Il Codice Tributo 1701 è uno dei codici che il contribuente — o il suo intermediario — deve indicare nella sezione Erario del Modello F24 ogni volta che deve versare gli interessi maturati per effetto della sospensione del pagamento di tributi erariali. Si tratta di un codice strettamente tecnico, spesso sottovalutato, ma la cui errata indicazione può comportare il mancato riconoscimento del versamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente irrogazione di sanzioni.
In questa guida analizziamo in modo esaustivo il significato del codice 1701, le circostanze in cui deve essere utilizzato, le modalità di calcolo degli interessi, un esempio pratico di compilazione del Modello F24 e le conseguenze in caso di omissione o errore nel versamento.
Cos'è il Codice Tributo 1701
Il Codice Tributo 1701 identifica il versamento degli interessi dovuti in caso di sospensione dei pagamenti di tributi erariali. Istituito dall'Agenzia delle Entrate, è incluso nella tabella dei codici tributo per la sezione Erario del Modello F24 e deve essere utilizzato in combinazione con gli altri elementi che compongono il modello di versamento unificato.
La sospensione del pagamento di tributi erariali può avvenire in diversi contesti, tra cui:
- Accordi di dilazione e rateizzazione concessi dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973;
- Sospensione cautelare disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nell'ambito di un ricorso tributario;
- Provvedimenti legislativi straordinari (es. moratorie fiscali legate a calamità naturali o emergenze);
- Autosospensione del contribuente in attesa dell'esito di un'istanza di rimborso o di un'autotutela.
In tutti questi casi, la sospensione non significa esonero dal pagamento ma, semplicemente, proroga della scadenza: al momento in cui il contribuente riprende a versare il tributo sospeso, è tenuto a corrispondere anche gli interessi maturati nel periodo di sospensione, da indicare separatamente utilizzando il Codice Tributo 1701.
Differenza tra interessi di sospensione e interessi di mora
È importante non confondere gli interessi da indicare con il Codice 1701 (interessi di sospensione) con gli interessi di mora (Codice Tributo 1940), che maturano invece dopo che il contribuente è già incorso in un ritardo nel pagamento non autorizzato. I primi hanno natura compensativa e sono calcolati sulla base del tasso legale o convenzionale stabilito dalla normativa; i secondi hanno natura sanzionatoria e sono calcolati applicando un tasso maggiorato rispetto al tasso legale.
Quando si usa il Codice 1701
Il Codice 1701 deve essere utilizzato ogni qualvolta il contribuente effettua un versamento a titolo di interessi relativi a tributi erariali il cui pagamento è stato sospeso, indipendentemente dal motivo della sospensione. Le situazioni concrete più frequenti sono:
1. Rateizzazione di somme dovute da avviso di accertamento
Quando un contribuente riceve un avviso di accertamento e decide di pagare in forma rateale ai sensi dell'art. 15-ter del D.P.R. 602/1973, il testo normativo prevede il versamento degli interessi sulle rate successive alla prima. Tali interessi devono essere versati con il Codice Tributo 1701, separatamente dall'importo dell'imposta e degli eventuali interessi da indicare con altri codici specifici per tributo.
2. Sospensione amministrativa in pendenza di ricorso
Nei casi in cui il contribuente ha proposto ricorso davanti alle Corti di Giustizia Tributaria e la riscossione è stata sospesa ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546/1992, al momento in cui la sospensione cessa (a seguito di pronuncia del giudice o di accordo tra le parti), il contribuente che decide di definire la controversia deve versare il tributo con i relativi interessi, indicando questi ultimi con il Codice 1701.
3. Sospensione per calamità naturale o emergenza
In presenza di provvedimenti legislativi che sospendono i pagamenti fiscali (come accaduto durante l'emergenza Covid-19 con il D.L. 18/2020 e successivi) o in caso di eventi calamitosi, al momento della ripresa dei versamenti vengono dovuti anche gli interessi maturati. Tali interessi devono essere indicati, a seconda del tributo cui si riferiscono, con il codice tributo generico 1701 o con i codici specifici eventualmente istituiti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per quella specifica sospensione.
Scadenze per il versamento degli interessi
Non esiste una scadenza fissa generalmente applicabile: la data entro cui versare gli interessi con il Codice 1701 dipende dalla specifica normativa che ha determinato la sospensione. È quindi fondamentale fare riferimento al provvedimento di sospensione (circolare, decreto, ordinanza) per individuare la data esatta di ripresa dei versamenti e calcolare correttamente gli interessi.
Come si calcolano gli interessi da versare con il Codice 1701
Il calcolo degli interessi da indicare nel Modello F24 con il Codice Tributo 1701 segue una formula matematica semplice, ma richiede la conoscenza di tre variabili fondamentali:
- Importo del tributo sospeso (base di calcolo);
- Tasso di interesse applicabile (generalmente il tasso legale vigente nel periodo di sospensione, ex art. 1284 c.c., o un tasso convenzionale stabilito dalla norma);
- Periodo di sospensione espresso in giorni.
Interessi = (Importo tributo × Tasso annuo%) ÷ 365 × Numero di giorni

Tassi di interesse legale storici (art. 1284 c.c.)
Il tasso legale viene fissato annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La tabella seguente riepiloga i tassi degli ultimi anni:
| Periodo di riferimento | Tasso legale annuo | Norma di riferimento |
|---|---|---|
| Dal 1° gennaio 2026 | 2,5% | D.M. 10 dicembre 2025 ★ vigente |
| Dal 1° gennaio 2025 | 2,5% | D.M. 10 dicembre 2024 |
| Dal 1° gennaio 2024 | 2,5% | D.M. 29 novembre 2023 |
| Dal 1° gennaio 2023 | 5,0% | D.M. 13 dicembre 2022 |
| Dal 1° gennaio 2022 | 1,25% | D.M. 13 dicembre 2021 |
| Dal 1° gennaio 2021 | 0,01% | D.M. 11 dicembre 2020 |
| Dal 1° gennaio 2020 | 0,05% | D.M. 12 dicembre 2019 |
| Dal 1° gennaio 2019 | 0,8% | D.M. 12 dicembre 2018 |
| Dal 1° gennaio 2018 | 0,3% | D.M. 13 dicembre 2017 |
| Dal 1° gennaio 2016 | 0,2% | D.M. 11 dicembre 2015 |
| Dal 1° gennaio 2015 | 0,5% | D.M. 11 dicembre 2014 |
| Dal 1° gennaio 2014 | 1,0% | D.M. 12 dicembre 2013 |
Nota: per alcuni provvedimenti di sospensione specifici (es. sisma, alluvione), la norma può prevedere tassi diversi da quello legale o esonerare del tutto dal versamento degli interessi. Verificare sempre la normativa specifica.
Periodo di sospensione con variazione di tasso
Quando il periodo di sospensione abbraccia più anni solari, è necessario spezzare il calcolo in segmenti, applicando il tasso vigente per ciascun anno. Ad esempio, se la sospensione va dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, occorrerà calcolare:
- Gli interessi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 (184 giorni) al tasso dell'1,25%;
- Gli interessi dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 (181 giorni) al tasso del 5,0%.
I due importi così ottenuti vengono sommati per determinare il totale degli interessi da versare con il Codice 1701.
Esempio pratico di compilazione del Modello F24 con il Codice 1701
Supponiamo il seguente scenario: la Contribuente Bianchi Marta ha ricevuto un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2022 che ha definito con adesione. L'importo totale dovuto era di € 6.000,00. In sede di definizione (ottobre 2024) ha scelto di pagare in 4 rate trimestrali. Il tasso applicabile dal 1° gennaio 2025 è il 2,5% (invariato rispetto al 2024, confermato dal D.M. 10 dicembre 2024).
| Rata | Importo imposta | Scadenza | Giorni interessi | Tasso | Interessi (Cod. 1701) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª rata | € 1.500,00 | 20/11/2024 | 0 | — | € 0,00 |
| 2ª rata | € 1.500,00 | 20/02/2025 | 92 | 2,5% (2024→2025) | € 9,49 |
| 3ª rata | € 1.500,00 | 20/05/2025 | 181 | 2,5% (2025) | € 18,66 |
| 4ª rata | € 1.500,00 | 20/08/2025 | 273 | 2,5% (2025) | € 28,15 |
€ 1.500 × 2,5% ÷ 365 × 92 = € 9,49
Campi da compilare nel Modello F24 – Sezione Erario
Nella sezione ERARIO del Modello F24 occorre indicare i seguenti dati per il versamento con il Codice 1701:
| Campo | Valore da inserire | Note |
|---|---|---|
| Codice tributo | 1701 | Obbligatorio |
| Anno di riferimento | Anno d'imposta del tributo sospeso | Es. 2021 per IRPEF 2021 |
| Importi a debito | Interessi calcolati (es. € 15,75) | Arrotondare al centesimo |
| Rateazione | N° rata / N° totale rate | Es. 0201 per 2ª rata su 4 |
| Data versamento | Data effettiva del pagamento | Non deve superare la scadenza |
Il Codice 1701 va inserito in una riga separata rispetto al codice dell'imposta principale (es. 4001 per IRPEF da accertamento). Nella stessa riga del Codice 1701 non va mai indicato l'importo del tributo: solo gli interessi.
Versamento tramite F24 precompilato online
Il Modello F24 può essere compilato e inviato direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) oppure tramite home banking abilitato ai servizi CBILL/F24 online. In alternativa, i contribuenti senza partita IVA possono presentare il modello in forma cartacea presso banche, Poste Italiane o agenti della riscossione, purché non presentino importi a credito da compensare.
Sanzioni e Ravvedimento Operoso
Il mancato o tardivo versamento degli interessi indicati con il Codice 1701, ovvero l'indicazione di un importo inferiore al dovuto, costituisce un inadempimento rilevante ai fini tributari. Le conseguenze dipendono dall'entità e dalla natura dell'omissione.
Riforma sanzioni tributarie 2024: novità del D.Lgs. 87/2024
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in vigore dal 1° settembre 2024) ha profondamente riformato il sistema sanzionatorio tributario. La principale novità riguarda la sanzione per omesso o insufficiente versamento: la misura base è stata ridotta dal 30% al 25% dell'importo non versato (art. 13, D.Lgs. 471/1997). La riduzione al 12,5% si applica se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza. A questa sanzione si aggiungono gli interessi di mora (Codice Tributo 1940) calcolati dalla data di scadenza a quella del versamento effettivo, al tasso del 2,5% annuo vigente per il 2025 e 2026.
Attenzione: il nuovo regime sanzionatorio si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Per le violazioni precedenti continua ad applicarsi il regime previgente (sanzione base al 30%).
Ravvedimento Operoso: tabella aggiornata al 2024-2026
Il contribuente che si accorge di non aver versato (o di aver versato in misura insufficiente) gli interessi con il Codice 1701 può avvalersi dell'istituto del Ravvedimento Operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997), beneficiando di una riduzione automatica della sanzione in funzione della tempestività della regolarizzazione. La tabella sotto riflette il nuovo regime del D.Lgs. 87/2024 (violazioni dal 1° settembre 2024):
| Tipo di ravvedimento | Termine | Sanzione ridotta (base 25%) | Cod. tributo sanzione |
|---|---|---|---|
| Sprint | Entro 15 giorni | 0,0833% per ogni giorno (max 1,25%) | 8906 |
| Breve | Dal 16° al 30° giorno | 1,25% (1/20 del 25%) | 8906 |
| Intermedio | Dal 31° al 90° giorno | 1,39% (1/18 del 25%) | 8906 |
| Lungo | Entro 1 anno dalla violazione | 3,125% (1/8 del 25%) | 8906 |
| Biennale | Entro 2 anni dalla violazione | 3,57% (1/7 del 25%) | 8906 |
| Ultra-biennale | Dopo 2 anni dalla violazione | 4,17% (1/6 del 25%) | 8906 |
Per effettuare il ravvedimento operoso il contribuente deve versare — preferibilmente nello stesso modello F24 — tre importi distinti: l'importo degli interessi non versati (Codice 1701), gli interessi moratori sul ritardo (Codice 1940) e la sanzione ridotta (Codice 8906). Dal 1° settembre 2024, il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto anche la possibilità di ridurre ulteriormente la sanzione in caso di contestazione in contraddittorio (c.d. cumulo giuridico rafforzato). È fortemente consigliabile effettuare il ravvedimento prima di ricevere qualunque atto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, poiché successivamente all'apertura di un procedimento di accertamento l'istituto non è più applicabile.

