Calcolo fringe benefit auto aziendale 2026: 10%, 20%, 50% e maggiorazioni

Dal periodo d'imposta 2026 il fringe benefit auto non si calcola più sulle emissioni CO2: si prende il costo chilometrico delle tabelle ACI su 15.000 km convenzionali e si applica 10% per le elettriche pure, 20% per le ibride plug-in e 50% per tutte le altre motorizzazioni, benzina, diesel, GPL, metano e full hybrid comprese. Il D.Lgs. 148/2026 (decreto correttivo Omnibus) ha aggiunto due maggiorazioni: +50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione e +5% per optional e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI. Se la tua auto è stata concessa entro il 2024 resta invece il regime transitorio con le vecchie fasce CO2: attiva l'interruttore qui sotto. Guida: calcolo fringe benefit auto 2026.

Regime

Valore dalle tabelle ACI ufficiali.

Domande frequenti

Come si calcola il fringe benefit auto nel 2026?
Si parte dal costo chilometrico della tabella ACI del modello riferito a una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui e si applica la percentuale legata all'alimentazione: 10% per i veicoli esclusivamente elettrici, 20% per gli ibridi plug-in, 50% per tutte le altre motorizzazioni, incluse benzina, diesel, GPL, metano, mild hybrid e full hybrid. Dal valore così ottenuto si sottraggono le somme eventualmente trattenute al dipendente per la concessione del veicolo.
Quando scatta la maggiorazione del 50% sul fringe benefit?
Il D.Lgs. 148/2026 prevede che il valore convenzionale sia aumentato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. Per un'auto immatricolata nel 2020 la maggiorazione si applica quindi dal 1° gennaio 2026. Il conteggio segue la data di prima immatricolazione e non quella di assegnazione al dipendente, e vale anche per i veicoli in regime transitorio.
Le vecchie fasce CO2 del 25, 30, 50 e 60% valgono ancora?
Sì, ma solo nel regime transitorio di salvaguardia: riguarda i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e i veicoli ordinati o immatricolati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025. La salvaguardia opera fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione; dopo quella data si applica anche la maggiorazione del 50%.
Se l'auto passa a un altro dipendente si perde il regime transitorio?
No. Il D.Lgs. 148/2026 ha chiarito che la riassegnazione del veicolo a un dipendente diverso dal primo assegnatario non fa decadere il regime transitorio: il termine resta ancorato alla data di prima immatricolazione. Questo supera le incertezze applicative nate dalla formulazione originaria della Legge di Bilancio 2025.

Stima non ufficiale. Verifica sempre con il datore di lavoro o il consulente del lavoro la data di assegnazione/immatricolazione e le maggiorazioni applicabili.