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BTP febbraio 2036: riaperta sottoscrizione dodicesima e tredicesima tranche

Il 26 giugno 2026 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato la dodicesima tranche in asta e la tredicesima in collocamento supplementare del BTP 3,45% con scadenza 1° febbraio 2036. Il decreto fissa importi, scadenze operative e modalità per operatori e specialisti in titoli di Stato. Contribuenti e partite IVA non hanno adempimenti diretti: verificare sul link ufficiale eventuali effetti fiscali legati all’investimento.

BTP febbraio 2036: riaperta sottoscrizione dodicesima e tredicesima tranche

Cosa devi sapere in 60 secondi

Il 26 giugno 2026 il Direttore generale del Tesoro ha firmato un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che riapre le operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali al 3,45%, con godimento dal 3 novembre 2025 e scadenza al 1° febbraio 2036. Il provvedimento riguarda la dodicesima tranche, collocata in asta, e la tredicesima tranche, in collocamento supplementare riservato agli specialisti in titoli di Stato.

L’emissione della dodicesima tranche è fissata tra un minimo di 1.000 milioni di euro e un massimo di 1.500 milioni di euro. I titoli pagano interessi lordi del 3,45% all’anno in due rate semestrali, il 1° febbraio e il 1° agosto; la prima cedola, già scaduta, non verrà corrisposta. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 154 del 6 luglio 2026.

  • Prodotto: BTP 3,45%, godimento 3 novembre 2025, scadenza 1° febbraio 2036
  • Importo tranche 12: da 1.000 a 1.500 milioni di euro
  • Tranche 13: collocamento supplementare pari al 20% (art. 14, comma 2, decreto di massima)
  • Provvigione di collocamento: 0,200% del capitale nominale sottoscritto
  • Regolamento: 1° luglio 2026, con dietimi di interesse lordi per 150 giorni

Cosa cambia con il decreto

Prima dell’emissione erano già state collocate undici tranche dello stesso BTP 3,45% (decreti del 30 ottobre e 27 novembre 2025, 29 gennaio, 26 febbraio e 27 marzo 2026, oltre al decreto n. 26738 del 25 maggio 2026 per operazioni REPO). Con questo decreto il Tesoro aggiunge la dodicesima tranche tramite asta e, subito dopo, la tredicesima tramite collocamento supplementare.

Prima e dopo

  • Prima: undici tranche già emesse del BTP 3,45% con le stesse caratteristiche (godimento 3 novembre 2025, scadenza 1° febbraio 2036)
  • Dopo: dodicesima tranche in asta (1.000–1.500 milioni di euro) e tredicesima tranche in collocamento supplementare (20% dell’importo assegnato in asta)
  • Prima: finestra di sottoscrizione chiusa per queste ulteriori tranche
  • Dopo: riapertura con scadenze operative fissate al 26 giugno 2026 (asta e collocamento) e regolamento al 1° luglio 2026

Impatto pratico

Per gli operatori di mercato e gli specialisti in titoli di Stato, il decreto riapre la possibilità di sottoscrivere titoli di Stato a tasso fisso del 3,45%. Le modalità di emissione seguono il decreto di massima n. 101633 del 19 dicembre 2022 e il decreto cornice n. 58779 del 31 dicembre 2025. Sullo stesso titolo resta possibile il coupon stripping, cioè la separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso.

Il provvedimento non introduce nuovi adempimenti fiscali per contribuenti o partite IVA tramite modello F24. Si tratta di un’operazione di indebitamento pubblico dello Stato italiano, nell’ambito del limite massimo di emissione dei prestiti pubblici previsto dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199). A tutto il 23 giugno 2026 le emissioni disposte ammontavano, al netto dei rimborsi, a 73.398 milioni di euro.

A chi riguarda

Il decreto è rivolto principalmente agli operatori del mercato dei titoli di Stato e agli specialisti in titoli di Stato autorizzati a partecipare al collocamento supplementare. Non riguarda l’adempimento ordinario dei contribuenti o delle partite IVA verso il fisco.

Operatori e investitori

Gli operatori che partecipano all’asta devono inviare le offerte entro le ore 11,00 del 26 giugno 2026, seguendo le modalità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto di massima. Gli specialisti in titoli di Stato possono invece presentare domande di sottoscrizione per la tredicesima tranche entro le ore 15,30 del 26 giugno 2026, secondo gli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto di massima.

Chi non è coinvolto direttamente

Contribuenti, lavoratori autonomi, imprese e partite IVA non hanno obblighi diretti legati a questo decreto, salvo eventuale partecipazione indiretta tramite intermediari finanziari (banche, SIM, SGR) se offrono il prodotto ai propri clienti. Per i dettagli su accesso al collocamento da parte del risparmiatore retail, verificare sul link ufficiale o presso il proprio intermediario.

Cosa fare: passi operativi

Le azioni descritte nel decreto sono rivolte a operatori e specialisti del mercato obbligazionario. Di seguito i passi previsti dal testo ufficiale, nell’ordine temporale indicato.

  1. Entro le ore 11,00 del 26 giugno 2026: gli operatori devono inviare le offerte per la dodicesima tranche, rispettando le modalità degli articoli 7–11 del decreto di massima n. 101633/2022.
  2. Al termine dell’asta: il Tesoro procede all’assegnazione dei titoli; la provvigione di collocamento (0,200% del capitale nominale sottoscritto) viene corrisposta secondo l’art. 8 del decreto di massima.
  3. Entro le ore 15,30 del 26 giugno 2026: gli specialisti in titoli di Stato possono inoltrare le domande di sottoscrizione per la tredicesima tranche in collocamento supplementare (artt. 12–15 del decreto di massima). L’importo è pari al 20% secondo l’art. 14, comma 2, del decreto di massima.
  4. Il 1° luglio 2026: regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, al prezzo di aggiudicazione con dietimi di interesse lordi per centocinquanta giorni. La Banca d’Italia inserisce le partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
  5. Sempre il 1° luglio 2026: la Banca d’Italia versa presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il ricavo dei buoni assegnati, unitamente al rateo di interesse del 3,45% annuo lordo dovuto allo Stato.

Nota per chi non opera sul mercato primario: questo decreto non prevede adempimenti su portali dell’Agenzia delle Entrate né compilazione del modello F24. Chi intende investire in BTP sul mercato secondario deve rivolgersi al proprio intermediario abilitato.

Scadenze e rischi

Il decreto fissa scadenze operative precise per asta, collocamento supplementare e regolamento. Di seguito i termini indicati nel testo ufficiale.

Termini del decreto

  • 26 giugno 2026, ore 11,00: scadenza per le offerte degli operatori relative alla dodicesima tranche
  • 26 giugno 2026, ore 15,30: scadenza per le domande di sottoscrizione degli specialisti in titoli di Stato per la tredicesima tranche
  • 1° luglio 2026: data di regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare
  • 6 luglio 2026: data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 154

Cosa succede in caso di ritardo

Se un operatore assegnatario non rispetta i termini di regolamento previsti per il 1° luglio 2026, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 sulle disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione dei titoli di Stato. Il decreto non indica nel dettaglio l’entità delle penali: per i parametri applicabili, verificare sul link ufficiale i richiami normativi citati nelle premesse.

Per chi non ha partecipato alle operazioni entro le scadenze indicate, non sono previste conseguenze fiscali o amministrative verso il fisco: semplicemente non è stato possibile sottoscrivere queste tranche sul mercato primario.

Fonte ufficiale

Testo integrale del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 giugno 2026, codice redazionale 26A03339:

Gazzetta Ufficiale — Decreto MEF 26 giugno 2026 (26A03339)

Titolo ufficiale: «Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 3 novembre 2025 e scadenza 1° febbraio 2036, dodicesima e tredicesima tranche». Pubblicato in GU Serie Generale n. 154 del 6 luglio 2026.

Domande frequenti

Devo compilare il modello F24 per questo decreto?

No. Il decreto riguarda l’emissione e il collocamento di titoli di Stato sul mercato primario, non un adempimento fiscale verso l’Agenzia delle Entrate. Contribuenti e partite IVA non hanno obblighi diretti legati a questo provvedimento.

Quanto vale l’emissione della dodicesima tranche?

L’importo nominale della dodicesima tranche è compreso tra un minimo di 1.000 milioni di euro e un massimo di 1.500 milioni di euro, come indicato all’art. 1 del decreto. L’importo effettivo assegnato dipende dall’esito dell’asta.

Che rendimento offrono questi BTP?

I buoni fruttano un interesse annuo lordo del 3,45%, pagabile in due semestralità posticipate il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno. Il prezzo di aggiudicazione e il rendimento effettivo dell’asta non sono indicati nel decreto: verificare sul link ufficiale o sui comunicati del Tesoro.

Perché la prima cedola non viene pagata?

Il decreto stabilisce espressamente che la prima cedola, essendo già pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta. Il godimento del titolo decorre dal 3 novembre 2025, quindi chi sottoscrive ora entra in un prestito già in corso e riceve le cedole successive.

Chi può partecipare al collocamento supplementare?

La tredicesima tranche è riservata agli specialisti in titoli di Stato, che possono inoltrare le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del 26 giugno 2026. L’importo è pari al 20% secondo l’art. 14, comma 2, del decreto di massima n. 101633/2022.

Cosa succede se un operatore regola i titoli in ritardo?

In caso di ritardo nel regolamento previsto per il 1° luglio 2026, trovano applicazione il regolamento (UE) n. 909/2014 e il decreto ministeriale n. 12953/2023 sulle disposizioni contabili per i ritardi nel regolamento delle operazioni di emissione dei titoli di Stato. Per l’entità delle penali, verificare sul link ufficiale i richiami normativi citati nel decreto.