Cosa devi sapere in 60 secondi
Il 17 agosto 2026 è uscito in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 189) il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 6 agosto 2026 che istituisce il bosco vetusto Croseraz Val Bona e lo inserisce nella Rete nazionale dei boschi vetusti d'Italia. L'area interessa 61,3070 ettari nel Comune di Budonia, in Provincia di Pordenone, ed è di proprietà della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Il provvedimento non prevede pagamenti con F24, scadenze fiscali o nuovi obblighi per contribuenti e partite IVA. Riguarda soprattutto la tutela forestale: all'interno dell'area valgono divieti ampi su caccia, selvicoltura, pascolo, campeggio, raccolta non autorizzata e altre attività che possano disturbare il bosco. La perimetrazione e gli allegati cartografici vanno consultati sul sito del Ministero, come indicato nel decreto.
- Cosa cambia: il bosco entra ufficialmente nella Rete nazionale con prescrizioni di tutela immediate.
- Dove: Budonia (PN), Friuli-Venezia Giulia.
- Estensione: 61,3070 ettari.
- Adempimenti fiscali: nessuno previsto dal testo pubblicato.
Cosa cambia con il decreto
Prima e dopo
Prima del decreto, il bosco Croseraz Val Bona era già riconosciuto come bosco vetusto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con decreto direttoriale n. 18785/GRFVG del 9 aprile 2026, ma non risultava ancora iscritto nella Rete nazionale dei boschi vetusti istituita dal MASAF. Era in corso il periodo di pubblicazione di sessanta giorni per eventuali osservazioni: la Regione ha comunicato con nota prot. n. 0781175/P/GEN del 13 luglio 2026 che non sono pervenute osservazioni e che il provvedimento regionale ha assunto piena efficacia.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2026, il bosco è istituito formalmente a livello nazionale e inserito nella Rete con scheda di censimento, documentazione fotografica e prescrizioni per tutela e conservazione. L'Ufficio DIFOR IV del MASAF provvede all'iscrizione, alla conservazione della documentazione regionale e all'aggiornamento dei dati nel Sistema boschi vetusti del Sistema informativo agricolo nazionale.
Impatto pratico sul territorio
- L'area deve rispettare i requisiti di bosco vetusto: specie autoctone spontanee, biodiversità con stadi seriali di rinnovazione e senescenza, assenza di disturbi antropici da almeno sessanta anni, estensione di almeno dieci ettari.
- Entrano in vigore i divieti dell'art. 4 del decreto, salvo quanto già vietato dalla Regione: niente caccia, pesca, selvicoltura (salvo eccezioni autorizzate), pascolo, campeggio, raccolta non autorizzata di prodotti del bosco e altre attività disturbanti.
- Il bosco ha finalità di conservazione naturale, tutela dell'ecosistema e centro di studio biogenetico per la gestione forestale sostenibile.
- Per chi svolge attività agricole, venatorie o ricreative nelle vicinanze: verificare se la propria area ricade nella perimetrazione consultando la cartografia allegata sul sito ministeriale.
A chi riguarda
Il decreto riguarda in primo luogo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, proprietaria del bosco, e gli enti che gestiscono la tutela forestale sul territorio (Servizio foreste regionale, ente gestore). Anche il MASAF, tramite la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste – Ufficio DIFOR IV, è tenuto a iscrivere l'area nella Rete nazionale e a pubblicare i dati aggiornati.
Possono essere interessati anche i proprietari e gestori di terreni confinanti, le associazioni ambientali, i cacciatori, i pastori, gli operatori del settore forestale e chiunque svolga attività ricreative o lavorative nelle aree limitrofe a Budonia (Provincia di Pordenone). Il testo non individua obblighi specifici per contribuenti, partite IVA o imprese al di fuori del rispetto dei divieti nell'area perimetrata.
Per i cittadini e le imprese che non hanno attività nel bosco o nelle sue immediate vicinanze, il provvedimento non comporta adempimenti diretti. Non sono previste nel decreto modifiche a IMU, IRPEF, IVA o versamenti F24.
Cosa fare adesso
Il decreto non impone scadenze fiscali o versamenti. Le azioni utili dipendono dal rapporto che si ha con l'area forestale. Di seguito i passi concreti suggeriti dal testo ufficiale.
- Consultare il decreto completo sulla Gazzetta Ufficiale al link ufficiale indicato in fondo all'articolo, per verificare tutti gli articoli e le prescrizioni applicabili.
- Verificare perimetrazione e cartografia degli allegati A e B sul sito del Ministero (sezione «politiche nazionali/foreste/boschi vetusti/normativa» su www.politicheagricole.it, come indicato nel decreto). Controllare se il proprio fondo o le attività svolte ricadono nell'area del bosco vetusto.
- Leggere l'art. 4 sui divieti se si svolgono attività agricole, venatorie, ricreative o forestali nelle vicinanze: molte condotte sono interdette all'interno del perimetro, salvo autorizzazioni specifiche del servizio forestale regionale.
- Contattare la Regione Friuli-Venezia Giulia (Servizio foreste) per chiarimenti su autorizzazioni, interventi selvicolturali conservativi o attività di studio e ricerca ammesse con autorizzazione.
- Consultare la sezione boschi vetusti su www.masaf.gov.it (Politiche nazionali/foreste/boschi vetusti), dove il decreto deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 5.
- Non compilare F24 per questo provvedimento: il testo non prevede tributi, sanzioni amministrative fiscali o adempimenti verso l'Agenzia delle Entrate.
Se si intende avviare lavori, pascolo, caccia o raccolta di prodotti forestali in zone limitrofe, conviene chiedere conferma scritta all'ente competente prima di procedere, per evitare violazioni dei divieti previsti.
Scadenze e rischi
Termini già scaduti nel procedimento
Il decreto richiama che il periodo di pubblicazione di sessanta giorni per la presentazione di motivate osservazioni da parte degli aventi diritto è già scaduto senza osservazioni pervenute (comunicazione regionale del 13 luglio 2026). Il provvedimento regionale di riconoscimento ha quindi assunto piena efficacia prima dell'emanazione del decreto ministeriale.
Pubblicazione e decorrenza
Il decreto ministeriale del 6 agosto 2026 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2026 (Serie Generale n. 189). L'art. 5 prevede anche la pubblicazione sul sito internet del MASAF. Per eventuali effetti giuridici ulteriori non espressamente indicati nel testo, verificare sul link ufficiale.
Conseguenze in caso di violazione
Il decreto elenca divieti dettagliati (caccia, pesca, selvicoltura non autorizzata, pascolo, campeggio, raccolta non autorizzata, transito con veicoli non autorizzati, ecc.) ma non indica nel testo le sanzioni specifiche per chi li viola. Le conseguenze per eventuali infrazioni vanno verificate nelle norme regionali e nel TUFF (d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34) richiamato nel decreto. Il provvedimento non è soggetto a visto della Corte dei conti né a registrazione presso l'Ufficio centrale del bilancio del MEF.
Fonte ufficiale
Testo ufficiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, n. 189 del 17 agosto 2026.
Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 6 agosto 2026: «Istituzione e inserimento del bosco Croseraz Val Bona nella rete nazionale dei boschi vetusti d'Italia» (codice redazionale 26A04178).
Consulta il decreto sulla Gazzetta Ufficiale
Allegati cartografici e documentazione integrativa: sezione «politiche nazionali/foreste/boschi vetusti/normativa» su www.politicheagricole.it, come indicato nel decreto.
Domande frequenti
Devo compilare l'F24 per questo decreto?
No. Il decreto del 6 agosto 2026 non prevede versamenti, tributi o adempimenti da eseguire tramite modello F24. Si tratta di un provvedimento ambientale-forestale che istituisce un bosco vetusto e lo inserisce nella Rete nazionale. Se hai dubbi su altri obblighi fiscali legati a un fondo confinante, verifica con il tuo commercialista e con gli enti territoriali competenti.
Dove si trova esattamente il bosco Croseraz Val Bona?
Secondo l'art. 1 del decreto, il bosco si estende per 61,3070 ettari nel Comune di Budonia, in Provincia di Pordenone (Friuli-Venezia Giulia). La perimetrazione precisa è rappresentata nella cartografia allegata su planimetria catastale, consultabile sul sito ministeriale indicato nel decreto. Per verificare se un immobile o un'attività ricade nell'area, occorre confrontare la propria posizione con gli allegati ufficiali.
Quali attività sono vietate all'interno del bosco vetusto?
L'art. 4 del decreto vieta, salvo quanto già previsto dalla Regione, qualsiasi disturbo antropico. In particolare sono interdetti caccia e pesca, selvicoltura (salvo interventi di studio, ricerca o conservativi autorizzati), pascolo, campeggio, raccolta non autorizzata di prodotti del bosco, transito con veicoli a motore non autorizzati e molte altre attività elencate nel testo. Le eccezioni richiedono in genere autorizzazione del servizio forestale regionale o dell'ente gestore.
Il decreto riguarda le partite IVA o le imprese agricole?
Solo indirettamente, se svolgono attività nell'area perimetrata o nelle immediate vicinanze. Il testo non modifica obblighi IVA, IRPEF o contributi e non introduce adempimenti per imprese fuori dal perimetro del bosco. Imprese agricole o zootecniche con terreni confinanti devono verificare se il pascolo o altre attività sono consentiti, perché il pascolo di animali di allevamento è espressamente vietato all'interno del bosco vetusto.
Chi ha emanato il provvedimento e quando è entrato in vigore?
Il decreto è stato emanato il 6 agosto 2026 dal direttore dell'Ufficio DIFOR IV della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del MASAF, dott. Alessandro Cerofolini, su delega del direttore generale. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 189 del 17 agosto 2026. Per la data esatta di efficacia di ogni singola prescrizione non espressamente indicata, verificare sul link ufficiale.
Posso ancora presentare osservazioni sul provvedimento?
Secondo il decreto, il periodo di sessanta giorni per la presentazione di motivate osservazioni è già scaduto senza che siano pervenute osservazioni da parte degli aventi diritto, come comunicato dalla Regione con nota del 13 luglio 2026. Il provvedimento regionale di riconoscimento ha quindi assunto piena efficacia. Per eventuali ricorsi o strumenti di tutela diversi da quelli già esauriti nel procedimento, verificare sul link ufficiale e con un legale.