Articolo 10 Costituzione: Ordinamento internazionale e straniero
L'Italia rispetta le regole del diritto internazionale generalmente riconosciute. Lo status dello straniero lo decide la legge italiana, in linea con trattati. Chi nel proprio Paese non può esercitare libertà democratiche può chiedere asilo, secondo le condizioni di legge. Non si consegna all'estero uno straniero per reati politici (con i limiti previsti dall'ordinamento).
Avvertenza: parafrasi didattica. Non è un parere legale. Confronta sempre il testo ufficiale.
Testo ufficiale
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
In parole semplici
L'Italia rispetta le regole del diritto internazionale generalmente riconosciute. Lo status dello straniero lo decide la legge italiana, in linea con trattati. Chi nel proprio Paese non può esercitare libertà democratiche può chiedere asilo, secondo le condizioni di legge. Non si consegna all'estero uno straniero per reati politici (con i limiti previsti dall'ordinamento).
Esempio concreto
Procedure di asilo e rispetto di convenzioni internazionali sui diritti umani sono applicazioni concrete di questo articolo.
Domande frequenti
Asilo automatico per tutti?
No: il diritto d'asilo esiste «secondo le condizioni stabilite dalla legge» e richiede valutazione dei casi previsti.