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BTP giugno 2031 al 3,15%: riaperte quinta e sesta tranche — decreto MEF

Il MEF ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 26 giugno 2026 che riapre le sottoscrizioni dei Buoni del Tesoro poliennali al 3,15%, con godimento dal 4 maggio 2026 e scadenza al 1° giugno 2031. L'articolo 1 autorizza la quinta tranche tra 2.500 e 3.000 milioni di euro nominali. Chi opera sul mercato primario deve leggere gli articoli 2-6 sul link ufficiale per tempi e modalità della sesta tranche.

BTP giugno 2031 al 3,15%: riaperte quinta e sesta tranche — decreto MEF

Cosa devi sapere in 60 secondi

Il 6 luglio 2026 è uscito in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 154 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2026 (codice redazionale 26A03338). Il provvedimento riguarda la riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali al 3,15%, con godimento dal 4 maggio 2026 e scadenza al 1° giugno 2031, nella quinta e sesta tranche.

Non è un adempimento fiscale per contribuenti o partite IVA nel senso ordinario: autorizza il Tesoro a collocare nuove tranche di un titolo di Stato già in circolazione. L'articolo 1 fissa l'emissione della quinta tranche tra un minimo di 2.500 milioni e un massimo di 3.000 milioni di euro nominali, con cedole semestrali il 1° giugno e il 1° dicembre; la prima cedola, già scaduta, non viene corrisposta.

  • Prodotto: BTP poliennali 3,15%, scadenza 1° giugno 2031
  • Quinta tranche: da 2.500 a 3.000 milioni di euro nominali
  • Sesta tranche: disciplinata negli articoli successivi — verificare sul link ufficiale
  • Collocamento: modalità dell'asta previste dal decreto di massima n. 101633/2022

Cosa cambia con il decreto

Prima del decreto, erano già state emesse le prime quattro tranche dello stesso BTP 3,15% con scadenza 1° giugno 2031, con decreti del Direttore generale del Tesoro del 29 aprile e del 28 maggio 2026. A tutto il 23 giugno 2026, l'importo complessivo delle emissioni disposte ammontava, al netto dei rimborsi già effettuati, a 73.398 milioni di euro.

Dopo il decreto, il Tesoro può emettere la quinta tranche (tra 2.500 e 3.000 milioni di euro) e la sesta tranche indicata nel titolo del provvedimento. Le caratteristiche tecniche del titolo restano invariate: tasso annuo lordo del 3,15%, pagamento in due semestralità posticipate, possibilità di coupon stripping e rinvio al decreto di massima per tutto ciò che il decreto non disciplina espressamente.

Prima e dopo

  • Prima: quattro tranche già emesse del BTP 3,15% giugno 2031
  • Dopo: quinta tranche (2.500–3.000 mln €) e sesta tranche — dettagli negli artt. 2-6
  • Interessi: 3,15% lordo annuo; prima cedola non pagata ai nuovi sottoscrittori
  • Date cedolari: 1° giugno e 1° dicembre di ogni anno fino alla scadenza
  • Scadenza capitale: 1° giugno 2031

Impatto pratico

Per operatori del mercato obbligazionario e istituti che partecipano alle aste del Tesoro, il decreto segnala nuova offerta sul mercato primario. Per privati, imprese e professionisti che non operano sul mercato primario non ci sono obblighi amministrativi o versamenti legati alla sola pubblicazione del provvedimento: l'eventuale acquisto resta possibile sul mercato secondario tramite banca o intermediario autorizzato.

A chi riguarda

Il decreto è firmato dal Direttore generale del Tesoro e riguarda in primo luogo gli operatori del mercato dei titoli di Stato che partecipano alle aste e al collocamento supplementare previsti dal decreto di massima n. 101633 del 19 dicembre 2022. Tra questi rientrano banche primarie, intermediari abilitati e specialisti in titoli di Stato.

Non introduce adempimenti diretti per contribuenti, partite IVA o imprese nel campo fiscale ordinario: nessun obbligo F24, dichiarazione IVA, IMU o IRPEF deriva da questo provvedimento. Può interessare indirettamente investitori retail e istituzionali che detengono o valutano BTP a tasso fisso, ma solo tramite intermediario o sul mercato secondario.

Il decreto si inserisce nel quadro del decreto cornice n. 58779 del 31 dicembre 2025, che fissa obiettivi e limiti alle operazioni finanziarie del Tesoro per il 2026, e richiama la legge di bilancio n. 199/2025 sul limite massimo di emissione dei prestiti pubblici. Enti pubblici con portafogli obbligazionari non sono destinatari specifici, salvo partecipazioni alle operazioni secondo le proprie regole di investimento.

Cosa fare: passi operativi

Le azioni concrete dipendono dal ruolo dell'interessato. Il testo completo del decreto conta sei articoli; nell'estratto consultabile risulta per intero l'articolo 1, mentre per la sesta tranche, i termini dell'asta e del collocamento supplementare occorre verificare gli articoli 2-6 sul link ufficiale.

  1. Leggere il decreto integrale sulla Gazzetta Ufficiale (codice 26A03338), articoli 1-6, per importi, scadenze operative e rinvii al decreto di massima.
  2. Se sei operatore abilitato all'asta: consultare gli artt. 7-11 del decreto di massima n. 101633/2022 e le istruzioni del Tesoro per l'invio delle offerte — termini e orari: verificare sul link ufficiale negli artt. 2-4 del decreto.
  3. Se sei specialista in titoli di Stato: verificare sul link ufficiale le modalità e i termini del collocamento supplementare (sesta tranche) previsti negli articoli successivi al primo.
  4. Preparare il regolamento: data, prezzo di aggiudicazione e eventuali dietimi lordi sono indicati negli articoli operativi del decreto — verificare sul link ufficiale prima di ogni operazione.
  5. Se sei investitore retail o PMI: contattare banca o intermediario per disponibilità del titolo sul mercato secondario; il decreto regola il mercato primario, non la sottoscrizione diretta da parte del risparmiatore.
  6. Monitorare comunicazioni MEF/Tesoro su risultati dell'asta e importo effettivamente emesso, oltre a eventuali nuove tranche dello stesso prestito.

Nota: per penali in caso di ritardo nel regolamento, il decreto richiama il regolamento (UE) n. 909/2014 e il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023. Per operazioni di stripping, vale il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012.

Scadenze e rischi

Il decreto reca data 26 giugno 2026 ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 154 del 6 luglio 2026. Per i termini dell'asta, del collocamento supplementare e del regolamento della quinta e sesta tranche occorre consultare gli articoli 2-6 del testo integrale: verificare sul link ufficiale.

Termini certi desumibili dall'articolo 1

  • 1° giugno e 1° dicembre: date semestrali di pagamento delle cedole per tutta la durata del prestito
  • 1° giugno 2031: scadenza del titolo e rimborso del capitale
  • 4 maggio 2026: data di godimento del prestito
  • Prima cedola: non corrisposta, essendo già pervenuta in scadenza al momento dell'emissione delle nuove tranche

Conseguenze in caso di ritardo o omissione

Per gli operatori assegnatari che regolano in ritardo le operazioni di emissione, le premesse del decreto richiamano il regolamento (UE) n. 909/2014 e il decreto ministeriale n. 12953/2023 sulle disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento. Ciò può comportare penali pecuniarie e oneri previsti dalla normativa sui depositari centrali di titoli.

Per contribuenti, partite IVA e imprese che non partecipano alle aste istituzionali non emergono dal decreto sanzioni o adempimenti da omissione: il provvedimento non crea obblighi fiscali personali. Per chi investe sul mercato secondario restano i rischi tipici dei titoli a tasso fisso: andamento dei tassi, inflazione e prezzo di mercato prima della scadenza.

Fonte ufficiale

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 154 del 6 luglio 2026, decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2026, codice redazionale 26A03338.

Titolo ufficiale: «Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,15%, con godimento 4 maggio 2026 e scadenza 1° giugno 2031, quinta e sesta tranche».

Gazzetta Ufficiale — Decreto MEF 26 giugno 2026 (26A03338)

Domande frequenti

Questo decreto impone adempimenti fiscali a contribuenti o partite IVA?

No. Il provvedimento autorizza il Tesoro a emettere nuove tranche di un BTP già in circolazione e disciplina le operazioni sul mercato primario. Non introduce tributi, versamenti F24, obblighi IVA, IMU o IRPEF per privati, imprese o professionisti che non partecipano alle aste istituzionali.

Quanto può essere emessa la quinta tranche secondo l'articolo 1?

L'articolo 1 fissa l'emissione della quinta tranche in un ammontare nominale compreso tra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro. L'importo effettivamente assegnato in asta va verificato sul link ufficiale e sulle comunicazioni del Tesoro.

Quale rendimento cedolare prevede il BTP oggetto del decreto?

I buoni fruttano un interesse annuo lordo del 3,15%, pagabile in due semestralità posticipate il 1° giugno e il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola, essendo già scaduta, non viene corrisposta ai sottoscrittori delle nuove tranche.

Cosa prevede la sesta tranche indicata nel titolo del decreto?

Il titolo del provvedimento menziona esplicitamente la sesta tranche oltre alla quinta, ma i dettagli operativi (importo, termini e modalità di collocamento supplementare) sono negli articoli 2-6 del decreto. Per conoscere importo e scadenze della sesta tranche occorre verificare sul link ufficiale della Gazzetta Ufficiale.

Posso sottoscrivere questi BTP direttamente come risparmiatore?

Il decreto regola la sottoscrizione sul mercato primario secondo il decreto di massima n. 101633/2022, rivolto a operatori abilitati e specialisti in titoli di Stato. Un investitore retail può valutare l'acquisto del titolo sul mercato secondario tramite banca o intermediario autorizzato, alle condizioni disponibili al momento dell'operazione.

Quando scade il titolo e quando si pagano le cedole?

Secondo l'articolo 1, il prestito ha godimento dal 4 maggio 2026 e scadenza il 1° giugno 2031. Le cedole semestrali sono pagate il 1° giugno e il 1° dicembre di ogni anno; il rimborso del capitale è previsto alla scadenza finale del titolo.