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BTP€i 2035: riaperte sottoscrizioni 27ª e 28ª tranche con decreto MEF del 27 ottobre

Il Ministero dell’economia ha disposto l’emissione e la riapertura delle operazioni sui BTP poliennali 2,35% indicizzati all’Indice Eurostat (BTP€i), con scadenza 15 settembre 2035. Le offerte in asta e il collocamento supplementare hanno termini stretti a fine ottobre 2026; il regolamento è fissato al 29 ottobre. Chi opera sui titoli di Stato deve seguire le modalità del decreto di massima e verificare i dettagli sul testo ufficiale.

BTP€i 2035: riaperte sottoscrizioni 27ª e 28ª tranche con decreto MEF del 27 ottobre

Cosa sapere in un minuto

Il 27 ottobre 2026 il direttore generale del Tesoro ha firmato un decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 novembre 2026 (Serie Generale n. 255), che riguarda i buoni del Tesoro poliennali al 2,35% indicizzati all’«Indice Eurostat» (BTP€i), con godimento dal 15 settembre 2004 e scadenza il 15 settembre 2035. Non si tratta di un adempimento fiscale verso l’Agenzia delle Entrate o di un pagamento con modello F24: è un’operazione di mercato sul debito pubblico, con emissione della ventisettesima tranche e collocamento della ventottesima.

In pratica il Tesoro riapre la sottoscrizione di questo titolo per un importo nominale tra 500 e 750 milioni di euro. Gli operatori devono inviare le offerte entro le ore 11,00 del 27 ottobre 2026; i specialisti in titoli di Stato possono partecipare al collocamento supplementare entro le ore 15,30 del 28 ottobre 2026. Il regolamento delle sottoscrizioni è previsto il 29 ottobre 2026, con provvigione di collocamento pari allo 0,225% del capitale nominale sottoscribito.

  • Tasso annuo lordo fisso: 2,35%, con indicizzazione su capitale e interessi all’Indice Eurostat (IAPC area euro, tabacco escluso).
  • Cedole semestrali posticipate: 15 marzo e 15 settembre; le prime 44 cedole non vengono più pagate perché già scadute.
  • Per importi minimi di sottoscrizione al dettaglio, modalità bancarie e profili investitori non indicati nel decreto: verificare sul link ufficiale e sul «decreto di massima» richiamato nel testo.

Cosa cambia rispetto alla situazione precedente

Prima dell’adozione di questo provvedimento le ventisettesima e ventottesima tranche del BTP€i 2,35% (scadenza 2035) non erano ancora state emesse e collocate secondo le regole fissate dal decreto. Il decreto colma questo vuoto operativo: autorizza l’emissione della ventisettesima tranche e, subito dopo l’asta, il collocamento supplementare come ventottesima tranche, nel rispetto del «decreto cornice» 2026 e del limite di emissione dei prestiti pubblici previsto dalla legge di bilancio 2026.

Dopo il decreto

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2026 il quadro è definito per operatori e specialisti: calendario dell’asta, finestra del collocamento supplementare, data di regolamento e rinvio alle regole del decreto di massima (in particolare articoli 7–15 per asta e collocamento, 16–19 per caratteristiche del titolo). Restano invariati godimento, scadenza, tasso nominale e legame con l’Indice Eurostat rispetto alle tranche già emesse dello stesso prestito.

  • Prima: ventisettesima e ventottesima tranche del BTP€i 2035 non ancora disposte con questo calendario.
  • Dopo: emissione 27ª tranche per 500–750 milioni di euro nominali; collocamento 28ª tranche a seguito dell’asta; regolamento unificato il 29 ottobre 2026.
  • Impatto pratico: nuova liquidità sul mercato primario per il titolo inflazione-linked; possibilità di coupon stripping; dietimi di interesse lordi per 44 giorni al regolamento; penali UE in caso di ritardo nel regolamento (come da art. 4).
  • Contesto emissioni 2026: a tutto il 22 ottobre 2026 le emissioni disposte ammontavano, al netto dei rimborsi, a 76.740 milioni di euro — dato di monitoraggio del debito, non un obbligo per il singolo contribuente.

A chi riguarda

Il decreto è rivolto principalmente al mondo dell’intermediazione e del collocamento titoli di Stato, non all’obbligo di dichiarazione o pagamento fiscale ordinario delle persone fisiche o delle partite IVA. Sono coinvolti gli operatori che partecipano all’asta della ventisettesima tranche (offerte entro le ore 11,00 del 27 ottobre 2026, secondo gli articoli 7–11 del decreto di massima) e gli specialisti in titoli di Stato che possono aderire al collocamento supplementare della ventottesima tranche (domande entro le ore 15,30 del 28 ottobre 2026).

Investitori retail, risparmiatori e imprese che acquistano BTP tramite banca o intermediario non compaiono come destinatari diretti nel testo: per loro valgono le regole generali del mercato secondario o eventuali canali di collocamento previsti altrove. Enti pubblici, tesorerie aziendali e consulenti finanziari che gestiscono portafogli sovrani o obbligazionari devono allineare ordini e regolamento alla data del 29 ottobre 2026. Il provvedimento non modifica IMU, IRPEF, IVA o adempimenti F24: eventuali conseguenze fiscali su cedole e plusvalenze restano fuori da questo atto e vanno verificate sul link ufficiale e sulla normativa tributaria applicabile.

Cosa fare: passi operativi

Le azioni sotto elencate derivano dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto e dal richiamo al decreto di massima. Chi non è operatore abilitato all’asta deve rivolgersi al proprio intermediario; per modalità tecniche non ripetute nel decreto, verificare sul link ufficiale.

  1. Verificare il titolo: confermare che si tratta del BTP€i 2,35%, Indice Eurostat, godimento 15 settembre 2004, scadenza 15 settembre 2035 (ventisettesima e ventottesima tranche).
  2. Per gli operatori in asta: preparare e inviare le offerte entro le ore 11,00 del 27 ottobre 2026, rispettando gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto di massima.
  3. Provvigione: calcolare lo 0,225% sul capitale nominale sottoscritto; la corresponsione segue l’art. 8 del decreto di massima.
  4. Specialisti – collocamento supplementare: inoltrare le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del 28 ottobre 2026, dopo le operazioni di assegnazione dell’asta (art. 3).
  5. Regolamento: predisporre il regolamento al 29 ottobre 2026 al prezzo di aggiudicazione, con dietimi di interesse lordi per 44 giorni; la Banca d’Italia inserisce le partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
  6. Ritardi: in caso di regolamento tardivo, applicare regolamento (UE) 909/2014 e decreto ministeriale 12953/2023 come richiamati nel decreto.
  7. Documentazione interna: conservare comunicazioni di asta, assegnazione e regolamento per contabilità e audit; non è previsto invio all’AdE tramite F24 per questa operazione di mercato.

Nota: il decreto indica che il 29 ottobre 2026 la Banca d’Italia versa il ricavo presso la Tesoreria dello Stato; per investitori finali non cambiano gli adempimenti dichiarativi rispetto agli altri titoli di Stato, salvo norme non contenute in questa fonte.

Scadenze e rischi se non si rispettano i termini

Il calendario del decreto è stringente e vale per la tornata di collocamento disposta il 27 ottobre 2026 (data del provvedimento). Le scadenze operative sono esplicite negli articoli 2, 3 e 4 e non vanno confuse con scadenze fiscali o con il modello F24.

Termini indicati nel decreto

  • 27 ottobre 2026, ore 11,00: termine per le offerte degli operatori sulla ventisettesima tranche (asta).
  • 28 ottobre 2026, ore 15,30: termine per le domande degli specialisti al collocamento supplementare (ventottesima tranche).
  • 29 ottobre 2026: regolamento da parte degli operatori assegnatari; versamento del ricavo da parte della Banca d’Italia alla Tesoreria dello Stato.
  • Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 255 del 2 novembre 2026 (codice 26A05726).

Conseguenze in caso di ritardo

Se il regolamento non avviene nei termini previsti, l’art. 4 richiama espressamente le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 sulle penali e le regole contabili per i ritardi nel regolamento delle operazioni su titoli di Stato. Per l’importo esatto delle penali e le procedure di recupero, verificare sul link ufficiale e sui testi richiamati. Mancata partecipazione all’asta o al supplementare non comporta sanzioni amministrative per il contribuente ordinario: semplicemente non si acquista la tranche in collocamento primario.

Fonte ufficiale

Testo integrale del provvedimento: Ministero dell’economia e delle finanze — Decreto 27 ottobre 2026, titolo «Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, ventisettesima e ventottesima tranche» (26A05726).

Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale — Serie Generale (GU n. 255 del 2 novembre 2026). Firmato a Roma il 27 ottobre 2026, p. Il direttore generale del Tesoro Iacovoni.

Domande frequenti

Devo compilare l’F24 o comunicare qualcosa all’Agenzia delle Entrate per questo decreto?

No. Il decreto disciplina l’emissione e la sottoscrizione di titoli di Stato sul mercato primario, non un tributo o un versamento verso l’Erario tramite modello F24. Eventuali obblighi dichiarativi su redditi da titoli restano regolati da norme tributarie non riportate in questo atto: verificare sul link ufficiale e con il proprio consulente.

Quanto posso sottoscrivere e qual è l’importo minimo per tranche?

Il decreto fissa per la ventisettesima tranche un ammontare nominale complessivo tra 500 milioni e 750 milioni di euro, non il taglio minimo per singolo investitore retail. Per l’importo minimo sottoscribibile e le quote per ordine valgono le regole del decreto di massima (articoli richiamati dal testo): verificare sul link ufficiale.

Cos’è il BTP€i indicizzato all’Indice Eurostat?

Si tratta di buoni del Tesoro poliennali al 2,35% annuo lordo, con capitale e interessi aggiornati secondo l’Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell’area euro (IAPC), tabacco escluso, denominato nel decreto «Indice Eurostat». Il prestito ha godimento dal 15 settembre 2004 e scade il 15 settembre 2035.

Quali sono le scadenze per asta e collocamento supplementare?

Le offerte degli operatori in asta devono pervenire entro le ore 11,00 del 27 ottobre 2026. Gli specialisti in titoli di Stato possono presentare domande per il collocamento supplementare entro le ore 15,30 del 28 ottobre 2026. Il regolamento è fissato al 29 ottobre 2026.

Quanto è la provvigione di collocamento?

La provvigione è pari allo 0,225% del capitale nominale sottoscritto, con modalità di pagamento definite dall’art. 8 del decreto di massima richiamato nel decreto. La spesa è imputata ai capitoli di bilancio indicati nell’art. 6 del provvedimento.

Cosa succede se regolo i titoli in ritardo?

L’art. 4 prevede l’applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 e del decreto ministeriale n. 12953/2023 in materia di ritardi nel regolamento delle operazioni su titoli di Stato. Per importi e procedure precise delle penali occorre consultare quei testi sul link ufficiale.