58779 del 31 dicembre 2025. Sullo stesso titolo resta possibile il coupon stripping, cioè la separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso.
Il provvedimento non introduce nuovi adempimenti fiscali per contribuenti o partite IVA tramite modello F24. Si tratta di un’operazione di indebitamento pubblico dello Stato italiano, nell’ambito del limite massimo di emissione dei prestiti pubblici previsto dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199). A tutto il 19 giugno 2026 le emissioni disposte ammontavano, al netto dei rimborsi, a 64.556 milioni di euro.
A chi riguarda
Il decreto è rivolto principalmente agli operatori del mercato dei titoli di Stato e agli specialisti in titoli di Stato autorizzati a partecipare al collocamento supplementare. Non riguarda l’adempimento ordinario dei contribuenti o delle partite IVA verso il fisco.
Operatori e investitori
Gli operatori che partecipano all’asta devono inviare le offerte entro le ore 11,00 del 24 giugno 2026, seguendo le modalità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto di massima. Gli specialisti in titoli di Stato possono invece presentare domande di sottoscrizione per la tredicesima tranche entro le ore 15,30 del 25 giugno 2026.
Chi non è coinvolto
Contribuenti, lavoratori autonomi, imprese e partite IVA non hanno obblighi diretti legati a questo decreto, salvo eventuale partecipazione indiretta tramite intermediari finanziari (banche, SIM, SGR) se offrono il prodotto ai propri clienti. Per i dettagli su accesso al collocamento da parte del risparmiatore retail, verificare sul link ufficiale o presso il proprio intermediario.
Cosa fare: passi operativi
Le azioni descritte nel decreto sono rivolte a operatori e specialisti del mercato obbligazionario. Di seguito i passi previsti dal testo ufficiale, nell’ordine temporale indicato.
- Entro le ore 11,00 del 24 giugno 2026: gli operatori devono inviare le offerte per la dodicesima tranche, rispettando le modalità degli articoli 7–11 del decreto di massima n. 101633/2022.
- Al termine dell’asta: il Tesoro procede all’assegnazione dei titoli; la provvigione di collocamento (0,275% del capitale nominale sottoscritto) viene corrisposta secondo l’art. 8 del decreto di massima.
- Entro le ore 15,30 del 25 giugno 2026: gli specialisti in titoli di Stato possono inoltrare le domande di sottoscrizione per la tredicesima tranche in collocamento supplementare (artt. 12–15 del decreto di massima).
- Il 26 giugno 2026: regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, al prezzo di aggiudicazione con dietimi di interesse lordi per quarantadue giorni. La Banca d’Italia inserisce le partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
- Sempre il 26 giugno 2026: la Banca d’Italia versa presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il ricavo dei buoni assegnati, unitamente al rateo di interesse del 2,40% annuo lordo dovuto allo Stato.
Nota per chi non opera sul mercato primario: questo decreto non prevede adempimenti su portali dell’Agenzia delle Entrate né compilazione del modello F24. Chi intende investire in BTP€i sul mercato secondario deve rivolgersi al proprio intermediario abilitato.
Scadenze e rischi
Il decreto fissa scadenze operative precise per asta, collocamento supplementare e regolamento. Di seguito i termini indicati nel testo ufficiale.
Termini del decreto
- 24 giugno 2026, ore 11,00: scadenza per le offerte degli operatori relative alla dodicesima tranche
- 25 giugno 2026, ore 15,30: scadenza per le domande di sottoscrizione degli specialisti in titoli di Stato per la tredicesima tranche
- 26 giugno 2026: data di regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare
- 1° luglio 2026: data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 150
Cosa succede in caso di ritardo
Se un operatore assegnatario non rispetta i termini di regolamento previsti per il 26 giugno 2026, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 sulle disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione dei titoli di Stato. Il decreto non indica nel dettaglio l’entità delle penali: per i parametri applicabili, verificare sul link ufficiale i richiami normativi citati nelle premesse.
Per chi non ha partecipato alle operazioni entro le scadenze indicate, non sono previste conseguenze fiscali o amministrative verso il fisco: semplicemente non è stato possibile sottoscrivere queste tranche sul mercato primario.
Fonte ufficiale
Testo integrale del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2026, codice redazionale 26A03289:
Gazzetta Ufficiale — Decreto MEF 24 giugno 2026 (26A03289)
Titolo ufficiale: «Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,40%, indicizzati all’«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 maggio 2023 e scadenza 15 maggio 2039, dodicesima e tredicesima tranche».
Domande frequenti
Devo compilare il modello F24 per questo decreto?
No. Il decreto riguarda l’emissione e il collocamento di titoli di Stato sul mercato primario, non un adempimento fiscale verso l’Agenzia delle Entrate. Contribuenti e partite IVA non hanno obblighi diretti legati a questo provvedimento.
Quanto vale l’emissione della dodicesima tranche?
L’importo nominale della dodicesima tranche è compreso tra un minimo di 1.500 milioni di euro e un massimo di 1.750 milioni di euro, come indicato all’art. 1 del decreto. L’importo effettivo assegnato dipende dall’esito dell’asta.
Che rendimento offrono questi BTP€i?
I buoni fruttano un interesse annuo lordo del 2,40%, pagabile in due semestralità posticipate il 15 maggio e il 15 novembre di ogni anno. Capitale e interessi sono indicizzati all’«Indice Eurostat», cioè l’Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell’area dell’euro escluso il tabacco.
Perché le prime sei cedole non vengono pagate?
Il decreto stabilisce espressamente che le prime sei cedole, essendo già pervenute in scadenza, non verranno corrisposte. Il godimento del titolo decorre dal 15 maggio 2023, quindi chi sottoscrive ora entra in un prestito già in corso e riceve le cedole successive.
Chi può partecipare al collocamento supplementare?
La tredicesima tranche è riservata agli specialisti in titoli di Stato, che possono inoltrare le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del 25 giugno 2026. Le modalità sono quelle previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto di massima n. 101633/2022.
Cosa succede se un operatore regola i titoli in ritardo?
In caso di ritardo nel regolamento previsto per il 26 giugno 2026, trovano applicazione il regolamento (UE) n. 909/2014 e il decreto ministeriale n. 12953/2023 sulle disposizioni contabili per i ritardi nel regolamento delle operazioni di emissione dei titoli di Stato. Per l’entità delle penali, verificare sul link ufficiale i richiami normativi citati nel decreto.