Ultim'ora fiscale

Accise gasolio: aliquota ridotta fino al 26 agosto, decreto MEF in Gazzetta

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 20 agosto 2026 che riduce temporaneamente l'accisa sul gasolio usato come carburante. La misura vale per il 25 e il 26 agosto 2026, con aliquota fissata a 532,90 euro per mille litri. L'intervento serve a compensare le maggiori entrate IVA legate all'aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio.

Accise gasolio: aliquota ridotta fino al 26 agosto, decreto MEF in Gazzetta

Cosa devi sapere in 60 secondi

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 195 del 24 agosto 2026, ridetermina in modo temporaneo l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usati come carburante. Per il periodo dal 25 agosto 2026 al 26 agosto 2026 l'aliquota è fissata a 532,90 euro per mille litri.

La misura nasce per compensare le maggiori entrate IVA rispetto all'ultima previsione, generate dall'aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro. Il riferimento normativo è l'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico accise), come da testo pubblicato.

  • Periodo di validità: 25 e 26 agosto 2026
  • Aliquota accisa gasolio: 532,90 euro per mille litri
  • Copertura finanziaria: 20,8 milioni di euro da maggior gettito IVA sui versamenti periodici di luglio 2026 (1°-31 luglio)
  • Struttura del decreto: due articoli

Cosa cambia con il decreto

Il decreto interviene sulle aliquote di accisa in via temporanea, non modifica direttamente le regole IVA per i contribuenti ordinari. Il collegamento con l'IVA riguarda il finanziamento della misura: le minori entrate da accisa sono coperte con una quota del maggior gettito IVA conseguito nel periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2026 sui versamenti periodici dell'imposta.

Prima e dopo

  • Prima: l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante seguiva la disciplina ordinaria dell'Allegato I al D.Lgs. 504/1995, senza la rideterminazione temporanea prevista da questo decreto.
  • Durante il 25-26 agosto 2026: l'aliquota è rideterminata a 532,90 euro per mille litri per gli oli da gas o gasolio usati come carburante.
  • Dopo il 26 agosto 2026: verificare sul link ufficiale se restano proroghe o nuovi provvedimenti, perché il testo pubblicato fissa la misura solo per due giornate.

Impatto pratico

Per chi fa rifornimento di gasolio, l'effetto atteso è legato al prezzo alla pompa nel breve periodo indicato dal decreto. Per imprese del comparto carburanti, distributori e soggetti obbligati in materia di accise, serve applicare l'aliquota rideterminata nelle operazioni del 25 e 26 agosto 2026. Il decreto non introduce adempimenti F24 per il contribuente medio: eventuali obblighi dichiarativi o di versamento restano quelli ordinari del settore accise, da confermare sul testo integrale.

A chi riguarda

La misura riguarda in primo luogo il gasolio e gli oli da gas usati come carburante, quindi autisti privati, professionisti con partita IVA che usano veicoli a gasolio, imprese di trasporto e flotte aziendali. L'effetto è sul costo del carburante nel periodo dal 25 al 26 agosto 2026.

Interessano direttamente anche operatori del settore energetico e carburanti: raffinerie, depositi, distributori e soggetti tenuti alla gestione delle accise sugli oli minerali. Per questi operatori la rideterminazione dell'aliquota incide su prezzi, documenti di vendita e adempimenti fiscali del comparto.

Per la maggior parte dei contribuenti e delle partite IVA non cambiano scadenze IVA, IRPEF o IMU: il decreto non modifica questi tributi, ma utilizza il maggior gettito IVA di luglio 2026 solo come copertura finanziaria della riduzione accise. Gli enti e i settori non legati ai carburanti non hanno obblighi specifici derivanti da questo provvedimento.

Cosa fare adesso

Il decreto è già pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco i passi utili per orientarsi, distinguendo chi consuma carburante da chi opera nel settore.

  1. Leggere il testo ufficiale completo sul link della Gazzetta Ufficiale indicato in fondo all'articolo, per verificare eventuali dettagli operativi non riassunti negli estratti disponibili.
  2. Se sei autista o consumatore finale: tieni presente che la riduzione vale solo per il 25 e 26 agosto 2026. Controlla lo scontrino o la fattura del rifornimento per verificare il prezzo applicato in quelle date.
  3. Se sei impresa o partita IVA con veicoli a gasolio: valuta se conviene programmare rifornimenti nel periodo coperto dal decreto. Per la deducibilità o l'indetraibilità IVA del carburante valgono le regole ordinarie del tuo regime fiscale: questo decreto non le modifica.
  4. Se operi nel comparto carburanti o accise: applica l'aliquota di 532,90 euro per mille litri sul gasolio usato come carburante nel periodo indicato. Aggiorna listini, sistemi di fatturazione e procedure interne secondo la disciplina dell'Allegato I al D.Lgs. 504/1995.
  5. Per versamenti e dichiarazioni accise: verificare sul link ufficiale e sul portale dell'Agenzia delle Entrate eventuali istruzioni specifiche collegate a questa rideterminazione temporanea. Il decreto pubblicato non dettaglia scadenze F24 aggiuntive per i consumatori.
  6. Dopo il 26 agosto 2026: monitorare nuovi provvedimenti ministeriali o decreti di proroga, perché la misura attuale copre solo due giornate.

Nota: non risultano dal testo pubblicato nuovi modelli F24 o codici tributo dedicati a questa misura per i contribuenti comuni. Gli operatori del settore devono confermare sul testo integrale eventuali adempimenti dichiarativi o di versamento.

Scadenze e rischi

La scadenza operativa principale deducibile dal decreto è il 26 agosto 2026: da quel momento, salvo altri provvedimenti, termina il periodo in cui l'accisa sul gasolio usato come carburante resta rideterminata a 532,90 euro per mille litri. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 24 agosto 2026 (GU Serie Generale n. 195).

Per la copertura finanziaria, il decreto fa riferimento a una quota pari a 20,8 milioni di euro del maggior gettito IVA conseguito nel periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2026 sui versamenti periodici dell'imposta. Questo aspetto riguarda la contabilità pubblica, non una scadenza diretta per il singolo contribuente.

Cosa succede se non si rispetta la disciplina

Il testo pubblicato non indica sanzioni specifiche legate a questo decreto per autisti o consumatori. Per gli operatori del settore carburanti, l'inosservanza delle aliquote di accisa può comportare le conseguenze ordinarie previste dal D.Lgs. 504/1995 e dalla normativa sulle accise: verificare sul link ufficiale e con il proprio consulente fiscale i profili applicabili al proprio caso.

Dal 27 agosto 2026 in poi, senza proroghe, torna ad applicarsi la disciplina ordinaria dell'Allegato I al D.Lgs. 504/1995 per l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, salvo nuovi interventi del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Fonte ufficiale

Articolo basato sul decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 agosto 2026, titolo Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa (codice redazionale 26A04492), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 195 del 24 agosto 2026.

Testo ufficiale: Gazzetta Ufficiale — Serie Generale, decreto MEF 20 agosto 2026 (26A04492).

Domande frequenti

Per quanto tempo resta ridotta l'accisa sul gasolio?

Secondo il decreto del 20 agosto 2026, la rideterminazione temporanea vale per il periodo dal 25 agosto 2026 al 26 agosto 2026. In quei due giorni l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usati come carburante è fissata a 532,90 euro per mille litri. Per eventuali proroghe occorre verificare sul link ufficiale della Gazzetta Ufficiale.

Quanto è l'aliquota di accisa sul gasolio con questo decreto?

Per il periodo dal 25 al 26 agosto 2026 l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usati come carburante è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri. Il riferimento normativo è l'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come indicato nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Devo compilare un F24 per beneficiare della riduzione accise?

No, per autisti e consumatori finali non è previsto un adempimento F24 legato a questo decreto. La riduzione si applica sul prezzo del carburante nel periodo indicato attraverso l'aliquota di accisa rideterminata dagli operatori del settore. Eventuali obblighi per imprese del comparto carburanti restano quelli ordinari delle accise: verificare sul link ufficiale.

Perché il decreto parla di maggiori entrate IVA?

Il provvedimento riduce temporaneamente l'accisa sul gasolio per compensare le maggiori entrate IVA rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio. Le minori entrate da accisa sono coperte con 20,8 milioni di euro del maggior gettito IVA sui versamenti periodici del periodo 1°-31 luglio 2026.

La misura vale anche per la benzina o solo per il gasolio?

Il decreto pubblicato riguarda specificamente gli oli da gas o gasolio usati come carburante, con aliquota rideterminata a 532,90 euro per mille litri nel periodo 25-26 agosto 2026. Per altri carburanti o prodotti petroliferi non menzionati nel titolo e negli estratti disponibili, verificare sul link ufficiale del testo integrale in Gazzetta Ufficiale.

Cosa succede dopo il 26 agosto 2026?

Il decreto fissa la rideterminazione temporanea solo fino al 26 agosto 2026. Dal 27 agosto 2026, in assenza di nuovi provvedimenti, torna ad applicarsi la disciplina ordinaria dell'Allegato I al D.Lgs. 504/1995 per l'accisa sul gasolio usato come carburante. Per aggiornamenti su eventuali proroghe o nuove misure, consultare la Gazzetta Ufficiale.